Cassazione Penale, Ordinanza n. 27939/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva ridotto la pena inflitta in primo grado, ma comunque confermato la responsabilità per i reati ascritti in concorso con altri. Con un unico motivo deduceva vizio di motivazione per la mancata disamina di eventuali cause di proscioglimento. Dalla decisione emerge però che, in appello, l'imputato aveva rinunciato ai motivi di gravame diversi da quelli relativi alla determinazione della pena e al riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha quindi ritenuto che non potessero più essere riproposte questioni attinenti al merito della responsabilità, ormai coperte dal giudicato interno formatosi sulla rinuncia ai motivi di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorrente, avendo rinunciato in appello ai motivi diversi da quelli sulla pena e sulle attenuanti generiche, non poteva più dolersi in cassazione della mancata valutazione di possibili cause di proscioglimento, trattandosi di profili ormai coperti dal giudicato interno. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando non vi sia assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi siano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia in appello a specifici motivi di gravame determina la formazione del giudicato interno sui punti non più coltivati, con preclusione di successive doglianze in cassazione su quei medesimi profili.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando investe questioni ormai coperte dal giudicato interno formatosi per effetto della rinuncia ai motivi di appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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