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direttiva

Direttiva 2007/27

Direttiva 2007/27/CE della Commissione, del 15 maggio 2007 , che modifica taluni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i limiti massimi dei residui di etoxazolo, indoxacarb, mesosulfurone, 1-metilciclopropene, MCPA e MCPB, tolilfluanide e triticonazolo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32007L0027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna i limiti massimi di residui (LMR) applicabili a diverse sostanze attive di antiparassitari, modificando gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. Le modifiche tengono conto delle sostanze già iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e della valutazione del rischio per i consumatori, con particolare attenzione ai limiti provvisori fissati al livello del limite inferiore di determinazione analitica per talune combinazioni prodotto/sostanza. Gli Stati membri devono recepire entro il 16 novembre 2007 e applicare le disposizioni dal 17 novembre 2007.

Modifica gli allegati delle direttive sui limiti massimi di residui di antiparassitari per introdurre o aggiornare LMR relativi a etoxazolo, indoxacarb, mesosulfurone, 1-metilciclopropene, MCPA, MCPB, tolilfluanide e triticonazolo.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono recepire le modifiche negli ordinamenti nazionali, e incide sui limiti massimi di residui nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi ortofrutticoli, tè, luppolo, semi oleosi, patate, legumi e altri gruppi alimentari elencati negli allegati. Riguarda inoltre, sul piano funzionale, l'autorizzazione e il controllo dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive menzionate, nonché la sorveglianza dell'osservanza dei divieti d'impiego. Sono previste in più alcune fissazioni provvisorie di LMR, con possibile divenire definitivo al 5 giugno 2011 salvo modifica.

Modifica dei limiti massimi di residui per alcune sostanze attive

La direttiva 2007/27/CE della Commissione interviene sui regimi di limiti massimi di residui (LMR) previsti dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. L'intervento si colloca nel quadro della direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari e mira a consentire il controllo dei residui, la tutela dei consumatori e l'allineamento delle tabelle di residui alle sostanze attive recentemente iscritte nell'allegato I di tale direttiva.

Finalità e base scientifica

La Commissione afferma di aver riesaminato le informazioni trasmesse dagli Stati membri sulle utilizzazioni proposte delle sostanze attive e di averle ritenute sufficienti per fissare alcuni LMR. La valutazione si fonda sulle relazioni d'esame relative all'iscrizione delle sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, che hanno definito la dose giornaliera ammissibile (DGA) e, ove necessario, la dose acuta di riferimento (DAR).

Gli LMR proposti sono considerati compatibili con la tutela del consumatore, poiché l'esposizione alimentare è stata valutata secondo le procedure comunitarie e con riferimento anche agli orientamenti OMS sul calcolo dell'assunzione di residui. Per il tolilfluanide la Commissione tiene conto anche dei valori raccomandati dal Codex Alimentarius, ritenendo che non comportino rischi per i consumatori nel quadro dei parametri tossicologici disponibili.

Sostanze interessate e struttura delle modifiche

Le sostanze attive interessate sono etoxazolo, indoxacarb, mesosulfurone, 1-metilciclopropene, MCPA, MCPB, tolilfluanide e triticonazolo. La direttiva modifica gli allegati delle tre direttive settoriali:

  • direttiva 86/362/CEE, per i cereali;
  • direttiva 86/363/CEE, per i prodotti di origine animale;
  • direttiva 90/642/CEE, per alcuni prodotti di origine vegetale, compresi ortofrutticoli.

LMR provvisori e significato della sigla (p)

La direttiva distingue tra LMR definitivi e LMR provvisori. Per diverse combinazioni prodotto/sostanza i limiti sono fissati provvisoriamente al livello del limite inferiore di determinazione analitica, per proteggere il consumatore contro residui derivanti da impieghi non autorizzati.

Negli allegati, la sigla (p) indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. È inoltre previsto che, salvo modifica, tali quantità massime divengano definitive dal 5 giugno 2011.

Modifiche alla direttiva 86/362/CEE sui cereali

L'allegato I della direttiva 2007/27/CE sostituisce/integra l'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE con nuovi LMR per i cereali. Sono previsti, tra gli altri, i seguenti limiti:

  • etoxazolo: 0,02 mg/kg;
  • indoxacarb: 0,02 mg/kg, espresso come somma degli isomeri S e R;
  • MCPA e MCPB, inclusi sali, esteri e coniugati, espressi in MCPA: 0,05 mg/kg;
  • tolilfluanide, come somma di tolilfluanide e dimetilamminosolfotoluidide espressi in tolilfluanide: 0,05 mg/kg;
  • mesosulfurone-metile espresso in mesosulfurone: 0,01 mg/kg;
  • triticonazolo: 0,01 mg/kg;
  • 1-metilciclopropene: 0,01 mg/kg.

Per tali valori è indicato il limite inferiore di determinazione analitica; la maggior parte è contrassegnata come provvisoria (p).

Modifiche alla direttiva 86/363/CEE sui prodotti di origine animale

L'allegato II della direttiva 2007/27/CE modifica l'allegato II, parte A, della direttiva 86/363/CEE per carni, grassi, preparazioni a base di carne, frattaglie, latte, prodotti lattiero-caseari e uova. Tra i valori riportati figurano:

  • indoxacarb: 0,01 mg/kg per carni e frattaglie commestibili; 0,3 mg/kg per i grassi; 0,02 mg/kg per il latte; 0,3 mg/kg per la crema di latte; 0,01 mg/kg per le uova;
  • MCPA, MCPB e MCPA tioetile espressi in MCPA: 0,1 mg/kg per carni e 0,5 mg/kg per frattaglie commestibili; 0,05 mg/kg per latte e uova;
  • tolilfluanide: 0,1 mg/kg per carni e 0,02 mg/kg per latte; 0,1 mg/kg per uova.

Anche qui la sigla (p) segnala la provvisorietà dei limiti, e il simbolo (*1) rinvia al limite inferiore di determinazione analitica.

Modifiche alla direttiva 90/642/CEE sui prodotti vegetali

L'allegato III apporta modifiche all'elenco di prodotti vegetali e alle relative colonne di LMR nella direttiva 90/642/CEE.

In primo luogo, nell'allegato I, nel gruppo degli ortaggi a foglia ed erbe fresche, la voce "Foglie e steli di brassica" è sostituita da "Foglie e steli di brassica, incluse le cime di rapa".

In secondo luogo, nell'allegato II sono inserite colonne per etoxazolo, indoxacarb, MCPA, MCPB, mesosulfurone, tolilfluanide, triticonazolo e 1-metilciclopropene per numerosi gruppi di prodotti, tra cui:

  • frutta fresca, secca o conservata per congelamento;
  • agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, bacche e piccola frutta, frutta varia;
  • ortaggi a radici e tubero, ortaggi a bulbo, ortaggi a frutto, cavoli, ortaggi a foglia ed erbe fresche, legumi da granella, ortaggi a stelo, funghi;
  • legumi da granella, semi oleosi, patate, tè e luppolo.

I valori variano secondo la sostanza e il gruppo di alimenti; alcune soglie sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica, altre sono provvisorie e contrassegnate con (p). La tabella include anche numerosi sotto-gruppi e singoli prodotti, come agrumi, mele, pere, uve, fragole, pomodori, peperoni, zucchine, cavoli, lattughe, spinaci, fagioli, piselli, soia, patate, tè e luppolo.

Recepimento e applicazione negli Stati membri

L'articolo 4 contiene l'obbligo di trasposizione. Gli Stati membri devono:

  • adottare e pubblicare entro il 16 novembre 2007 le misure nazionali necessarie;
  • applicarle dal 17 novembre 2007;
  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali e una tavola di concordanza;
  • trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati sulle quantità massime di residui

Gli articoli 1, 2 e 3 dispongono la modifica, rispettivamente, della direttiva 86/362/CEE, della direttiva 86/363/CEE e della direttiva 90/642/CEE secondo gli allegati I, II e III della direttiva. Le modifiche introducono o aggiornano i limiti massimi di residui per etoxazolo, indoxacarb, mesosulfurone-metile espresso in mesosulfurone, 1-metilciclopropene, MCPA, MCPB, tolilfluanide e triticonazolo in diversi alimenti e gruppi di alimenti.

Base scientifica e criteri di fissazione degli LMR

I considerando richiamano l'iscrizione delle sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la valutazione delle informazioni sull'utilizzazione proposta. La Commissione afferma di aver riesaminato i dati disponibili e di aver concluso che i limiti proposti non comportano il superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) o della dose acuta di riferimento (DAR), ove applicabile. Per il tolilfluanide si tiene conto anche dei valori raccomandati dal Codex Alimentarius, ritenuti non rischiosi per i consumatori nel quadro dei parametri tossicologici considerati.

LMR provvisori e limite inferiore di determinazione analitica

Per talune combinazioni prodotto/antiparassitario la direttiva fissa LMR provvisori al limite inferiore di determinazione analitica, per proteggere il consumatore da residui derivanti da impieghi non autorizzati. Gli allegati indicano espressamente che il simbolo (p) segnala la fissazione provvisoria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, e che tali quantità massime diverranno definitive dal 5 giugno 2011 salvo modifica.

Ambito materiale delle tabelle di residui

L'allegato I riguarda i cereali; l'allegato II riguarda carni, grassi, preparazioni a base di carne, frattaglie, grassi animali, latte, prodotti lattiero-caseari e uova; l'allegato III amplia e modifica numerose voci dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE per frutta, ortaggi, legumi, semi oleosi, patate, tè e luppolo. Nell'allegato III è anche sostituita la voce 'Foglie e steli di brassica' con 'Foglie e steli di brassica, incluse le cime di rapa'.

Recepimento, applicazione e comunicazioni alla Commissione

L'articolo 4 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 16 novembre 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Tali disposizioni si applicano dal 17 novembre 2007. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza, nonché trasmettere il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. È previsto che gli atti nazionali rechino un riferimento alla direttiva o siano corredati da tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 6 precisa che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasicurezza alimentareprodotti fitosanitaritutela dei consumatorisanità animale e vegetale

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