Sentenza n. 2939/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, che aveva accolto il ricorso contro il mancato esame di un’istanza di immatricolazione ad anni successivi al primo nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia
Esito
Favorevole al ricorrente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La studentessa aveva chiesto all’Università l’immatricolazione ad anni successivi al primo, previa valutazione del proprio curriculum, dei crediti formativi acquisiti e degli esami sostenuti. La Segreteria studenti aveva acquisito l’istanza senza esito, rilevando che non era possibile procedere in assenza di posti definitivamente disponibili e di uno specifico avviso per trasferimenti o passaggi. Il TAR aveva ritenuto che gli aspiranti all’iscrizione ad anni successivi al primo dovessero essere valutati comparativamente sulla base dei rispettivi curricula, senza attribuire una preferenza ai candidati utilmente collocati nella graduatoria nazionale di accesso al primo anno, e aveva ordinato il riesame dell’istanza, escludendo tuttavia l’immatricolazione immediata. L’Università ha appellato la sentenza deducendo l’erronea interpretazione della disciplina ministeriale. Secondo l’Ateneo, l’art. 12 dell’Allegato 2 al D.M. n. 583/2022 disciplina in via preferenziale l’iscrizione ad anni successivi al primo degli studenti utilmente collocati nella graduatoria nazionale, previo riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità e previo accertamento della disponibilità di posti; solo dopo il completamento dello scorrimento della graduatoria nazionale possono essere utilizzati eventuali posti residui per trasferimenti e passaggi disciplinati dall’art. 13. L’art. 13 riguarderebbe infatti gli studenti che non hanno partecipato alla selezione nazionale e avrebbe natura residuale. L’Università ha inoltre richiamato il D.M. n. 472/2024, secondo cui non sono programmati posti aggiuntivi per gli anni successivi al primo, non è consentita l’iscrizione in sovrannumero o fuori coorte e le domande devono essere presentate nell’ambito di appositi avvisi o bandi pubblici, entro termini perentori. L’appellata ha sostenuto l’autonomia della procedura di cui all’art. 13 e ha chiesto, tra l’altro, la rimessione all’Adunanza plenaria e il sollevamento di questioni di legittimità costituzionale o di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato integralmente la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado e dichiarando salvi gli atti impugnati. Il Collegio ha ritenuto che l’interpretazione del TAR fosse incompatibile con l’impianto della programmazione nazionale degli accessi universitari previsto dalla legge n. 264/1999 e dalla disciplina ministeriale. L’iscrizione ad anni successivi al primo presuppone sempre l’esistenza di posti disponibili nell’ambito della coorte originariamente programmata; non possono essere creati posti aggiuntivi, né può essere consentita l’iscrizione in sovrannumero o fuori coorte, poiché ciò determinerebbe uno sforamento della capacità formativa dell’Ateneo e un pregiudizio organizzativo, finanziario e didattico. L’art. 12 dell’Allegato 2 al D.M. n. 583/2022 riguarda gli studenti utilmente collocati nella graduatoria nazionale, i quali possono chiedere l’iscrizione ad anni successivi al primo previo riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità e purché vi siano posti disponibili; tale procedura comporta lo scorrimento della graduatoria nazionale. L’art. 13 riguarda invece, in via distinta e residuale, gli studenti che non abbiano partecipato alla selezione nazionale. Per questi ultimi l’iscrizione è possibile soltanto nei limiti dei posti rimasti vacanti nella relativa coorte, dopo il completamento dello scorrimento della graduatoria nazionale, e sulla base di un avviso o bando pubblico con selezione degli aspiranti. Gli Atenei non sono tenuti a esaminare domande presentate in assenza di tali avvisi, con modalità diverse da quelle previste o oltre i termini stabiliti. Il Collegio ha escluso la sussistenza dei presupposti per la rimessione all’Adunanza plenaria, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e per la proposizione di una questione di legittimità costituzionale. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione della complessità della disciplina.
Norme richiamate
legge n. 264/1999
art. 3, comma 1, lettere a) e b)
La programmazione nazionale degli accessi riguarda gli ingressi al primo anno; non consente la programmazione di posti aggiuntivi negli anni successivi, i quali possono essere coperti soltanto quando si verifichi una vacanza nella coorte originariamente programmata.
D.M. n. 583/2022, Allegato 2
Disciplina l’iscrizione ad anni successivi al primo degli studenti collocati in posizione utile nella graduatoria nazionale, subordinandola al riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità e alla documentata disponibilità di posti; le rinunce e le ulteriori vacanze consentono lo scorrimento della graduatoria nazionale secondo le condizioni previste.
D.M. n. 583/2022, Allegato 2
Disciplina, in via residuale, i trasferimenti e i passaggi ad anni successivi al primo degli studenti che non hanno partecipato alla selezione nazionale. La procedura è possibile solo nei limiti dei posti effettivamente vacanti nella relativa coorte, previa pubblicazione di un avviso o bando pubblico e selezione degli aspiranti.
D.M. n. 472/2024, Allegato 3
Esclude l’iscrizione in sovrannumero o fuori coorte, stabilisce che non siano programmati posti aggiuntivi negli anni successivi al primo e impone agli Atenei di pubblicare avvisi o bandi per rendere note le disponibilità; le domande presentate al di fuori di tali procedure o dei termini perentori non devono essere esaminate.
Massime di principio
- Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale, l’iscrizione ad anni successivi al primo è possibile esclusivamente nei limiti dei posti divenuti vacanti nella coorte originariamente programmata; non possono essere creati posti aggiuntivi né autorizzate iscrizioni in sovrannumero o fuori coorte.
- La procedura per gli studenti utilmente collocati nella graduatoria nazionale di accesso al primo anno è distinta e necessariamente prioritaria rispetto alla procedura per trasferimenti e passaggi degli studenti che non hanno partecipato alla selezione nazionale; l’iscrizione resta comunque subordinata al riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità e alla disponibilità di posti.
- La procedura prevista per i trasferimenti e passaggi di studenti non partecipanti alla selezione nazionale ha natura residuale: può essere avviata soltanto dopo il completamento dello scorrimento della graduatoria nazionale e con riferimento agli eventuali posti ancora vacanti nella relativa coorte.
- Gli Atenei devono rendere note le disponibilità di posti ad anni successivi al primo mediante appositi avvisi o bandi pubblici e non sono tenuti a esaminare domande presentate in assenza di tali avvisi, con modalità diverse da quelle previste o oltre i termini perentori stabiliti.
- Il divieto di ammettere studenti in assenza di posti vacanti tutela non soltanto la programmazione normativa degli accessi, ma anche la capacità formativa dell’Ateneo e il diritto degli studenti già iscritti a ricevere una formazione adeguata sotto il profilo organizzativo, strutturale e didattico.
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