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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02814/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una delibera condominiale del 16 giugno 2020 con cui l’assemblea aveva approvato la stipula di una polizza assicurativa per la tutela delle spese legali del condominio, da ripartire tra i condomini. La condomina sosteneva che la delibera fosse illegittima perché eccedente i poteri dell’assemblea ai sensi degli artt. 1135 e 1132 c.c., in quanto incideva sui diritti individuali dei condomini e, in particolare, sul diritto di dissociazione dalle liti condominiali, imponendo anche ai dissenzienti di concorrere indirettamente alle spese di lite tramite il premio assicurativo. Chiedeva inoltre la condanna del condominio ex art. 96 c.p.c. per resistenza temeraria, deducendo che la stessa questione era già stata decisa in precedenti pronunce tra le medesime parti. Il Tribunale aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo valida la delibera. In cassazione la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione di varie norme civilistiche e processuali, sostenendo che non fosse consentito all’assemblea modificare i criteri di riparto o imporre spese non inserite nell’ordine del giorno, e che la polizza non potesse essere imposta a tutti i condomini.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ritenendo che non fossero addotti elementi idonei a mutare un orientamento già consolidato, anche tra le stesse parti. Ha ribadito che l’assemblea condominiale, nell’esercizio dei poteri di gestione ex art. 1135 c.c., può validamente autorizzare la stipula di una polizza per la tutela legale delle controversie relative alle parti comuni e alle azioni promosse da o contro il condominio. Ha inoltre affermato che tale scelta non viola l’art. 1132 c.c., poiché la norma riguarda il dissenso del condomino rispetto a singole liti autorizzate dall’assemblea e non impedisce la stipula di una polizza; la spesa del premio assicurativo resta comunque una spesa nell’interesse comune e va ripartita ai sensi dell’art. 1123 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, trattandosi di procedimento definito secondo il rito accelerato per i ricorsi manifestamente inammissibili o infondati, anche al pagamento delle somme ulteriori ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1132 c.c.

    Disciplina il dissenso del condomino rispetto alla singola lite deliberata o ratificata dall’assemblea; non impedisce al condominio di stipulare una polizza per la tutela legale e non si applica alle spese del premio assicurativo, che sono distinte dalle spese di soccombenza.

  • art. 1135 c.c.

    Attribuisce all’assemblea i poteri di gestione del condominio, comprendenti anche la delibera di autorizzazione alla stipula di una polizza assicurativa per coprire le spese legali nell’interesse comune.

  • art. 1123 c.c.

    La spesa del premio assicurativo è qualificata come spesa per l’interesse comune del condominio e, quindi, ripartibile proporzionalmente tra i condomini.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata la norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    Fondamento della declaratoria di inammissibilità, perché il ricorso non offriva argomenti idonei a superare un orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato il procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

  • art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

    Ha giustificato la condanna della ricorrente al pagamento di somme ulteriori per responsabilità aggravata, oltre alle spese di lite.

  • art. 96 c.p.c.

    Era stata richiesta dalla ricorrente per la condanna del condominio, ma la Corte ha invece applicato la norma in senso sanzionatorio nei confronti della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002

    Ha imposto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, DPR n. 115 del 2002

    È il parametro di riferimento per l’ulteriore contributo unificato dovuto.

  • art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per escludere l’incompatibilità del consigliere delegato nel procedimento ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato anch’esso per escludere l’incompatibilità del consigliere delegato nel medesimo contesto processuale.

  • art. 1130 c.c.

    Richiamato per delimitare le attribuzioni dell’amministratore cui non si applica l’art. 1132 c.c. se non vi è una lite eccedente tali poteri.

  • art. 1131 c.c.

    Richiamato per identificare l’ambito dei poteri dell’amministratore rispetto al quale opera eventualmente l’art. 1132 c.c.

  • art. 69 disp. att. c.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla modifica dei valori proporzionali delle unità immobiliari, ma la Corte ha ritenuto la censura inconferente rispetto alla polizza assicurativa.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ravvisasse un vizio decisivo.

  • art. 1105 c.c.

    Invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della validità della delibera.

  • art. 1137 c.c.

    Invocato dalla ricorrente come norma sull’impugnazione delle delibere condominiali.

  • art. 1138, comma 4 c.c.

    Invocato dalla ricorrente, senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

Massime di principio

  • L’assemblea condominiale, nell’ambito dei poteri di gestione, può deliberare la stipula di una polizza per la tutela legale destinata a coprire le spese processuali relative a controversie concernenti le parti comuni dell’edificio o promosse da o contro il condominio.
  • La disciplina del dissenso del condomino ex art. 1132 c.c. riguarda la partecipazione alle conseguenze economiche della singola lite deliberata o ratificata dall’assemblea e non preclude al condominio la scelta organizzativa di assicurarsi per le spese legali.
  • Il premio di una polizza stipulata nell’interesse comune del condominio costituisce spesa comune e va ripartito secondo i criteri dell’art. 1123 c.c., non potendo essere assimilato alle sole spese di soccombenza disciplinate dall’art. 1132 c.c.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre questioni già risolte da un orientamento consolidato senza indicare argomenti nuovi idonei a mutarlo, può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
  • Il sindacato giudiziale sulla delibera condominiale non può spingersi fino alla valutazione di merito della discrezionalità assembleare, ove la decisione rientri nei poteri gestori dell’organo.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniSpese di liteImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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