Cassazione Penale, Ordinanza n. 18414/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti di un imputato per falso materiale in atto pubblico commesso dal privato, aggravato dalla recidiva. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto il pagamento dei bolli relativi al periodo 2011-2020 a una persona indicata come acquirente del veicolo; (2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 482 e 476 c.p., contestando la sussistenza degli elementi costitutivi del reato. La Suprema Corte, però, ha rilevato che il ricorso era tardivo: il provvedimento di appello era stato depositato l'11 novembre 2025 e il termine per impugnare scadeva il 26 novembre 2025, mentre il ricorso è stato depositato il 28 novembre 2025. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità dell'aumento di termine previsto per il giudicato in assenza nel rito camerale non partecipato ex art. 598-bis c.p.p., poiché in tale ipotesi non vi è un'udienza cui l'imputato abbia diritto a partecipare, salvo tempestiva istanza di partecipazione non risultata proposta.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte ha ritenuto che il termine di quindici giorni per impugnare decorresse dal deposito della sentenza di appello, equiparato alla lettura in udienza ai sensi dell'art. 598-bis c.p.p., e che la mera comunicazione di cancelleria non avesse valore costitutivo della conoscenza del provvedimento. Poiché il ricorso è stato depositato oltre il termine, è stata pronunciata declaratoria de plano di inammissibilità con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 598-bis c.p.p.
Nel procedimento camerale non partecipato, il deposito della sentenza di appello equivale alla lettura in udienza ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione; la comunicazione del deposito è una mera comunicazione di cortesia priva di valore costitutivo della conoscenza del provvedimento.
art. 167-bis disp. att. c.p.p.
L'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio ex art. 598-bis c.p.p. è comunicato dalla cancelleria al procuratore generale e ai difensori, ma tale comunicazione non sostituisce il deposito ai fini della conoscenza legale del provvedimento.
art. 545 c.p.p.
Il deposito della sentenza nel procedimento camerale non partecipato equivale alla lettura in udienza ai fini degli adempimenti processuali previsti dalla norma.
art. 585 c.p.p.
comma 1, lett. a; comma 1-bis; comma 2
Il termine breve per impugnare decorre dal deposito della sentenza; l'aumento di quindici giorni non si applica nel caso esaminato, perché il giudizio di appello camerale non partecipato non integra un'ipotesi di giudizio in assenza nei termini rilevanti dalla Corte.
art. 544 c.p.p.
Richiamato per la durata del termine di quindici giorni per impugnare.
art. 172 c.p.p.
Si applica la regola generale di computo dei termini anche ai termini di impugnazione.
art. 610 c.p.p.
Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità dell'impugnazione quando ne ricorrono i presupposti.
art. 476 c.p.
Norma richiamata dal ricorrente per contestare la configurabilità del falso materiale in atto pubblico.
art. 482 c.p.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione al falso materiale in atto pubblico commesso dal privato.
art. 99, comma 4, c.p.
Aggravante applicata alla condanna di merito per recidiva.
Massime di principio
- Nel rito camerale non partecipato ex art. 598-bis c.p.p., il deposito della sentenza di appello segna il dies a quo per il termine di impugnazione; la successiva comunicazione di cancelleria del deposito non incide sulla decorrenza del termine.
- Per il calcolo dei termini di impugnazione si applica la regola generale del computo dei termini processuali, sicché il termine si determina a partire dal giorno successivo al deposito del provvedimento e scade nel giorno corrispondente.
- L'aumento del termine per impugnare previsto per l'imputato giudicato in assenza non opera automaticamente nel procedimento camerale non partecipato, quando manchi una udienza partecipata cui l'imputato abbia diritto di prendere parte e non sia stata proposta tempestiva istanza di partecipazione.
- L'inammissibilità del ricorso per tardività può essere dichiarata de plano dalla Corte di cassazione quando l'intempestività risulti ictu oculi dagli atti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove previsto, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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