Sentenza n. 55/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione : a - della cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione n. 100 2025 00176999 33 000 del 14.11.2025, ad oggetto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 21.676,36 ex art. 31 comma 4 bis D.P.R. 380/2001; b - ove e per quanto occorra, della ingiunzione di pagamento del Comune di Positano prot. n. 9584 del 25.07.2022; c - ove e per quanto occorra, del provvedimento del Comune di Positano del 25.03.2025, non conosciuto, di iscrizione a ruolo della sanzione amministrativa pecuniaria, ex art. 31 co. 4 bis D.P.R. 380/2001; d - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali; nonché per la declaratoria di nullità ex art. 31 cpa della cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione n. 10020250017699300 e per l'accertamento in sede di giurisdizione esclusiva della non debenza della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 31 co. 4bis D.P.R. 380/2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cartella di pagamento relativa alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, fondata su un'ordinanza ingiunzione comunale già caducata
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario della sanzione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per l'importo complessivo di € 21.676,36, riferito alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000 prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, irrogata per l'inottemperanza a un'ordinanza di demolizione. Ha contestato anche, ove occorrente, l'ordinanza ingiunzione comunale e l'atto di iscrizione a ruolo, chiedendo altresì la declaratoria di nullità della cartella e l'accertamento della non debenza della sanzione. La censura decisiva consisteva nell'illegittimità della cartella per difetto o erroneità del presupposto, poiché il Consiglio di Stato aveva già annullato l'ordinanza di demolizione da cui derivavano l'ordinanza ingiunzione e la sanzione pecuniaria. Il ricorrente ha dedotto, in sostanza, che l'annullamento dell'atto presupposto producesse effetti caducanti sugli atti successivi e conseguenziali, anche se non autonomamente impugnati.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la cartella di pagamento. Ha ritenuto che l'ordinanza di demolizione costituisca il presupposto necessario dell'ordinanza ingiunzione e della successiva sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. Tra tali atti sussiste un rapporto immediato, diretto e necessario, inserito nella medesima sequenza procedimentale, senza ulteriori autonome valutazioni di interessi. Pertanto, l'annullamento giurisdizionale dell'ordinanza di demolizione aveva prodotto, già prima dell'emissione della cartella, la caducazione dell'ordinanza ingiunzione e dell'atto sanzionatorio presupposto, rendendo la cartella tamquam non esset e fondata su un presupposto inesistente o comunque inefficace. Il vizio è stato qualificato come eccesso di potere per difetto o erroneità del presupposto. Il TAR ha precisato che non occorreva provvedere direttamente sull'ordinanza ingiunzione, perché essa era già caducata e inefficace al momento dell'emissione della cartella. Le spese di giudizio sono state compensate per la decisione già intervenuta in sede cautelare e per la parziale novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
L'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione.
La sanzione pecuniaria presuppone necessariamente la validità e l'efficacia dell'ordinanza di demolizione; se quest'ultima è annullata, viene meno anche il fondamento della sanzione e degli atti riscossivi conseguenziali.
art. 31 c.p.a.
È richiamato dal ricorrente quale fondamento della domanda di declaratoria di nullità della cartella, ma la decisione accoglie il ricorso mediante annullamento della cartella per difetto o erroneità del presupposto.
art. 60 c.p.a.
Decisione in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Massime di principio
- L'ordinanza di demolizione è il presupposto necessario dell'ordinanza ingiunzione e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 per l'inottemperanza all'ordine di demolizione.
- Quando tra l'atto presupposto e quello conseguenziale sussiste un rapporto immediato, diretto e necessario nell'ambito della medesima sequenza procedimentale, l'annullamento giurisdizionale del primo produce l'effetto caducante sul secondo, anche se quest'ultimo non è stato autonomamente impugnato.
- La cartella di pagamento fondata su una sanzione pecuniaria il cui atto presupposto è stato annullato prima della sua emissione è illegittima per difetto o erroneità del presupposto e deve essere annullata.
- L'atto conseguenziale già caducato per effetto dell'annullamento dell'atto presupposto non richiede una distinta pronuncia demolitoria, poiché è divenuto inefficace e non può validamente fondare ulteriori atti di riscossione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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