Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30530/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Agretti impugna l'ordinanza che ha confermato la revoca dell'indulto, deducendo violazione di legge (richiamando l'art. 3 della legge n. 241/2006) e vizio di motivazione in relazione all'accertamento della data di cessazione della sua partecipazione all'associazione di traffico di stupefacenti (art. 74 T.U. stupefacenti). Sostiene che il Tribunale ha dato eccessiva rilevanza alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Aniello Nasto e non avrebbe considerato altri elementi prodotti dalla difesa (verbale del 6/2/2018, dichiarazioni di Michele Luppo, periodo di detenzione interrotto dal 19/11/2005 al 7/7/2007) che dimostrerebbero la cessazione del vincolo associativo entro il 2006, vanificando la base temporale per la revoca dell'indulto.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la sentenza di condanna definitiva del 12/3/2013 (Corte d'appello di Napoli) sia stata correttamente assunta dal giudice dell'esecuzione come presupposto della revoca dell'indulto in quanto la partecipazione al sodalizio è stata ritenuta dalla sentenza riferita a periodi successivi al 2006. La Corte ha inoltre affermato che la questione della determinazione del dies ad quem era già implicita nella decisione impugnata e, in assenza di tempestiva impugnazione di quella decisione, non poteva essere riaperta. Le argomentazioni del Tribunale non sono apparse manifestamente illogiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 74 Testo Unico stupefacenti

    La norma disciplina la partecipazione ad associazione dedita al traffico di stupefacenti; la Corte ha dato rilievo alla determinazione temporale della partecipazione per stabilire se la condanna costituisse causa ostativa alla concessione/alla permanenza dell'indulto.

  • legge n. 241 del 2006, art. 3

    Il ricorrente ha invocato violazione di questa norma; la Corte non ha ritenuto che la questione potesse sovvertire l'accertamento sulla data di cessazione della partecipazione, considerando la problematica come già implicitamente valutata nella precedente decisione.

  • legge n. 246 del 2006, art. 1 comma 3

    Richiamata dalla Corte quale criterio temporale rilevante per individuare i reati che incidono sulla revoca dell'indulto (limiti temporali rispetto all'entrata in vigore della legge sull'indulto).

  • principio del ne bis in idem e disciplina della res iudicata

    La Corte ha ricordato che la preclusione del giudicato esecutivo opera solo sulle questioni 'dedotte' e decide che elementi già noti o implicitamente valutati nella sentenza definitiva non possono essere riaperti in esecuzione salvo nuovi elementi sopravvenuti; in assenza di impugnazione tempestiva si configura acquiescenza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali; la Corte ha inoltre disposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può revocare benefici come l'indulto sulla base di sentenze definitive che attestino fatti ostativi purché tali fatti non siano già stati conosciuti e valutati dal giudice che concesse il beneficio; se la questione era o poteva essere già dedotta, deve essere tempestivamente impugnata.
  • La determinazione del 'dies ad quem' della partecipazione associativa è fondamentale: la revoca dell'indulto dipende dalla prova che la condotta presa a fondamento della revoca sia temporalmente successiva al limite fissato dalla normativa sull'indulto.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia rese in tempi prossimi ai fatti possono avere decisiva rilevanza probatoria; la difesa deve contrastarle con elementi probatori documentali o dichiarazioni alternative tempestivamente prodotti e valorizzati in sede di cognizione o di impugnazione.
  • Lo stato di detenzione non determina automaticamente la cessazione del vincolo associativo; occorre valutare gli elementi concreti che dimostrino interruzione dei rapporti o esclusione dal sodalizio.
  • Questioni che erano o potevano essere dedotte nella decisione definitiva ma non sono state impugnate tempestivamente si possono considerare tacitamente accettate: per evitare preclusioni è necessario usare gli strumenti di impugnazione idonei entro i termini previsti.
  • In caso di ricorsi inammissibili o manifestamente infondati la parte può essere condannata non solo alle spese processuali ma anche a somme a titolo di ammenda; valutare il rischio di sanzioni economiche prima di proporre impugnazioni temerarie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.