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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22744/2024 del 12/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite trae origine da due avvisi di accertamento emessi per IVA, IRAP e altre imposte, con cui l'Ufficio aveva rettificato le dichiarazioni IRES e IRAP di una cooperativa di produzione e lavoro, ritenuta in realtà una società di fatto, imputando per trasparenza il reddito accertato a tre persone considerate soci occulti e amministratori di fatto. Il contribuente aveva impugnato gli atti e la CTR aveva accolto l'appello, escludendo la prova della sua partecipazione societaria e ritenendo legittimo l'operato dell'Ufficio sotto il profilo del contraddittorio endoprocedimentale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società di fatto e degli altri soggetti ai quali erano imputati i redditi; 2) violazione di norme sostanziali e processuali per avere la CTR erroneamente escluso la prova del ruolo di socio e amministratore occulto del contribuente, svalutando gli indizi raccolti dall'Ufficio e attribuendo rilievo all'archiviazione penale; 3) omesso esame di fatti decisivi, in particolare il ruolo del contribuente e la trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte della figlia. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, denunciando la violazione della disciplina sul contraddittorio preventivo prima dell'accertamento.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la controversia, essendo relativa alla configurabilità di una società di fatto con imputazione per trasparenza del reddito a più soggetti, richiedesse la partecipazione necessaria di tutti i litisconsorti. Ha quindi dichiarato la nullità dell'intero giudizio di merito per omessa integrazione del contraddittorio, ha cassato sia la sentenza d'appello sia quella di primo grado e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio nei confronti dei soggetti pretermessi e riesamini l'impugnazione originaria, provvedendo anche sulle spese. I motivi ulteriori del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario impone l'integrazione del contraddittorio quando la controversia riguarda rapporti giuridici inscindibili o litisconsorzio necessario, pena la nullità del giudizio

  • art. 59 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della nullità per difetto di contraddittorio nei giudizi di merito

  • art. 5 TUIR

    consente l'imputazione per trasparenza del reddito ai soci nei casi previsti, rilevando nel caso di società di fatto

  • art. 40, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per la disciplina dell'imputazione dei redditi e della rettifica fiscale

  • art. 25 d.lgs. n. 446 del 1997

    richiamato in relazione all'accertamento IRAP e alla ripartizione del reddito

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel secondo motivo quale parametro processuale

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione delle prove da parte della CTR

  • art. 2247 c.c.

    richiamato per la nozione di contratto di società e la deduzione della società di fatto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova sulla partecipazione societaria

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per la prova presuntiva degli indizi di partecipazione societaria

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato sulla rettifica del reddito d'impresa

  • art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per l'accertamento IVA

  • art. 654 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia del giudicato/rapporti con il penale

  • art. 20 d.lgs. n. 74 del 2000

    richiamato per sostenere l'autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale

  • art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    invocato dal contribuente nel ricorso incidentale per sostenere l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo prima dell'accertamento

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando si controverte sulla configurabilità di una società di fatto o comunque su un rapporto giuridico inscindibile con imputazione del reddito a più soggetti, sussiste litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti interessati.
  • La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di uno o più litisconsorti necessari determina la nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Nei giudizi di accertamento di redditi imputati per trasparenza, la partecipazione di tutti i soci è necessaria anche ai fini dell'imposizione IRAP, quando l'accertamento coinvolge una società di fatto o comunque una struttura societaria comune a più soggetti.
  • Quando il vizio di litisconsorzio necessario è ravvisato, restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso che attengano al merito o ad altre questioni processuali.
  • L'autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale impedisce di attribuire valore decisivo, di per sé, all'archiviazione penale ai fini della prova nel processo tributario; tuttavia, nel caso deciso, tale profilo non è stato esaminato nel merito per l'assorbimento conseguente alla nullità processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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