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Sentenza

Sentenza n. 1554/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202507900

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Basilicata che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento della Questura di Potenza di archiviazione o irricevibilità della domanda di permesso di soggiorno per motivi di studio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Questura aveva dichiarato irricevibile o archiviato la domanda di permesso di soggiorno per motivi di studio ritenendo insussistenti i presupposti normativi essenziali, poiché l’interessato aveva presentato la domanda senza essere munito dello specifico visto d’ingresso per studio. Il ricorrente aveva sostenuto di essere entrato regolarmente in Italia con un visto finalizzato al ricongiungimento con la madre, di frequentare un istituto alberghiero e di avere legami familiari nel territorio. In appello ha dedotto tre motivi: violazione e falsa applicazione del d.lgs. 286/1998, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, difetto di motivazione e omessa pronuncia, lamentando l’illegittimità dell’archiviazione o irricevibilità; inesistenza o nullità del provvedimento per mancanza, sulla copia notificata, dell’attestazione di conformità prevista dall’art. 18 d.P.R. 445/2000; violazione delle garanzie partecipative e delle norme sul procedimento amministrativo, per non avere potuto fornire il proprio contributo istruttorio. L’appellante non ha tuttavia prodotto elementi concreti comprovanti il possesso del visto d’ingresso richiesto per studio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla contestazione sostanziale, ha ritenuto corretto il rigetto della domanda, poiché l’interessato si era limitato ad affermare di essere entrato regolarmente in Italia senza dimostrare il possesso del visto specifico per studio. Il provvedimento è stato ricondotto alla disciplina dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, secondo cui il permesso di soggiorno è rifiutato quando mancano i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno. La censura sulla mancata partecipazione procedimentale è stata respinta in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990: trattandosi di esito vincolato dalla mancanza del requisito essenziale, l’apporto dell’interessato non avrebbe potuto modificare il contenuto del provvedimento; inoltre, il ricorrente non aveva indicato elementi, quali documentati vincoli familiari impeditivi, idonei a condurre a una diversa decisione. È stata respinta anche la censura relativa all’assenza dell’attestazione di conformità ex art. 18 d.P.R. 445/2000, poiché non era stata contestata la consegna dell’originale e il documento depositato recava la firma elettronica del dirigente competente. Le spese del doppio grado sono state compensate ed è stata confermata l’ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato

    La mancanza dei requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno, nella specie il visto specifico per studio, giustifica il rifiuto del permesso di soggiorno.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    La violazione delle garanzie partecipative non determina l’annullamento quando il provvedimento è vincolato e risulta che il contributo dell’interessato non avrebbe potuto condurre a un esito diverso.

  • art. 18 d.P.R. 445/2000

    La carenza di un’attestazione formale di conformità non determina l’invalidità del documento quando non è contestata la consegna dell’originale e l’atto depositato reca la firma elettronica del dirigente competente.

Massime di principio

  • La domanda di permesso di soggiorno per motivi di studio può essere respinta quando il richiedente non dimostri il possesso dello specifico visto d’ingresso richiesto per tale finalità, anche se deduce genericamente di essere entrato regolarmente nel territorio nazionale.
  • Ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, la mancanza dei requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno impone il rifiuto del permesso di soggiorno, trattandosi di un esito vincolato.
  • La mancata partecipazione procedimentale non comporta l’annullamento del diniego di permesso di soggiorno quando l’amministrazione dimostri, o risulti evidente, che l’assenza del requisito essenziale avrebbe comunque determinato il medesimo esito.
  • La mancata attestazione di conformità della copia del provvedimento non ne determina l’invalidità quando il destinatario non contesti di avere ricevuto l’originale e il documento prodotto rechi la firma elettronica del dirigente competente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoInvalidità del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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