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Sentenza

Sentenza n. 14684/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento - della determinazione dirigenziale Rep CQ/1554/2022 del 8.11.2222 n. Prot. CQ/111140/2022 dell’8 novembre 2022 del municipio XII a firma del direttore comunicata in data 11 aprile 2023 ad oggetto «Avvio del procedimento di disciplina edilizia e immediata sospensione da ogni ulteriore attività edilizia in via Virginia Agnelli angolo Via Arcangelo il Vento»; - della nota di notifica Prot. RHQEA/ 22426 del’11 aprile 2023 – Polizia Roma Capitale U.O. XII Gruppo; - del verbale di sopralluogo del 12 ottobre 2022 Prot. CQ n. 109522 del 3 novembre 2022; - di ogni atto a preliminare, prodromico, connesso e consequenziale agli atti impugnati anche allo stato non conosciuto;

Giustizia amministrativa202308735

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Avvio del procedimento di vigilanza edilizia e sospensione dei lavori relativi alla realizzazione di un parcheggio a raso, connesso verbale di sopralluogo e atto di notifica

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ha impugnato la determinazione con cui Roma Capitale ha avviato il procedimento di vigilanza urbanistico-edilizia e sospeso ogni ulteriore attività relativa a un parcheggio a raso realizzato su area privata. Con il primo motivo ha dedotto la contraddittorietà tra il provvedimento e il verbale di sopralluogo, dal quale sarebbe risultata l'assenza di lavori in corso e l'ultimazione delle opere in epoca imprecisata; ha inoltre sostenuto che le opere fossero imputabili alla stessa amministrazione capitolina, poiché funzionali allo spostamento temporaneo di un mercato. Con il secondo motivo ha denunciato il difetto di istruttoria, affermando che le opere erano state realizzate almeno quindici anni prima e comunque prima della costituzione dell'associazione, alla quale non sarebbero state contestabili. Con il terzo motivo ha sostenuto che l'ordine di demolizione avrebbe dovuto seguire l'intimazione di sospensione entro quarantacinque giorni e che, essendo le opere risalenti nel tempo, si sarebbe formato un legittimo affidamento alla loro conservazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per originaria carenza di interesse. Ai sensi dell'art. 27 d.P.R. n. 380/2001, la sospensione dei lavori ha efficacia limitata e perde valore se entro quarantacinque giorni non segue l'ordinanza di demolizione. Poiché il provvedimento era stato notificato l'11 aprile 2023 e il ricorso proposto l'8 giugno 2023, alla data dell'impugnazione l'atto aveva già cessato di produrre effetti. Il Collegio ha inoltre rilevato che il ricorso sarebbe comunque divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: dopo la rimozione del container, del bagno chimico e l'interdizione della sosta, Roma Capitale aveva archiviato il procedimento con determinazione del 4 ottobre 2023, non impugnata. Nel merito, le censure sono state ritenute infondate. L'assenza di attività edilizia in corso non impedisce la legittimità della sospensione, che costituisce atto di avvio della vigilanza edilizia ed è diretto a impedire modifiche dello stato dei luoghi; la presenza di un container-ufficio, di un bagno chimico e di parcheggi a raso ritenuti abusivi era sufficiente a qualificare l'area come cantiere. L'abuso edilizio è stato qualificato come illecito permanente, successivamente rimosso spontaneamente dall'associazione. La natura cautelare e provvisoria della sospensione giustifica inoltre un'istruttoria iniziale fondata sugli elementi disponibili al momento dell'adozione, destinata a essere completata nel successivo procedimento in contraddittorio. È stato infine escluso che il legittimo affidamento possa sanare o rendere legittimo un abuso edilizio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    se entro quarantacinque giorni non segue l'ordinanza di demolizione, la prima intimazione perde il proprio valore

    La sospensione dei lavori ha efficacia temporanea e perde efficacia se, entro quarantacinque giorni, non è adottata l'ordinanza di demolizione; l'impugnazione proposta dopo tale termine è inammissibile per carenza di interesse.

Massime di principio

  • La sospensione dei lavori prevista dall'art. 27 d.P.R. 380/2001 ha efficacia temporanea e, in assenza di ordinanza di demolizione entro quarantacinque giorni, non è più utilmente impugnabile dopo la cessazione dei suoi effetti.
  • L'ordinanza di sospensione dei lavori può costituire l'atto di avvio del procedimento di vigilanza edilizia e può essere adottata anche quando non siano in corso attività materiali di costruzione, se permangono elementi del cantiere o opere suscettibili di ulteriori modifiche.
  • La natura cautelare e provvisoria della sospensione dei lavori consente all'amministrazione di fondarsi, nella fase iniziale, sugli elementi disponibili, demandando al successivo procedimento e al contraddittorio con il privato l'approfondimento istruttorio e la ponderazione degli interessi.
  • L'abuso edilizio costituisce illecito permanente e il legittimo affidamento del privato non può essere invocato per sanare o consolidare la legittimità di opere abusive.
  • La mancata impugnazione del provvedimento sopravvenuto di archiviazione del procedimento, adottato dopo la rimozione degli abusi, determina comunque la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso originario.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimo affidamentoTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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