Sentenza del 15/12/2021 n. 40218 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di cartella di pagamento derivante da avvisi di accertamento per Irpeg e Ilor relativi agli anni 1983-1985; la contribuente sosteneva l'inefficacia delle rettifiche per aver presentato istanza di condono (L. n. 413/1991) e dichiarazione integrativa prima dell'iscrizione a ruolo, contestava le sanzioni e affermava il diritto ai benefici per le imprese della Cassa del Mezzogiorno (esenzione Ilor e Irpeg al 50%).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha rilevato l'intervenuto diniego della definizione agevolata (condono) non impugnato dalla contribuente e ha dichiarato inammissibile il primo motivo per carenza del 'quesito di diritto' richiesto dall'art. 366-bis c.p.c.; il secondo motivo è stato ritenuto generico e privo dell'indicazione dei fatti controversi decisivi (art. 360 c.p.c., n.5). Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia (compensi liquidati in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate).
Norme richiamate
L. n. 413/1991
La Corte ha considerato le questioni relative all'applicabilità del condono già valutate nei gradi di merito e nelle pronunce precedenti che hanno negato l'effetto estintivo; inoltre è stato richiamato il successivo diniego di definizione che la contribuente non ha impugnato.
art. 366-bis c.p.c.
Applicata per i ricorsi per cassazione; richiede, tra l'altro, l'esposizione del quesito di diritto e la sintesi degli elementi di fatto e di diritto impugnati: la mancata formulazione del quesito ha determinato l'inammissibilità del primo motivo.
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40
Ha introdotto l'art. 366-bis c.p.c. la cui disciplina è stata applicata anche a sentenze pubblicate dopo la sua entrata in vigore.
L. 18 giugno 2009, n. 69
art. 47 comma 1 lett. d) ; art. 58 comma 5
Richiamata la disciplina transitoria che non ha inciso sull'applicabilità dell'art. 366-bis c.p.c.; la Corte ne conferma la validità per i ricorsi di cassazione.
art. 360 c.p.c.
Il vizio di motivazione deve riferirsi a un fatto controverso e decisivo per il giudizio; la mancata indicazione di fatti decisivi e la generica esposizione rendono inammissibile il motivo.
art. 277 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente ma la Corte ha rilevato che la doglianza non era supportata dal necessario quesito di diritto ai sensi dell'art. 366-bis e pertanto è stata inammissibile.
art. 324 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente come presunta violazione ma la Corte non ha esaminato il merito per inammissibilità procedurale del ricorso.
art. 378 c.p.c.
Norma procedurale rilevata in ordine al deposito di memorie da parte della contribuente nelle fasi processuali; non ha inciso sull'esito del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La presentazione di istanza di condono non rende automaticamente inefficaci avvisi di accertamento o cartelle: se le pronunce di merito hanno già negato l'effetto estintivo del condono e tali decisioni sono divenute definitive, le cartelle restano esecutive.
- Se successivamente interviene un diniego formale della definizione agevolata e tale atto non viene impugnato, il contribuente perde la possibilità di fondare su quel condono un motivo di annullamento della cartella.
- In cassazione i motivi vanno formulati rispettando i requisiti dell'art. 366-bis c.p.c.: esposizione riassuntiva dei fatti, indicazione della regola applicata dal giudice e del diverso principio di diritto invocato; in mancanza il ricorso è inammissibile.
- I ricorsi per vizio di motivazione (art. 360, n.5) devono individuare chiaramente i 'fatti controversi e decisivi' e spiegare perché la carenza motivazionale avrebbe inciso sull'esito; mere asserzioni generiche sono inefficaci.
- Questioni sostanziali (es. benefici fiscali per zone agevolate o sanzioni) devono essere sollevate e adeguatamente documentate nei gradi di merito: non è possibile rilanciarle in cassazione senza rispettare i presupposti procedurali e di motivazione.
- Se atti dell'Amministrazione (es. diniego di condono) sono stati notificati, il contribuente deve valutarne l'impugnazione tempestiva; l'omessa impugnazione rende l'atto definitivo rispetto a successive contestazioni.
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