Cassazione Penale, Sentenza n. 24689/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Genova dell'8/03/2023 che aveva confermato parzialmente il sequestro preventivo disposto dal GIP (limitandolo a due capre e annullando il resto con restituzione degli altri animali). Il ricorrente contestava la sopravvenuta adozione di un nuovo sequestro ai sensi dell'art. 727 comma 1 c.p., successivo a un precedente dissequestro di due capre e quattro cavalli disposto in relazione all'art. 727 comma 2 c.p., deducendo che non fosse intervenuta alcuna modifica della fattispecie concreta e denunciando "abnormità" e contraddittorietà della decisione del tribunale
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: il motivo è stato ritenuto generico e riferito a profili non sindacabili in Cassazione (come il presunto vizio di contraddittorietà), posto che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o per vizi della motivazione tanto gravi da rendere mancante l'apparato argomentativo. Perciò il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 322 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il ricorso al tribunale del riesame avverso i provvedimenti del GIP; nel caso descrive il rito con cui è stato impugnato il decreto di sequestro
art. 727 comma 1 cod. pen.
Norma richiamata in relazione al nuovo sequestro preventivo sugli animali; la Corte accerta che il ricorso impugnava la legittimità di un sequestro adottato ai sensi di questa disposizione
art. 727 comma 2 cod. pen.
Richiamata per ricordare un precedente diverso provvedimento ablativo (dissequestro di due capre e quattro cavalli) rispetto al quale il ricorrente lamenta la mancanza di cambiamento nelle circostanze fattuali
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese nel procedimento di cassazione; applicata per addebitare al ricorrente le spese processuali
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
Richiamata per la determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende; la Corte la usa per giustificare l'esazione di un importo (euro 3.000,00) non ritenendo il ricorso presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008 Rv. 239692)
Richiami giurisprudenziali che definiscono i limiti dell'impugnabilità in Cassazione delle ordinanze sui sequestri: ammessa solo la violazione di legge o vizi della motivazione così gravi da rendere incomprensibile l'itinerario logico-argomentativo del giudice
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro è riconosciuto solo per violazione di legge o per vizi gravissimi della motivazione (mancanza totale o incoerenza insanabile); censure generiche come "abnormità" sono inammissibili
- La mera percezione di contraddittorietà fra decisioni interlocutorie non è sufficiente: bisogna indicare specifiche violazioni di legge o evidenziare che la motivazione è del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza
- Quando è intervenuto un nuovo sequestro dopo un precedente dissequestro, il ricorrente deve dimostrare in modo puntuale perché non sussistano le condizioni per la nuova misura (es. assenza di modifiche dei fatti rilevanti) e non limitarsi ad affermazioni generiche
- Il rigetto per inammissibilità comporta rischi economici significativi: condanna alle spese e possibile versamento alla Cassa delle Ammende se la Corte ritiene che non vi sia colpa grave ma comunque che il ricorso sia infondato o presentato senza giustificazione adeguata
- Per avere chance in Cassazione occorre articolare il motivo in termini di diritto (violazione di norme, error in iudicando/procedendo) o dimostrare un vizio motivazionale strutturale, con riferimento puntuale agli elementi decisionali del giudice di merito
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