Cassazione Penale, Ordinanza n. 28233/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo dedotto. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente proponeva un unico motivo di ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condizione apposta dalla Corte d'appello alla sospensione condizionale della pena concessa in suo favore. In particolare contestava la legittimità della subordinazione del beneficio al rilascio effettivo dell'immobile abusivamente occupato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente applicato l'art. 165 c.p., motivando in modo congruo e non illogico la necessità di subordinare il beneficio alla restituzione dell'immobile abusivamente occupato, al fine di limitare le conseguenze negative e dannose del reato. È stato inoltre ritenuto correttamente assolto l'obbligo di indicare le ragioni del giudizio prognostico ex art. 164, comma 1, c.p. in relazione alla condizione imposta.
Norme richiamate
art. 165 c.p.
Consente di subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento di una condizione, purché il giudice dia adeguata motivazione sulla necessità della condizione in rapporto alle finalità del beneficio e alle conseguenze del reato.
art. 164, comma 1, c.p.
Il giudizio prognostico sulla sospensione condizionale deve essere sorretto da una motivazione che spieghi perché, nel caso concreto, la fruizione del beneficio debba essere subordinata a una specifica condizione.
Massime di principio
- La subordinazione della sospensione condizionale della pena alla restituzione o al rilascio dell'immobile abusivamente occupato è legittima quando sia sorretta da una motivazione non illogica e coerente con l'esigenza di attenuare le conseguenze dannose del reato.
- In tema di sospensione condizionale, il giudice deve esplicitare le ragioni per cui, nel formulare il giudizio prognostico, ritenga necessario imporre una condizione ai sensi dell'art. 165 c.p.; tale obbligo motivazionale è soddisfatto se la decisione dà conto in modo congruo della funzione della condizione rispetto al fatto commesso.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura contro la condizione apposta al beneficio si risolve in una contestazione manifestamente infondata della motivazione della sentenza impugnata.
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