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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 671/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Falsetti impugna la sentenza per tre motivi principali: 1) mancata assunzione di una prova decisiva a discarico (un CD con la fonoregistrazione della conversazione tra imputato e persona offesa), sostenendo che la registrazione avrebbe potuto dimostrare discrepanze con le dichiarazioni dei testi e che l'ostacolo invocato dal Tribunale (presunta violazione dell'art. 147 disp. att. c.p.p.) non sussisteva o comunque non avrebbe comportato inutilizzabilità; 2) vizi di motivazione e inosservanza dell'art. 516 c.p.p., in relazione alla valutazione di un gesto (indice e pollice puntati verso la persona offesa) non contestato nell'imputazione e alla valutazione della portata intimidatoria della condotta; 3) erronea applicazione/inosservanza dell'art. 34 d.lgs. 28/08/2000, n. 274 e omessa motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista da tale norma.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo la Corte ritiene irrilevante la fonoregistrazione come prova decisiva a discarico, osservando che una registrazione non può logicamente provare che quanto non contenuto in essa non sia avvenuto e che il ricorrente non ha fornito specificazioni concrete sul suo contenuto tale da mutare la valutazione probatoria. Sul secondo motivo la Corte conferma la valutazione di merito: il gesto che accompagnò la frase "stai attento" è stato ritenuto utile a corroborare la natura intimidatoria dell'espressione e la circostanza che fosse pronunciata in aula rafforza la valutazione di idoneità intimidatoria; non è necessario che la vittima abbia effettivamente subito uno stato di intimidazione, è sufficiente l'attitudine della condotta a limitare la libertà psichica. Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e mancanza di specificità; la Corte precisa che l'opposizione della persona offesa alla causa di non punibilità è implicita quando questa si costituisce parte civile chiedendo il risarcimento danni. Conseguentemente, il ricorso è rigettato, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 1.755,00 oltre accessori di legge. La condanna di primo grado (multa di 100 euro e risarcimento danni per il delitto di minaccia) viene confermata.

Norme richiamate

  • art. 147 disp. att. cod. proc. pen.

    La Corte osserva che la presunta violazione invocata non rende automaticamente utilizzabile o inutilizzabile la registrazione; inoltre, anche se esistesse una violazione, la registrazione non prova l'inesistenza di quanto non riprodotto e pertanto il Tribunale ha legittimamente ritenuto irrilevante il mezzo.

  • art. 516 cod. proc. pen.

    La censura sulla motivazione è ritenuta infondata: la sentenza di merito ha adeguatamente valutato il gesto e la frase come elementi integrativi della prova, e la motivazione è logicamente coerente rispetto alla valutazione dell'idoneità intimidatoria della condotta.

  • art. 34 d.lgs. 28/08/2000, n. 274

    La Corte interpreta che l'opposizione della persona offesa alla causa di non punibilità è implicita quando la stessa si costituisce parte civile e richiede il risarcimento; quindi il mancato riconoscimento della causa di non punibilità non è illogico né privo di motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Su rigetto del ricorso, la Corte applica la norma che dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    La Corte rileva che il termine per la mera presentazione di conclusioni non è perentorio, quindi la tardiva trasmissione delle conclusioni non comporta automaticamente l'espunzione, a differenza di termini espressamente perentori come quello per chiedere la discussione orale.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata come limite formale ai motivi di ricorso in cassazione; la Corte si è pronunciata nei limiti dei motivi consentiti da tale norma.

Massime di principio

  • Una fonoregistrazione non prova l'inesistenza di dichiarazioni non riprodotte: la sua assenza di parti non consente di concludere automaticamente che quelle parti non si siano verificate.
  • L'eventuale violazione formale delle norme sulle registrazioni non è sempre causa di inutilizzabilità: occorre valutare l'effettiva incidenza probatoria del mezzo sul giudizio.
  • Nel reato di minaccia non è necessario dimostrare che la vittima abbia effettivamente subìto uno stato di paura: è sufficiente che la condotta sia idonea a intimidire (attitudine intimidatoria).
  • Gesti e circostanze accessorie (es. un gesto accompagnatorio o la sede in cui la frase è proferita) possono essere valorizzati in motivazione anche se non espressamente contestati nell'imputazione, purché servano a corroborare la valutazione complessiva della condotta.
  • Se la persona offesa si costituisce parte civile e chiede il risarcimento, la sua opposizione a cause di non punibilità può essere considerata implicita; ciò va considerato quando si invoca una causa di non punibilità.
  • Termini processuali introdotti da norme emergenziali (es. d.l. n.137/2020) possono non essere perentori: verificare sempre se la norma prevede espressamente la perentorietà prima di chiedere l'espunzione di atti tardivi.

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