Cassazione Penale, Sentenza n. 4821/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per furto (artt. 624 e 625 c.p.) per essersi impossessato della borsa di Ciccione Alessandra lasciata incustodita in un'aula della Facoltà di Farmacia dell'Università di Firenze. Dedotte due censure: 1) estinzione del reato per prescrizione intervenuta dopo il deposito della sentenza di appello; 2) violazione di legge nella configurazione dell'aggravante di cui all'art. 625, co.1, n.7 c.p., censurando l'applicabilità dell'aggravante perché la cosa sottratta era privata e solo occasionalmente presente nell'ufficio pubblico (aula universitaria).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'aggravante, affermando che l'art. 625, co.1, n.7 c.p. si applica anche quando la cosa sottratta è privata e non attinente alle funzioni dell'ufficio, purché essa sia presente in un ufficio pubblico durante lo svolgimento di attività pubbliche (qui: lezioni in aula). Per tale ragione non è stato possibile rilevare l'estinzione per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia di appello (la sentenza di appello del 23.10.2020 ha cristallizzato la responsabilità) e, in ogni caso, va tenuto conto della sospensione del decorso della prescrizione per 365 giorni intervenuta nel corso del giudizio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice Penale, art. 624 (furto)
Norma che definisce il reato di furto, costituendo il capo di imputazione principale nel caso di specie.
Codice Penale, art. 625, co.1, n.7 (circostanza aggravante)
L'aggravante si applica quando il furto è commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico; la Corte interpreta la norma nel senso che rileva anche per cose private presenti nell'ufficio durante attività pubbliche, salvo i casi di presenza meramente occasionale e privata dell'oggetto nello stabile pubblico.
Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n.137, art.23, co.8
Richiamato in relazione alle modalità di trattazione orale in udienza pubblica: l'udienza orale è prevista solo per i ricorsi per i quali tale modalità è stata richiesta da una delle parti.
Codice di Procedura Penale, art.616
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.
Giurisprudenza citata (Cass. Sez.5, n.4746/2019; Cass. Sez.5, n.51195/2013; Cass. Sez.6, n.23735/2012)
Decisioni richiamate per consolidare il principio interpretativo: l'aggravante dell'art. 625 n.7 si applica anche quando l'oggetto è privato ma presente in ufficio pubblico, mentre va esclusa solo quando la presenza dell'oggetto nello stabile pubblico sia meramente occasionale e dovuta a utilizzi privati dell'immobile.
Massime di principio
- L'aggravante di cui all'art. 625, co.1, n.7 c.p. si applica anche se la cosa sottratta è di proprietà privata, quando essa sia presente in un ufficio o stabilimento pubblico durante lo svolgimento di attività pubbliche.
- Per escludere l'aggravante è necessario dimostrare che la presenza dell'oggetto nel luogo pubblico fosse meramente occasionale e collegata a un uso privato dello stabile (es.: orario e funzione estranei all'attività pubblica).
- La pronuncia di condanna di secondo grado cristallizza la responsabilità a quella data; una prescrizione sopravvenuta dopo la pronuncia di appello non produce automaticamente l'estinzione utile a favore dell'appellante in cassazione.
- Bisogna valutare e computare eventuali periodi di sospensione del decorso della prescrizione intervenuti nel corso del procedimento, perché possono rendere non perento il termine prescrizionale anche se pare prossimo alla scadenza.
- Presentare ricorso per cassazione con motivi manifestamente infondati può comportare la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie; è pertanto opportuno un esame rigoroso della fondatezza giuridica prima di impugnare.
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