Sentenza n. 3138/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento A) mediante ricorso introduttivo: - del decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022 e avente per oggetto la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie generale del 15 settembre 2022, n. 216; - del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, avente per oggetto la “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione del provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie generale del 26 ottobre 2022, n. 251; - dell'accordo del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (rep. atti n. 181/CSR); - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, avente per oggetto “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla Società di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa; B) mediante successivi e plurimi ricorsi per motivi aggiunti: - del Decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 del Direttore centrale della Direzione centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015” e pubblicato in pari data, unitamente al suo allegato; - della Determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 2022-D337-00238, avente ad oggetto “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivo medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” e pubblicato in data 14 dicembre 2022; - del Decreto del direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige n. 24408/2022, avente ad oggetto “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” e pubblicato in data 12 dicembre 2022; - del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” e pubblicato sul B.U.R. in data 14 dicembre 2022, unitamente al suo allegato A; - del decreto n. 101 del 20 luglio 2023 del Direttore generale Area Sanità e Sociale della Regione Veneto avente per oggetto "Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 172 del 13 dicembre 2022. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Presa d'atto e recepimento delle rettifiche per errori materiali operate dalle aziende ed enti del SSR", nonché di tutti gli atti menzionati nel medesimo decreto, ivi compreso espressamente il suo allegato A.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali, accordo Stato-Regioni, circolare ministeriale e provvedimenti regionali e provinciali relativi al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato gli atti ministeriali e l’accordo Stato-Regioni che hanno dato attuazione al meccanismo di ripiano dello sforamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché i successivi provvedimenti regionali e provinciali che hanno individuato le aziende soggette al ripiano e i relativi importi. Ha dedotto la tardiva e retroattiva determinazione dei tetti di spesa, in violazione dell’art. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98/2011, dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015, dei principi di imparzialità, buon andamento, certezza del diritto, legittimo affidamento e buona fede; la violazione delle garanzie di partecipazione, trasparenza, istruttoria e motivazione previste dalla l. n. 241/1990; nonché l’illegittimità costituzionale della disciplina per contrasto con gli artt. 3, 23, 41, 53, 97, 113 e 117 Cost., con l’art. 1 del Primo Protocollo CEDU e con l’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Con i motivi aggiunti ha censurato gli atti applicativi regionali e provinciali, deducendo anche l’illegittimità derivata. In una memoria non notificata alle controparti ha inoltre prospettato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 d.l. n. 95/2025, relativo alla definizione agevolata mediante pagamento del 25% degli importi dovuti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il giudizio parzialmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente agli atti riferiti alla Provincia autonoma di Trento, poiché la ricorrente aveva versato il 25% dell’importo richiesto ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 95/2025; non ha invece dichiarato la cessazione della materia del contendere, mancando il deposito formale della documentazione previsto dalla novella legislativa. Il ricorso introduttivo è stato respinto, per le altre amministrazioni, perché infondato. Il Collegio ha richiamato le sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024, ritenendo legittimo e ragionevole il meccanismo di payback per il periodo 2015-2018 e già superate le censure relative alla retroattività della determinazione dei tetti, alla lesione dell’affidamento e alla violazione della libertà d’impresa. I ricorsi per motivi aggiunti contro gli elenchi regionali e provinciali e contro gli atti di rettifica degli importi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. La questione di costituzionalità dell’art. 7 d.l. n. 95/2025 è stata ritenuta inammissibile perché introdotta con memoria non notificata, quindi in violazione dell’art. 43 c.p.a.; inoltre è stata ritenuta irrilevante, non essendo la disposizione applicabile alla ricorrente che aveva scelto di non avvalersi della definizione agevolata, e comunque manifestamente infondata. Le spese sono state compensate, con contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011
Disciplina il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici; le censure relative alla sua applicazione retroattiva sono state ritenute infondate alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata.
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la base normativa del meccanismo di determinazione dei tetti di spesa e di ripiano dello sforamento a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015
Disciplina, per gli anni 2015-2018, l’adozione dei provvedimenti regionali e provinciali di individuazione delle aziende soggette al ripiano e degli importi dovuti; le controversie su tali atti applicativi appartengono alla giurisdizione ordinaria.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ...
Introduce una definizione agevolata dell’obbligazione di payback, subordinata al pagamento del 25% entro il termine previsto, con estinzione dell’obbligazione e preclusione delle ulteriori azioni giudiziarie relative agli importi interessati.
art. 74 c.p.a.
nel caso in cui ravvisi ... la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata
Consente la decisione in forma semplificata in presenza di questioni già definite da precedenti conformi e di manifesta infondatezza o improcedibilità.
art. 43 c.p.a.
Impone la notifica dei motivi aggiunti alle controparti, anche non costituite; la mancata notifica rende inammissibile il nuovo motivo introdotto con la memoria.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, consente la riassunzione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Disciplina la trattazione da remoto nelle udienze straordinarie di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Il pagamento della quota ridotta prevista dalla legge per la definizione agevolata di un’obbligazione di payback determina la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione dell’impugnazione; la cessazione della materia del contendere richiede tuttavia l’adempimento degli specifici oneri documentali previsti dalla legge.
- La questione di legittimità costituzionale di una norma è irrilevante quando il ricorrente abbia scelto di non avvalersi del meccanismo agevolativo disciplinato da quella norma e la controversia possa essere decisa senza applicarla.
- Un nuovo motivo di ricorso o una questione di costituzionalità introdotti per la prima volta con una memoria non notificata alle controparti sono inammissibili per violazione delle regole sui motivi aggiunti e del contraddittorio.
- Le controversie aventi a oggetto i provvedimenti regionali o provinciali che individuano le aziende soggette al payback sui dispositivi medici e quantificano gli importi dovuti appartengono alla giurisdizione ordinaria, con possibilità di translatio iudicii ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
- Il meccanismo di payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 è stato ritenuto costituzionalmente legittimo, ragionevole e proporzionato, alla luce del complessivo bilanciamento operato dal legislatore e delle sentenze della Corte costituzionale richiamate dal giudice amministrativo.
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