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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16698/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno 2006, disconoscendo la deducibilità ai fini IRES e IRAP e la detraibilità IVA di spese di sponsorizzazione sostenute dalla società, ritenute prive di inerenza e incongrue. Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il contratto di pubblicità con la società sponsor, dal quale sarebbe emerso l’interesse alla pubblicizzazione del marchio e del prodotto in manifestazioni automobilistiche, con conseguente errata qualificazione delle spese come di rappresentanza anziché di pubblicità; (2) falsa applicazione dell’art. 108 TUIR per avere la CTR qualificato le spese come rappresentanza e per non avere adeguatamente indicato gli elementi probatori posti a base della decisione; (3) violazione dell’art. 2729 c.c., assumendo che la decisione fosse fondata su elementi privi di rilevanza indiziaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per la presenza di doppia conforme e perché non era stata dimostrata la diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado; ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché in realtà mirava a ottenere un riesame del merito sulla qualificazione dei costi e comunque la CTR aveva applicato correttamente i criteri di distinzione tra spese di pubblicità e di rappresentanza, richiamando anche il principio per cui entrambe sono deducibili solo se sussistono inerenza, congruità ed effettività; ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché non pertinente con la ratio decidendi, fondata non su presunzioni di maggior reddito ma sulla mancata prova, da parte della contribuente, dell’inerenza e della congruità dei costi. Nessuna statuizione sulle spese, perché l’Agenzia si era limitata a costituirsi senza svolgere difese. È stato inoltre disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo per omesso esame del fatto decisivo è risultato inammissibile nel contesto di doppia conforme, salvo dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto tra le due decisioni di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere proposto per vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., se non nei limiti consentiti dalla norma.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Non consente di sollecitare un riesame del merito sotto forma di falsa applicazione di legge, quando la censura mira solo a contestare la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 108 TUIR

    È richiamato quale norma sulla deducibilità delle spese, ma la Corte ribadisce che la qualificazione come spese di rappresentanza o di pubblicità non elide comunque il controllo su inerenza e congruità.

  • art. 109, comma 5, TUIR

    Inerenza, congruità ed effettività costituiscono condizioni indispensabili per il riconoscimento fiscale dei costi, anche quando le spese siano qualificate come di pubblicità.

  • art. 90, comma 8, L. n. 289 del 2002

    Costituiva un’eccezione al regime generale, prevedendo una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità per determinate spese di sponsorizzazione sportive; la norma non era applicabile al caso concreto ed è stata poi abrogata.

  • art. 2729 c.c.

    La censura è stata ritenuta inconferente perché la decisione impugnata non si fondava sull’uso di presunzioni per affermare il maggior reddito, ma sulla mancata prova da parte del contribuente dei requisiti di deducibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità dell’impugnazione, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto l’ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte in conseguenza dell’esito del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non dimostra che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su differenti ragioni di fatto.
  • La deducibilità fiscale delle spese d’impresa richiede sempre la prova, da parte del contribuente, dell’inerenza, della congruità e dell’effettività del costo, anche quando la spesa sia astrattamente qualificabile come pubblicitaria.
  • Le spese di sponsorizzazione sono normalmente ricondotte alle spese di rappresentanza quando il contribuente non dimostra una diretta aspettativa di ritorno commerciale collegata all’attività sponsorizzata.
  • La distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza dipende dalla finalità perseguita: promozione diretta e incremento commerciale nel primo caso, crescita d’immagine e prestigio nel secondo.
  • Non è ammissibile, in sede di legittimità, trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame delle risultanze fattuali e della valutazione delle prove operate dai giudici di merito.
  • La doglianza sulla violazione delle norme sulle presunzioni è inconferente quando la decisione di merito si fonda sulla mancata dimostrazione del requisito di deducibilità e non su un ragionamento presuntivo volto ad accertare il maggior reddito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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