Ordinanza n. 1669/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Giugliano in Campania n. 106 prot. n. 0036273 dell’11.03.2026, acquisita al prot. consortile n. 4113 dell’11.03.2026, con la quale è stato ordinato, tra gli altri, anche al Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno “in qualità di proprietario, intestatario, Amministratore, rappresentante legale…, relativamente alle aree sopra individuate e/o soggetto responsabile dell’abbandono in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, interessate dall’abbandono di rifiuti vari, di provvedere a proprie cure e spese alla rimozione degli stessi depositati nell’area…individuata in catasto al foglio di mappa n. 19 p.lla 222…, ripristinando lo stato dei luoghi…”; B) Una agli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra cui precipuamente la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 0045410 del 02.04.2025 a firma del Responsabile del Settore Transizione Ecologia Terra dei Fuochi Tutela del Territorio Cimitero del Comune di Giugliano in Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale che imponeva la rimozione e lo smaltimento di rifiuti abbandonati e il ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l’ordinanza sindacale con cui il Comune gli aveva imposto, quale proprietario, intestatario, amministratore, rappresentante legale e/o soggetto responsabile dell’abbandono in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento, di rimuovere a proprie spese rifiuti abbandonati su un’area catastalmente individuata e di ripristinare lo stato dei luoghi. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, in particolare la comunicazione di avvio del procedimento. Il testo dell’ordinanza cautelare non riporta analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma evidenzia la contestazione della responsabilità del Consorzio per l’abbandono dei rifiuti e della legittimità dell’ordine adottato ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta per difetto del fumus boni iuris, poiché il ricorso non appare fondato su censure suscettibili di probabile accoglimento nel merito. Il TAR ha richiamato una fattispecie ritenuta del tutto sovrapponibile, definita dal Consiglio di Stato con sentenza n. 235/2026, secondo cui sul Consorzio di bonifica incombe la responsabilità della manutenzione ordinaria e ordinata degli alvei, comprendente anche l’attivazione di misure adeguate a evitare l’abbandono di rifiuti nell’alveo, quale attività propedeutica alla pulizia idraulica. Nel caso concreto, dall’ordinanza comunale sembra emergere una responsabilità colposa del Consorzio per insufficiente vigilanza sui beni pubblici sottoposti alla sua cura; tale elemento è stato ritenuto idoneo, in questa fase cautelare, a sostenere la legittimità dell’ordine di rimozione impartito ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006
<<della ordinaria ed ordinata manutenzione degli alvei, il che significa che sono tenuti anche ad attivare misure adeguate volte a evitare l’abbandono dei rifiuti nell’alveo stesso, quale passaggio necessariamente propedeutico alla pulizia idraulica>>
L’ordine di rimozione dei rifiuti può essere legittimamente rivolto al soggetto cui incombe la cura e manutenzione dell’alveo quando emerga una responsabilità colposa, anche per insufficiente vigilanza sui beni pubblici affidati alla sua gestione. La responsabilità manutentiva comprende l’adozione di misure adeguate a prevenire l’abbandono dei rifiuti.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con valutazione negativa della probabilità di accoglimento nel merito.
Massime di principio
- Il soggetto cui è affidata la ordinaria e ordinata manutenzione di un alveo è tenuto non solo alla sua pulizia idraulica, ma anche ad attivare misure adeguate per prevenire l’abbandono di rifiuti nell’alveo stesso.
- L’ordine di rimozione dei rifiuti previsto dall’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 può essere rivolto al soggetto responsabile quando l’amministrazione ravvisi, anche per insufficiente vigilanza sui beni sottoposti alla sua cura, una condotta colposa causalmente collegata alla situazione di abbandono.
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando gli elementi del provvedimento impugnato fanno emergere, allo stato del giudizio, una responsabilità colposa del destinatario compatibile con l’ordine di rimozione e non risultano censure dotate di probabile fondatezza.
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