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Sentenza

Sentenza n. 748/2026 - Brescia, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del permesso di costruire n. 0069025 del 7 marzo 2022 (“Fascicolo: N. 5832/2021 PERMESSO DI COSTRUIRE A TITOLO ONEROSO PDC 61/2021”) rilasciato a Istituto Cliniche Quarenghi S.r.l. dal Comune di Bergamo; nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi, anche allo stato non conosciuti, relativi al permesso di costruire.

Giustizia amministrativa202500757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire relativo alla realizzazione di una struttura sanitaria mediante ristrutturazione edilizia previa demolizione degli edifici esistenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e titolare del titolo edilizio)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Bergamo, deducendo cinque motivi di ricorso e, successivamente, un motivo aggiunto. Le censure principali riguardavano l’erronea qualificazione come volume tecnico dell’ultimo piano dell’edificio, con conseguente mancato computo dello stesso ai fini dell’altezza massima. Secondo i ricorrenti, l’edificio avrebbe superato il limite di altezza previsto dal regolamento edilizio comunale, dal PGT, dal D.M. n. 1444/1968 e dalla normativa regionale; da tale violazione sarebbero derivate anche l’illegittimità delle distanze tra edifici e dai confini. Era inoltre dedotta la violazione dell’art. 11, comma 2, del D.M. n. 37/2008 e il difetto di istruttoria, poiché il Comune avrebbe acquisito soltanto in corso di causa la documentazione esecutiva relativa agli impianti del piano tecnico. I ricorrenti lamentavano, in particolare, che l’ultimo piano fosse di dimensioni rilevanti, dotato di finestre e terrazza e potenzialmente abitabile, sicché non avrebbe potuto essere qualificato come mero vano tecnico.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, compresi i motivi aggiunti. Ha chiarito che un vano o volume tecnico, non computabile ai fini della volumetria e dell’altezza, è un’opera priva di autonomia funzionale, anche potenziale, destinata a contenere impianti necessari a rendere utilizzabile l’edificio e non collocabili, per le loro caratteristiche, nel corpo principale. La qualificazione deve essere effettuata in concreto, considerando il collegamento funzionale con l’edificio, il carattere accessorio e servente e la proporzionalità rispetto agli impianti ospitati. Anche un intero piano può costituire volume tecnico, se tali requisiti risultano rispettati. Nel caso esaminato, la documentazione progettuale e fotografica dimostrava che i locali erano interamente destinati a impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento, impianti idricosanitari, elettrici e fotovoltaici; risultavano privi di autonoma destinazione funzionale, finestre, aerazione e servizi idonei a un uso diverso. La loro dimensione era ritenuta proporzionata alle esigenze tecnico-operative della struttura sanitaria. La scelta progettuale di collocare gli impianti al piano tecnico, anziché altrove, era sindacabile soltanto per manifesta irragionevolezza, non riscontrata nel caso concreto. Conseguentemente, era legittimo non computare l’ultimo piano nell’altezza complessiva e risultavano superate le censure relative agli indici edilizi e alle distanze, dipendenti dal presunto superamento dell’altezza. È stato respinto anche il motivo aggiunto: la pianta del volume tecnico e le destinazioni funzionali dei locali erano già parte degli allegati al permesso di costruire e risultavano esaminate in sede istruttoria. La documentazione acquisita successivamente aveva natura meramente integrativa e confermativa, con maggiore dettaglio esecutivo, e non dimostrava un’istruttoria originariamente carente. Spese compensate per la peculiarità della vicenda e la natura interpretativa della questione.

Norme richiamate

  • art. 45 Regolamento edilizio comunale

    scomputo dei "vani tecnici strettamente connessi ai processi produttivi" dal calcolo dell’altezza massima consentita

    La disposizione è stata interpretata nel senso che la qualificazione del volume tecnico deve essere rapportata all’attività svolta nell’edificio principale e alle esigenze tecnologiche concretamente necessarie; la dimensione del volume non ne esclude di per sé la natura tecnica.

  • art. 92 Regolamento edilizio comunale

    Richiamato dai ricorrenti, insieme all’art. 45, quale fondamento del limite comunale di altezza; la censura è stata ritenuta infondata perché l’ultimo piano era legittimamente scomputabile in quanto volume tecnico.

  • art. 28.4.2 N.T.A. del P.G.T. comunale

    Richiamato dai ricorrenti per i parametri di calcolo dell’altezza; le relative censure sono state ritenute superate in conseguenza della legittima esclusione del piano tecnico dal computo dell’altezza.

  • art. 42 Regolamento edilizio comunale

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai parametri di calcolo dell’altezza; non applicabile in senso invalidante poiché il presupposto del superamento dell’altezza è stato escluso.

  • art. 8 D.M. n. 1444/1968

    l’altezza massima dei nuovi edifici non può superare l’altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con l’eccezione prevista per edifici oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche

    La censura fondata su tale disposizione è stata ritenuta non decisiva, poiché collegata al presunto superamento dell’altezza, escluso dal giudice mediante il riconoscimento della natura tecnica dell’ultimo piano.

  • art. 103, comma 1-bis, l.r. Lombardia n. 12/2005

    Richiamato dai ricorrenti quanto alla possibilità di deroga al parametro di altezza nella fase di adeguamento o passaggio dagli strumenti urbanistici previgenti al PGT; la questione è stata assorbita in ragione dell’infondatezza della censura principale.

  • art. 9 D.M. n. 1444/1968

    Richiamato in tema di distanza tra edifici; la doglianza è stata ritenuta dipendente dal presunto superamento dell’altezza e quindi non fondata.

  • artt. 871, 872 e 873 c.c.

    Richiamati in materia di distanze tra costruzioni e dai confini; le relative censure sono state superate poiché fondate sul medesimo presupposto, ritenuto insussistente, del superamento dell’altezza.

  • art. 11, comma 2, D.M. n. 37/2008

    Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.

    La documentazione progettuale già allegata al permesso di costruire conteneva la pianta del volume tecnico, le destinazioni funzionali dei locali e l’ingombro degli impianti. La successiva acquisizione di elaborati più dettagliati è stata ritenuta meramente confermativa e non sintomatica di carenza istruttoria.

  • D.M. n. 1444/1968

    Richiamato quale fonte dei parametri urbanistico-edilizi relativi ad altezza e distanze.

Massime di principio

  • Un volume tecnico, non computabile ai fini della volumetria e dell’altezza dell’edificio, è tale quando sia privo di autonomia funzionale, anche potenziale, e sia destinato a contenere impianti necessari alla concreta utilizzazione dell’edificio principale, non altrimenti collocabili per le loro caratteristiche.
  • La qualificazione di un volume come tecnico deve essere effettuata caso per caso, verificando il collegamento funzionale con l’edificio, il carattere accessorio e servente del volume e la proporzionalità tra le sue dimensioni e gli impianti che deve ospitare.
  • Anche un intero piano dell’edificio può essere qualificato come volume tecnico, ove risulti interamente destinato a impianti necessari, privo di autonoma utilizzabilità e adeguatamente dimensionato rispetto alle esigenze funzionali dell’edificio principale.
  • La scelta progettuale relativa alla collocazione degli impianti costituisce espressione di valutazione tecnica e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità o evidente erroneità.
  • L’acquisizione, dopo il rilascio del titolo edilizio, di documentazione di maggiore dettaglio sugli impianti non determina di per sé un difetto di istruttoria quando gli elaborati già allegati al titolo consentano di individuare la destinazione funzionale dei locali e l’ingombro degli impianti; gli atti successivi possono avere funzione meramente confermativa ed esplicativa.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiDistanze, altezze e volumiMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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