Cassazione Civile, Ordinanza n. 13154/2023 del 15/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società aveva inizialmente presentato domanda di concordato con riserva e poi aveva prospettato al tribunale la regolazione della crisi tramite accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall., allegando accordi con creditori aderenti per circa il 65,17% dell'indebitamento, accordi di riscadenzamento con ulteriori creditori per il 33,70% e il pagamento dei creditori estranei "puri" entro 120 giorni dall'omologazione. Il tribunale aveva negato l'omologazione e, su istanza del Pubblico Ministero, dichiarato il fallimento. La corte d'appello aveva rigettato il reclamo ritenendo che anche i creditori estranei contrattualizzati dovessero rientrare nel perimetro della verifica dell'attestazione sull'idoneità dell'accordo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei termini di legge, e che la relazione dei professionisti fosse carente perché limitata a una valutazione complessiva di attuabilità. Con il ricorso per cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 182-bis l.fall., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., oltre a vizi motivazionali ex art. 360, n. 5, c.p.c.; sosteneva che la relazione attestativa dimostrasse la capacità di pagare i creditori estranei puri con le liquidità già disponibili e gli altri creditori secondo i termini pattuiti, e che il controllo di idoneità dovesse riguardare solo i creditori estranei non disciplinati da alcun accordo, equiparando i creditori estranei contrattualizzati ai creditori aderenti perché entrambi avevano accettato una riscadenzazione negoziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della corte territoriale secondo cui la relazione del professionista attestatore, richiesta dall'art. 182-bis l.fall., deve verificare la veridicità dei dati aziendali e soprattutto l'attuabilità dell'accordo con specifico riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge. Nel caso concreto, anche i creditori "estranei contrattualizzati" restavano creditori estranei ai fini della norma, sicché la relazione doveva esaminare specificamente la loro soddisfazione, e la mancata verifica specifica costituiva una lacuna contenutistica e motivazionale insanabile, non emendabile con mera integrazione. La Corte ha inoltre escluso che vi fosse un vizio motivazionale rilevante ex art. 360, n. 5, c.p.c., trattandosi semmai di richiesta di riesame del merito; ha pure precisato i limiti di deducibilità in cassazione delle violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 182-bis l.fall.
relazione del professionista deve riguardare, oltre che la veridicità dei dati aziendali, l'"attuabilità dell'accordo (…) con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini"
Nell'omologazione degli accordi di ristrutturazione il controllo non è meramente formale: la relazione attestativa deve verificare specificamente l'idoneità dell'accordo a garantire il pagamento integrale dei creditori estranei nei termini di legge; anche i creditori solo "contrattualizzati" ma non aderenti restano, ai fini della norma, creditori estranei.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La doglianza di violazione di legge non può tradursi nella richiesta di un nuovo esame del merito o della valutazione fattuale compiuta dal giudice di appello.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è oggi limitato all'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non sono più deducibili il semplice difetto di sufficienza della motivazione né la contraddittorietà motivazionale, salvo anomalie motivazionali radicali.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia espressamente disatteso la regola di disponibilità delle prove o abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti e acquisite d'ufficio fuori dai poteri riconosciuti.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un regime legale diverso da quello previsto oppure disattende il principio della libera valutazione in assenza di deroga normativa.
art. 2697 c.c.
La violazione sussiste solo se l'onere della prova è stato attribuito alla parte sbagliata rispetto alla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni.
art. 2727 c.c.
La ricorrente lo ha evocato tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ha ravvisato un vizio autonomamente rilevante sul punto.
art. 2729 c.c.
La ricorrente lo ha evocato tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ha ravvisato un vizio autonomamente rilevante sul punto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È il parametro di riferimento per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, la relazione del professionista attestatore deve contenere una verifica specifica e non meramente globale dell'idoneità dell'accordo a garantire l'integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge.
- Ai fini dell'art. 182-bis l.fall., restano "creditori estranei" anche quelli che abbiano stipulato accordi separati di riscadenzamento ma non abbiano aderito all'accordo di ristrutturazione oggetto di omologa; per essi la verifica attestativa deve essere espressa e puntuale.
- In cassazione, la censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di appello.
- Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ristretto all'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare una motivazione ritenuta insufficiente o contraddittoria.
- Le violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono deducibili solo in ipotesi tipizzate: rispettivamente, uso di prove non introdotte dalle parti o applicazione di un regime di valutazione probatoria diverso da quello previsto dalla legge.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte diversa da quella su cui esso grava secondo la struttura del rapporto sostanziale.
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