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Sentenza

Sentenza n. 4193/2026 - Napoli, Sezione 7

per la declaratoria dell’illegittimità ed il conseguente annullamento, previa concessione di misure cautelari, del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Sorrento, in persona del legale rappresentante p.t., sulla istanza inoltrata al SUAP REP_PROV_NA/NA-SUPRO/0064853 del 22/04/2026 (ID 9414), con la quale è stata richiesta l’occupazione di una porzione di suolo pubblico alla via Marina Grande n. 31.

Giustizia amministrativa202603551

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Sorrento sull'istanza di occupazione di una porzione di suolo pubblico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l'inerzia del Comune di Sorrento rispetto all'istanza presentata al SUAP il 22 aprile 2026 per l'occupazione di suolo pubblico in via Marina Grande. Ha dedotto la violazione dell'art. 2 l. 241/1990, sostenendo che l'amministrazione non avesse concluso il procedimento entro il termine previsto, con conseguente pregiudizio per il proprio interesse. Ha chiesto che fosse dichiarata l'illegittimità del silenzio, con ordine al Comune di provvedere e nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che il Comune non avesse concluso il procedimento entro il termine di trenta giorni decorrente dalla protocollazione telematica dell'istanza e non avesse comunicato ragioni ostative idonee a giustificare la sospensione o l'interruzione del procedimento. In base agli artt. 3, comma 6, e 11, comma 2, del regolamento comunale per l'occupazione di aree e spazi pubblici, il termine di trenta giorni comprende anche l'istruttoria ordinariamente demandata agli uffici tecnici comunali; tale termine non può essere prorogato per la sola attività istruttoria ordinaria. Non risultavano inoltre rappresentate alla richiedente specifiche esigenze istruttorie, necessità di integrazione documentale, pareri tecnici endoprocedimentali o nulla osta di enti e soggetti terzi. Il Tribunale ha quindi dichiarato illegittima l'inerzia e ordinato al Comune di concludere il procedimento entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a un funzionario, da attivarsi su istanza della ricorrente e con ulteriore termine di trenta giorni dalla richiesta. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Disciplina l'azione avverso il silenzio e consente al giudice di accertare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere.

  • art. 117 c.p.a.

    Prevede il rito speciale per la formazione del silenzio e consente l'ordine giudiziale di provvedere, nonché la nomina del commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 3, comma 6, regolamento comunale per l'occupazione di aree e spazi pubblici

    Stabilisce che il procedimento istruttorio deve concludersi entro trenta giorni dalla protocollazione telematica dell'istanza.

  • art. 11, comma 2, regolamento comunale per l'occupazione di aree e spazi pubblici

    Prevede il termine di trenta giorni e non consente di computare come proroga automatica l'ordinaria attività istruttoria degli uffici comunali.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale fondamento dei principi di trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, l'amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dalla disciplina regolamentare applicabile.
  • Quando il regolamento comunale stabilisce che il procedimento per il rilascio di una concessione di occupazione di suolo pubblico deve concludersi entro trenta giorni dalla protocollazione telematica, tale termine comprende anche l'ordinaria istruttoria interna affidata agli uffici comunali.
  • La mera necessità dell'ordinaria attività istruttoria degli uffici non giustifica il superamento del termine procedimentale; una proroga o sospensione richiede specifiche esigenze istruttorie, integrazioni documentali, pareri o nulla osta ulteriori, che devono essere rappresentati all'interessato secondo la disciplina applicabile.
  • Accertata l'illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaTrasparenza e pubblicità

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