Sentenza n. 1523/2026 - Firenze, Sezione 4
per l''annullamento del provvedimento di cui al Div. P.A.S. - Prot. -OMISSIS-, emesso ex artt. 11, 42 e 43 T.U.L.P.S. dalla Questura della Provincia di Firenze in data -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-, recante il rigetto della richiesta di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, proposta dal Sig. -OMISSIS--OMISSIS-; della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, di cui al Div. P.A.S. - Prot. -OMISSIS-, emessa e dalla Questura della Provincia di Firenze in data -OMISSIS- e notificata il giorno -OMISSIS-; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché di contenuto incognito per il ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, preceduto da comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, adottato dalla Questura ai sensi degli artt. 11, 42 e 43 T.U.L.P.S. Il provvedimento era motivato dal richiamo a due denunce-segnalazioni per i reati di truffa e minaccia, nonché dalla convivenza con una persona ritenuta priva dei requisiti in materia di armi. Il primo motivo deduceva eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, insufficienza e illogicità della motivazione e difetto dei presupposti, poiché l'Amministrazione si sarebbe limitata a elencare le denunce senza verificarne il contesto e senza considerare che i relativi procedimenti erano stati archiviati. Il secondo motivo deduceva violazione del principio di proporzionalità e dell'art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che la Questura non aveva esaminato le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto, tra cui la cessazione della convivenza con la moglie e l'intervenuta separazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. La mera elencazione delle denunce, senza l'esplicitazione delle ragioni per cui esse dimostrerebbero l'inaffidabilità del richiedente nell'uso delle armi, non è sufficiente a escludere il requisito della buona condotta e a legittimare il mancato rinnovo. Le denunce riguardavano controversie di natura commerciale e civilistica, relative a presunte truffe nell'emissione di fatture e nella vendita di un'autovettura, ed erano state archiviate dalla Procura per l'assenza degli elementi costitutivi della truffa. L'Amministrazione avrebbe dovuto svolgere una più accurata istruttoria, valutando il concreto collegamento tra i fatti e il pericolo di abuso delle armi, nonché le osservazioni del ricorrente sulla cessazione della convivenza con la moglie e sulla separazione. Il giudice ha escluso automatismi tra la mera esistenza di denunce o di condotte illecite contro il patrimonio e l'inaffidabilità nella detenzione di armi: il diniego deve essere sostenuto da ulteriori elementi concreti e da una motivazione riferita alle peculiarità del caso. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 11, 42 e 43 T.U.L.P.S.
Le disposizioni costituiscono la base normativa del potere della Questura in materia di rilascio e rinnovo delle licenze di porto d'armi; il loro esercizio richiede una valutazione concreta dell'affidabilità del richiedente e del pericolo di abuso delle armi.
art. 10-bis l. 241/1990
La partecipazione procedimentale impone all'Amministrazione di esaminare effettivamente le osservazioni presentate dall'interessato prima dell'adozione del provvedimento finale.
art. 640 c.p.
La mera denuncia o segnalazione per truffa, soprattutto se archiviata per l'assenza degli artifizi e raggiri, non dimostra automaticamente l'inaffidabilità del richiedente nell'uso delle armi.
art. 612 c.p.
Il richiamo a una denuncia per minaccia, privo di una concreta valutazione del fatto e del suo collegamento con il pericolo di abuso delle armi, non è sufficiente a fondare il diniego.
Massime di principio
- Il diniego o il mancato rinnovo di una licenza di porto d'armi non può fondarsi sulla mera elencazione di denunce, segnalazioni o precedenti, senza una motivazione che espliciti il concreto collegamento tra i fatti e il pericolo di abuso delle armi.
- Le condotte riconducibili a controversie commerciali o a reati contro il patrimonio non consentono, in via automatica, di desumere l'inaffidabilità del soggetto nella detenzione o nell'uso delle armi; l'Amministrazione deve indicare ulteriori elementi indiziari riferiti alle peculiarità del caso concreto.
- L'archiviazione dei procedimenti penali costituisce un elemento che deve essere considerato nell'istruttoria e nella motivazione del diniego, non potendo l'Amministrazione attribuire rilievo decisivo a denunce rimaste prive di dimostrazione.
- Nel procedimento per il rinnovo del porto d'armi, l'Amministrazione deve esaminare le osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto e verificare i fatti sopravvenuti o contestati dall'interessato, inclusa l'eventuale cessazione della convivenza con una persona priva dei requisiti in materia di armi.
- Il potere amministrativo in materia di armi, pur caratterizzato da valutazioni preventive di affidabilità, non può essere esercitato mediante automatismi: il provvedimento deve essere sorretto da un'istruttoria completa, da una motivazione concreta e da una valutazione proporzionata rispetto alla finalità di prevenire l'abuso delle armi.
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