Direttiva 2007/26
Direttiva 2007/26/CE della Commissione, del 7 maggio 2007 , che modifica la direttiva 2004/6/CE per prorogarne il periodo di applicazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2007/26/CE modifica la direttiva 2004/6/CE, prorogandone il periodo di applicazione dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2009. L'intervento è giustificato dal ritardo nel completamento delle valutazioni scientifiche da parte dell'EFSA e delle conseguenti misure amministrative e nazionali, al fine di evitare perturbazioni degli scambi dei prodotti alimentari interessati. La direttiva prevede un recepimento molto rapido, con applicazione retrodatata al 1° gennaio 2007.
Proroga fino al 31 dicembre 2009 del periodo di applicazione della direttiva 2004/6/CE sui prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare contenenti talune sostanze nutrizionali specifiche non ancora definitivamente valutate.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in relazione al commercio e alla commercializzazione nel loro territorio di prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare che contengono le sostanze interessate già contemplate dalla direttiva 2004/6/CE. La direttiva interviene in via temporanea, fino alla proroga del regime transitorio, in attesa del completamento della valutazione scientifica da parte dell'EFSA e del successivo adeguamento della normativa nazionale. È rilevante per gli operatori del settore alimentare che immettono tali prodotti sul mercato e per le autorità nazionali competenti alla trasposizione e all'applicazione delle misure.
Proroga del periodo di applicazione della direttiva 2004/6/CE sui prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare
La direttiva 2007/26/CE della Commissione interviene come misura temporanea nel settore dei prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare. Essa proroga il regime transitorio introdotto dalla direttiva 2004/6/CE, in un contesto in cui non erano ancora concluse le valutazioni scientifiche e gli adempimenti amministrativi necessari per disciplinare compiutamente alcune sostanze nutrizionali specifiche.
Finalità e contesto normativo
La direttiva si colloca nell'ambito della direttiva 89/398/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare, e richiama la direttiva 2001/15/CE sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici. I considerando spiegano che alcune sostanze commercializzate in alcuni Stati membri non erano state inserite nell'allegato della direttiva 2001/15/CE perché non ancora valutate dal comitato scientifico dell'alimentazione umana.
Ragioni della proroga
In attesa della conclusione delle valutazioni da parte dell'EFSA, la direttiva 2004/6/CE aveva consentito agli Stati membri di continuare ad autorizzare nel proprio territorio, fino al 31 dicembre 2006, il commercio di prodotti contenenti le sostanze interessate, purché rispettate determinate condizioni di sicurezza. Poiché tali valutazioni e i correlati interventi amministrativi non erano stati completati entro quella data, la Commissione ritiene opportuno evitare perturbazioni degli scambi e prorogare il periodo di applicazione sino al 31 dicembre 2009.
Modifica apportata alla direttiva 2004/6/CE
L'articolo 1 costituisce il nucleo sostanziale dell'atto: nell'articolo 1 della direttiva 2004/6/CE la data "31 dicembre 2006" è sostituita da "31 dicembre 2009". La direttiva non introduce un nuovo regime materiale autonomo, ma estende nel tempo l'efficacia del meccanismo transitorio già esistente.
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
L'articolo 2 disciplina il recepimento. Gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare entro l'8 luglio 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- applicare tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2007, con effetto retrodatato rispetto alla scadenza di recepimento;
- trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza tra queste e la direttiva;
- inserire un riferimento alla direttiva nelle misure nazionali, oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri;
- comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell'articolo 3, la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 individua come destinatari gli Stati membri.
Profili di interesse pratico
Per gli operatori del settore alimentare, la direttiva conferma la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2009, della possibilità di commercializzare i prodotti interessati secondo il regime transitorio previsto dalla direttiva 2004/6/CE, evitando interruzioni di mercato. Per gli Stati membri, il margine di discrezionalità riguarda essenzialmente la forma e i mezzi del recepimento, non il risultato: la proroga deve essere garantita nell'ordinamento interno entro il termine fissato e con applicazione dal 1° gennaio 2007.
Disposizioni principali
Proroga del regime transitorio della direttiva 2004/6/CE
L'articolo 1 sostituisce nell'articolo 1 della direttiva 2004/6/CE la data "31 dicembre 2006" con "31 dicembre 2009". La proroga consente agli Stati membri di continuare ad autorizzare, nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste, il commercio di prodotti contenenti le sostanze interessate fino al nuovo termine.
Motivazione della proroga
I considerando evidenziano che alcune sostanze aggiunte a scopi nutrizionali specifici non erano state incluse nella direttiva 2001/15/CE perché non ancora valutate dal comitato scientifico dell'alimentazione umana. Poiché la valutazione da parte dell'EFSA e i relativi interventi amministrativi non erano stati completati entro il 31 dicembre 2006, si rende necessaria la proroga per evitare inutili perturbazioni degli scambi.
Recepimento e applicazione retrodatata
L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro l'8 luglio 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni devono essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2007. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza.
Obblighi formali di rinvio e comunicazione
Sempre l'articolo 2, paragrafo 1, richiede che le misure nazionali contengano un riferimento alla presente direttiva, oppure siano corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. L'articolo 2, paragrafo 2, impone inoltre la comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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