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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21963/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che lo aveva ritenuto responsabile del reato contestato. Con il primo motivo ha censurato la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, chiedendo in sostanza una nuova lettura del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti. Con il secondo motivo ha chiesto la derubricazione della contestazione da lesioni personali dolose a percosse, sostenendo che la condotta dovesse essere sussunta nell'art. 581 c.p. anziché nell'art. 582 c.p. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi riproponevano censure già formulate in appello o comunque sollecitavano una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a una inammissibile rilettura degli elementi di fatto e che la motivazione della sentenza impugnata fosse esente da vizi logici e giuridici. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto non deducibile perché meramente reiterativo delle doglianze già proposte in appello e specificamente disattese, quindi privo di reale critica argomentata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 582 c.p.

    Norma incriminatrice oggetto della richiesta di conferma della qualificazione giuridica operata nei gradi di merito per lesioni personali.

  • art. 581 c.p.

    Norma evocata dalla difesa per sostenere la derubricazione del fatto a percosse.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    Richiamata per ribadire che in cassazione non è consentita una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella ponderazione delle prove.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già formulate in appello e puntualmente disattese, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La richiesta di derubricazione del fatto in una fattispecie meno grave deve misurarsi con la motivazione del giudice di merito; se il motivo si risolve in una mera reiterazione di deduzioni già esaminate, il ricorso è inammissibile.
  • In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLesioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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