Sentenza n. 273/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento dell’atto di diffida del Prefetto della Provincia di Pistoia – Area I – Prot. Interno n. 0011025 del 7 marzo 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di diffida prefettizia a cessare condotte irregolari nel procacciamento della clientela, con richiamo alla possibile devoluzione della cauzione ai sensi dell'art. 137 TULPS
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il titolare della licenza prefettizia e l'istituto di vigilanza hanno impugnato la diffida con cui il Prefetto aveva contestato una condotta negligente consistente nel mancato controllo sulle modalità di procacciamento della clientela da parte di società incaricate e nella superficialità con cui sarebbero stati forniti automezzi e oggetti recanti il logo dell'istituto a soggetti risultati gravati da precedenti di polizia. La contestazione traeva origine da due episodi del 2022, verificatisi nelle province di Grosseto e Prato, nei quali soggetti inviati da una società incaricata della promozione commerciale si sarebbero presentati come guardie private dell'istituto, utilizzando uniformi o veicoli riconducibili a esso e insistendo per la stipula di contratti di vigilanza. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancato contraddittorio, in assenza di ragioni di urgenza. Il secondo motivo deduceva eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità manifesta e travisamento dei fatti, nonché violazione degli artt. 1703 e seguenti del codice civile, sostenendo che gli episodi fossero soltanto riferiti da privati e non verificati dalle Questure e che le società incaricate, operando come mandatarie autonome, dovessero rispondere direttamente della propria attività. Il terzo motivo deduceva eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei fatti e violazione degli artt. 1719 e 1393 del codice civile, contestando che fossero state fornite divise dell'istituto e sostenendo che fossero stati messi a disposizione soltanto veicoli non destinati al pattugliamento, con dicitura magnetica 'divisione commerciale', e tesserini recanti la qualifica di 'ispettore commerciale'; si deduceva inoltre l'impossibilità per il titolare di conoscere i precedenti penali o di polizia dei soggetti indicati dalla società incaricata. La difesa erariale ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per difetto di immediata lesività dell'atto.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare dell'amministrazione e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, senza esaminare nel merito i tre motivi di ricorso. La diffida è stata qualificata come atto privo di attuale lesività, consistendo in un mero invito a cessare le condotte contestate e a svolgere il procacciamento degli affari nel rispetto della disciplina vigente. La possibile devoluzione totale o parziale della cauzione prevista dall'art. 137 TULPS è stata ritenuta soltanto eventuale, subordinata alla commissione e all'accertamento di ulteriori comportamenti irregolari, e quindi non immediatamente pregiudizievole. Il TAR ha inoltre valorizzato l'assenza di ulteriori conseguenze sanzionatorie e il successivo rinnovo della licenza. Le spese sono state compensate, anche perché la stessa diffida indicava erroneamente la possibilità di impugnazione davanti al TAR.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La sua violazione è stata dedotta per l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, ma il motivo non è stato esaminato per l'inammissibilità del ricorso.
art. 137 TULPS
il Prefetto, nel caso di ulteriori comportamenti irregolari riscontrati nella conduzione dell’attività autorizzata, può disporre con decreto che la cauzione, versata a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’ufficio, in tutto o in parte, sia devoluta all’erario dello Stato
La devoluzione della cauzione costituisce l'eventuale atto lesivo, subordinato a ulteriori comportamenti irregolari; il semplice richiamo a tale possibilità nella diffida non produce un'immediata lesione.
artt. 1703 e seguenti codice civile
Richiamati dai ricorrenti per sostenere l'autonomia delle società mandatarie e l'assenza di responsabilità del mandante per le modalità di procacciamento della clientela; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 1719 codice civile
Richiamato dai ricorrenti in relazione agli obblighi del mandante e alla disponibilità di automezzi e materiali recanti il logo dell'istituto; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 1393 codice civile
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai rapporti tra mandante e mandatario; la questione non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Un atto amministrativo di mera diffida, che si limiti a invitare il destinatario a cessare condotte ritenute irregolari e richiami soltanto la possibilità futura di adottare una sanzione o una misura patrimoniale, è privo di immediata lesività e non è autonomamente impugnabile per difetto di interesse.
- Il richiamo, in una diffida, alla possibile devoluzione della cauzione ai sensi dell'art. 137 TULPS non determina un'attuale lesione quando l'incameramento è subordinato a ulteriori comportamenti irregolari e a un successivo provvedimento prefettizio.
- L'interesse a ricorrere contro un atto amministrativo deve essere concreto e attuale; non sussiste quando il pregiudizio prospettato dipende da un'eventuale futura violazione e dall'adozione di un distinto provvedimento lesivo.
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