Cassazione Penale, Sentenza n. 46960/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per due delitti di estorsione pluriaggravata (anche ai sensi dell'art. 416-bis, comma 1, c.p.). Il ricorrente, tramite difensore, denunciava violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. e vizi cumulativi di motivazione, sostenendo che il consistente arco temporale tra i fatti (2015, 2017 e ottobre 2021) e il provvedimento restrittivo, unitamente alle dichiarazioni della persona offesa Salvatore Minopoli (che aveva riferito che nel 2018-2019 altri esattori affermarono che Cirella "non era più nessuno"), dimostrerebbero l'estromissione del Cirella dai circuiti criminali e quindi l'assenza dell'attualità e della concretezza del pericolo di recidiva.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse motivato adeguatamente l'attualità del pericolo di recidiva: le dichiarazioni della persona offesa sono state considerate inconcludenti rispetto alla prova di una reale e stabile fuoriuscita di Cirella dai circuiti della camorra, posto il contesto di riequilibrio tra clan, accordi interni e spartizioni dopo faide e arresti. La Corte ha inoltre valorizzato la ripetizione di episodi estorsivi distanziati nel tempo con ruoli diversi e progressivamente rilevanti (autore e poi "intermediario qualificato"), la natura di mafia storica della camorra, la gravità oggettiva dei reati, il nutrito curriculum criminale dell'indagato e la mancanza di elementi specifici che dimostrassero il suo allontanamento da tali ambiti. Conseguentemente è stata confermata la custodia cautelare e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
Ha qualificato le estorsioni come aggravate per il collegamento con la 'camorra' (organizzazione di tipo mafioso), elemento che aumenta la gravità del fatto e rileva nella valutazione delle esigenze cautelari.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Imposta il criterio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari (tra cui il pericolo di recidiva). La Corte ha ritenuto che l'ordinanza avesse adempiuto a tale onere motivazionale analizzando il contesto, la ripetizione dei reati e gli elementi a favore e contro l'attualità del pericolo.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata automaticamente alla luce dell'esito negativo del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; la Corte ha disposto l'invio degli atti alla cancelleria per i necessari adempimenti.
Massime di principio
- Il consistente intervallo temporale tra i fatti e il provvedimento cautelare non esclude automaticamente il pericolo di recidiva: serve prova specifica e convincente del definitivo e stabile allontanamento dall'ambito criminoso.
- Dichiarazioni della persona offesa che segnalano la presenza di nuovi esattori non sono di per sé decisive a dimostrare la cessazione del ruolo dell'imputato; il giudice valuta il contesto organizzativo (es. riequilibri tra clan) e richiede elementi probatori aggiuntivi.
- La reiterazione di condotte criminose nel tempo, con ruoli ripetuti o crescenti, rafforza la presunzione di perdurante pericolosità e sostiene l'adozione di misure cautelari.
- La qualificazione dei reati in ambito di organizzazione mafiosa (art. 416-bis) incide negativamente sulla possibilità di ritenere superata la presunzione di esigenze cautelari, per la maggiore gravità e per la pervasività dell'organizzazione.
- Il carico probatorio difensivo sposta l'onere su chi chiede la revoca della misura: occorrono elementi concreti e specifici che dimostrino la dismissione del ruolo criminale dell'indagato.
- In caso di rigetto del ricorso, il proponente è generalmente condannato alle spese processuali.
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