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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17841/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro relativo alla compravendita, stipulata il 13 luglio 2012, di un locale a uso negozio sito in Roma. La società contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, in sostanza, che la rettifica del valore fosse illegittima perché fondata sul solo richiamo ai valori OMI e non su ulteriori elementi concreti; inoltre contestava l'indicazione catastale utilizzata e lamentava che l'atto e la decisione di merito non avessero adeguatamente considerato il prezzo pattuito e corrisposto. Con il primo motivo di ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e omesso esame di un elemento catastale di consistenza, ma la censura veniva formulata in modo non sufficientemente specifico. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 7 della L. n. 212/2000, lamentando difetto di motivazione dell'avviso e omesso esame delle contestazioni sui valori OMI e sull'inesistenza di atti similari. Con il terzo motivo sosteneva che la CTR avesse errato nel ritenere legittima la rettifica senza valorizzare il prezzo effettivamente pattuito e corrisposto, e richiamava anche norme non pertinenti o inconferenti rispetto alla questione fiscale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, inammissibili le censure di cui al secondo motivo nella parte dedotta ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ma ha ritenuto fondato il secondo motivo nella parte relativa alla sufficienza dei soli valori OMI a fondare la rettifica. Ha invece respinto il terzo motivo, affermando che l'Ufficio può rettificare il valore dichiarato quando ritenga che esso sia inferiore al valore venale in comune commercio e può quindi procedere a verifiche anche in presenza di un prezzo pattuito dalle parti. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il controricorso è stato ritenuto tempestivo perché notificato entro il termine previsto per il deposito del ricorso e per la notifica del controricorso, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.

  • art. 370 c.p.c.

    La Corte ha calcolato il termine per la notifica del controricorso e ne ha affermato la tempestività.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica il fatto storico omesso; non è più deducibile una mera insufficienza della motivazione. Inoltre, in presenza di doppia conforme, il motivo è inammissibile se non sono indicati profili di divergenza tra le due decisioni di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è apparente solo se mancante o incomprensibile; non è sufficiente lamentare la mancata valorizzazione di fatti allegati dalla parte se la motivazione della sentenza esiste ed è comprensibile.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme il ricorrente deve indicare specifici profili di divergenza tra le ragioni di fatto delle due decisioni di merito per poter proporre la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    La Corte richiama il principio secondo cui, dopo la modifica normativa richiamata, l'accertamento del maggior reddito non può fondarsi solo sullo scostamento tra corrispettivo dichiarato e valore normale OMI, ma richiede ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 24, comma 5, L. n. 88/2009

    È richiamato come norma che ha eliminato la presunzione legale relativa di corrispondenza del corrispettivo al valore normale, con effetto retroattivo per adeguamento al diritto dell'Unione europea.

  • art. 35, comma 3, d.l. n. 223/2006

    La Corte ricorda che tale disposizione aveva introdotto una presunzione legale relativa poi rimossa dalla disciplina successiva.

  • art. 51 d.P.R. n. 131/1986

    Per l'imposta di registro, per gli immobili, la base imponibile è il valore venale in comune commercio; l'Ufficio può disattendere il valore dichiarato e rettificarlo se inferiore al valore venale, usando anche elementi comparativi e altri indizi di valutazione.

  • art. 52 d.P.R. n. 131/1986

    Consente la rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro quando il valore dichiarato non corrisponde al valore venale in comune commercio.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Richiamata dalla ricorrente in tema di motivazione dell'atto impositivo, ma la Corte valorizza soprattutto il principio per cui la motivazione non può essere integrata dal solo riferimento ai valori OMI.

Massime di principio

  • In tema di impugnazione per cassazione, il motivo deve consentire l'immediata individuazione delle norme asseritamente violate e dei principi di diritto dedotti come trasgrediti; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione specifica del fatto storico non esaminato e non può risolversi in una critica alla sufficienza della motivazione.
  • In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicati i profili di divergenza tra la motivazione della sentenza di primo grado e quella di appello.
  • La motivazione è apparente solo quando sia mancante o solo graficamente esistente; non basta che la parte ritenga non condiviso il percorso argomentativo seguito dal giudice.
  • Ai fini della rettifica del valore degli immobili nell'imposta di registro, il solo richiamo ai valori OMI non è sufficiente a sorreggere l'accertamento: occorrono ulteriori elementi concreti, gravi, precisi e concordanti.
  • L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche in giudizio, l'effettiva sussistenza dei presupposti della rettifica del valore, e non può limitarsi a parametri di massima o a valori statistici.
  • Il prezzo pattuito e dichiarato dalle parti non è vincolante per l'Ufficio se l'Amministrazione dimostra che il valore venale in comune commercio è superiore; l'accertamento può dunque discostarsi dal corrispettivo risultante dall'atto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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