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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01686/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a una dipendente di un esercizio commerciale per alcune frasi e condotte ritenute dalla società insubordinate e minacciose: la lavoratrice aveva fotografato con il proprio cellulare capi di abbigliamento maschili presenti nel negozio e aveva pronunciato, alla presenza di colleghe e della responsabile del punto vendita, espressioni del tipo "ce l’ho in pugno", "ho fotografato dei capi da uomo e dico che lei li vende", "queste fotografie sono la mia assicurazione", "ho vinto, ho vinto". La lavoratrice sosteneva di essersi insospettita vedendo capi maschili in un punto vendita che, a suo dire, trattava solo abbigliamento femminile, e deduceva che le sue frasi non integrassero una minaccia grave, né avessero arrecato un interesse personale o un pregiudizio alla società. Con il primo motivo di ricorso censurava la violazione dell’art. 2119 c.c., contestando la sussunzione della condotta nella giusta causa di licenziamento; con il secondo motivo lamentava l’omesso esame del fatto decisivo dell’intempestività della contestazione disciplinare, sostenendo che fossero decorsi ventisei giorni tra i fatti e la contestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Ha ribadito che la giusta causa è una clausola generale da specificare in sede interpretativa secondo gli standards dell’ordinamento, mentre la verifica della concreta gravità del fatto è giudizio di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti. Nel caso concreto ha reputato corretta la qualificazione dei fatti come minaccia grave e insubordinazione, valorizzando anche il carattere ricattatorio delle accuse e la loro formulazione davanti ad altre dipendenti e alla superiore gerarchica. Quanto alla contestazione disciplinare, ha confermato la valutazione di tempestività compiuta dai giudici di merito e ha dichiarato la censura inammissibile, anche in ragione della doppia conforme. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri di legge ex art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    La giusta causa di licenziamento è una clausola generale che va specificata alla luce dei principi dell’ordinamento e degli standards sociali; la gravità concreta del comportamento del lavoratore è accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge è deducibile in cassazione solo quando si contesti l’erronea specificazione della clausola generale, non la mera ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando in realtà mira a rimettere in discussione un accertamento di fatto già compiuto dai giudici di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È il rito camerale seguito per la definizione del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La giusta causa di licenziamento, in quanto clausola generale, richiede una verifica in due passaggi: prima la corretta sussunzione giuridica del fatto nei parametri normativi, poi l’accertamento in fatto della sua concreta gravità; il secondo profilo è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o di motivazione consentiti.
  • In materia disciplinare, possono integrare la giusta causa comportamenti del lavoratore che, per contenuto e modalità, esprimano insubordinazione, minaccia grave o una condotta oggettivamente incompatibile con la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, specie se connotata da intento ricattatorio e posta in essere davanti ad altri dipendenti o al superiore gerarchico.
  • L’immediatezza della contestazione disciplinare va intesa in senso relativo: il ritardo non determina di per sé invalidità dell’addebito se è giustificato dal tempo necessario per l’accertamento dei fatti o da esigenze organizzative; la relativa valutazione è riservata al giudice di merito.
  • Quando la decisione di appello conferma integralmente quella di primo grado su questioni di fatto, la censura di legittimità che mira solo a una diversa lettura delle risultanze istruttorie tende a risolversi in una critica inammissibile, specie in presenza di doppia conforme.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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