Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/642

Regolamento delegato (UE) 2021/642 della Commissione del 30 ottobre 2020 che modifica l’allegato III del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate informazioni da indicare sull’etichetta dei prodotti biologici (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato modifica l’allegato III del regolamento (UE) 2018/848 per precisare le informazioni da indicare sulle etichette o sui documenti di accompagnamento dei prodotti biologici e in conversione. L’intervento riguarda in particolare i mangimi autorizzati nella produzione biologica e le miscele di sementi di piante foraggere, introducendo obblighi informativi più dettagliati sulla composizione e una soglia minima del 70% di sementi biologiche e in conversione per talune miscele. La disciplina si applica dal 1° gennaio 2022, in coerenza con la data di applicazione del regolamento di base.

Modifica delle indicazioni obbligatorie in ეტichetta e nei documenti di accompagnamento per prodotti biologici, mangimi biologici e miscele di sementi foraggere nel quadro del regolamento (UE) 2018/848.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori della filiera biologica che trasportano prodotti biologici o in conversione, ai fornitori di mangimi composti autorizzati nella produzione biologica e agli operatori che commercializzano miscele di sementi di piante foraggere contenenti sementi biologiche, in conversione e/o non biologiche autorizzate ai sensi dell’allegato II, parte I, punto 1.8.5, del regolamento (UE) 2018/848. Riguarda l’etichettatura di imballaggi, contenitori, veicoli e, in alternativa, documenti di accompagnamento strettamente collegati al trasporto. Si applica nell’Unione europea e, per espressa indicazione, è rilevante ai fini del SEE; decorre dal 1° gennaio 2022. Per le miscele di sementi foraggere, l’uso delle sementi non biologiche è consentito solo nei limiti dell’autorizzazione rilasciata dallo Stato membro competente e nel territorio di tale Stato membro.

Regolamento delegato (UE) 2021/642: etichettatura dei prodotti biologici, dei mangimi e delle miscele di sementi foraggere

Il regolamento delegato interviene sul regolamento (UE) 2018/848, aggiornando l’allegato III, punto 2.1, relativo alle informazioni da fornire sull’etichetta o nel documento di accompagnamento durante il trasporto di prodotti biologici e in conversione. La ratio dell’intervento, richiamata nei considerando, è garantire maggiore trasparenza agli operatori sulla composizione dei mangimi e delle miscele di sementi, nonché favorire l’uso di sementi biologiche e in conversione nel rispetto delle condizioni di autorizzazione previste dal diritto UE.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento si inserisce nel sistema della produzione biologica disciplinato dal regolamento (UE) 2018/848, che stabilisce sia le norme di produzione sia le regole di etichettatura e di tracciabilità. La modifica mira a rendere più precise le informazioni disponibili agli operatori, in particolare quando si utilizzano mangimi che possono contenere componenti biologici, in conversione e non biologici, oppure miscele di sementi foraggere autorizzate in deroga alla regola generale dell’uso di materiale biologico.

Ambito oggettivo: trasporto, mangimi e miscele di sementi

Il nuovo punto 2.1.1 dell’allegato III riguarda il trasporto di prodotti biologici e in conversione verso altri operatori o unità, compresi grossisti e dettaglianti. Tali prodotti devono essere movimentati in imballaggi, contenitori o veicoli chiusi, in modo che il contenuto non possa essere alterato o sostituito se non danneggiando i sigilli.

Per i mangimi composti autorizzati nella produzione biologica, il punto 2.1.2 impone informazioni aggiuntive sulla composizione, così da consentire agli operatori di verificare immediatamente se il mangime è ammissibile in regime biologico e quale sia la ripartizione tra componenti biologiche, in conversione e non biologiche.

Il punto 2.1.3 disciplina invece le miscele di sementi di piante foraggere contenenti sementi biologiche, in conversione e, nei limiti autorizzati, non biologiche. Le prescrizioni si coordinano espressamente con la direttiva 66/401/CEE sulla commercializzazione delle sementi di piante foraggere.

Contenuti obbligatori dell’etichetta per i prodotti biologici e in conversione

Per i prodotti trasportati, l’etichetta deve riportare:

  • il nome e l’indirizzo dell’operatore e, se diverso, del proprietario o venditore del prodotto;
  • il nome del prodotto;
  • il nome o il codice numerico dell’autorità o dell’organismo di controllo;
  • se del caso, l’identificazione del lotto tramite un sistema di marcatura approvato a livello nazionale o concordato con l’autorità o l’organismo di controllo, tale da collegare il lotto alle registrazioni di cui all’articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848.

Regole specifiche per i mangimi composti autorizzati

Per i mangimi composti autorizzati nella produzione biologica, oltre alle informazioni di base previste per i prodotti biologici, l’etichetta deve indicare, se del caso e per peso di sostanza secca:

  • la percentuale totale di materie prime biologiche per mangimi;
  • la percentuale totale di materie prime in conversione per mangimi;
  • la percentuale totale di materie prime non rientranti nelle due categorie precedenti;
  • la percentuale totale di mangimi di origine agricola.

Devono inoltre essere indicati, se del caso, i nomi delle materie prime biologiche per mangimi e delle materie prime in conversione. Per i mangimi composti che non possono essere etichettati conformemente all’articolo 30, paragrafo 6, deve comparire la menzione che tali mangimi possono essere utilizzati nella produzione biologica ai sensi del regolamento.

Miscele di sementi di piante foraggere: informazione sulla composizione e soglia minima

Per le miscele di sementi di piante foraggere autorizzate ai sensi dell’allegato II, parte I, punto 1.8.5, del regolamento (UE) 2018/848, l’etichetta deve indicare i componenti esatti della miscela con la percentuale in peso di ciascuna specie e, se del caso, di ciascuna varietà. In aggiunta agli obblighi previsti dalla direttiva 66/401/CEE, devono essere elencate anche le specie etichettate come biologiche o in conversione che compongono la miscela.

Il regolamento introduce una soglia quantitativa armonizzata: la percentuale totale minima in peso delle sementi biologiche e in conversione presenti nella miscela deve essere almeno del 70%.

Limitazione territoriale dell’autorizzazione per le sementi non biologiche

Quando la miscela contiene sementi non biologiche, l’etichetta deve riportare una clausola specifica che precisa che l’uso della miscela è consentito esclusivamente nell’ambito dell’autorizzazione e nel territorio dello Stato membro dell’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione. La previsione richiama espressamente l’allegato II, parte I, punto 1.8.5, del regolamento (UE) 2018/848.

Documento di accompagnamento in alternativa all’etichetta

Le informazioni richieste ai punti 2.1.1 e 2.1.2 possono essere riportate in un documento di accompagnamento anziché sull’etichetta, a condizione che il documento sia inequivocabilmente collegato all’imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto. Tale documento deve contenere anche le informazioni sul fornitore o sul trasportatore.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 1° gennaio 2022. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato III del regolamento (UE) 2018/848

L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato III, punto 2.1, del regolamento (UE) 2018/848 conformemente al testo allegato al regolamento delegato.

Etichettatura dei prodotti biologici e in conversione durante il trasporto

Per i prodotti biologici e in conversione trasportati ad altri operatori o unità, compresi grossisti e dettaglianti, è richiesto l’uso di imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo da impedire alterazioni o sostituzioni del contenuto, salvo manomissione dei sigilli. L’etichetta deve riportare nome e indirizzo dell’operatore, nome del prodotto, nome o codice numerico dell’autorità/organismo di controllo e, se del caso, l’identificazione del lotto collegata alle registrazioni di cui all’articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848.

Informazioni aggiuntive per i mangimi composti autorizzati nella produzione biologica

Per i mangimi composti autorizzati nella produzione biologica, l’etichetta deve includere le indicazioni generali previste per i prodotti biologici e, se del caso, le percentuali per peso di sostanza secca delle materie prime biologiche, in conversione, non rientranti nelle prime due categorie e dell’insieme dei mangimi di origine agricola. Devono inoltre essere indicati, se del caso, i nomi delle materie prime biologiche e di quelle in conversione; per i mangimi composti che non possono essere etichettati ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 6, deve comparire l’indicazione che possono essere utilizzati nella produzione biologica ai sensi del regolamento.

Etichettatura delle miscele di sementi di piante foraggere

Fatte salve le prescrizioni della direttiva 66/401/CEE, le etichette delle miscele di sementi di piante foraggere devono indicare i componenti esatti della miscela, con percentuale in peso per ciascuna specie e, se del caso, varietà, oltre all’elenco delle specie etichettate come biologiche o in conversione. La percentuale totale minima in peso di sementi biologiche e in conversione deve essere almeno pari al 70%.

Limitazione territoriale dell’uso delle miscele contenenti sementi non biologiche

Quando la miscela contiene sementi non biologiche, l’etichetta deve riportare una dicitura che precisa che l’uso della miscela è consentito esclusivamente nell’ambito dell’autorizzazione e nel territorio dello Stato membro dell’autorità competente che l’ha rilasciata, ai sensi dell’allegato II, parte I, punto 1.8.5, del regolamento (UE) 2018/848.

Uso alternativo del documento di accompagnamento

Le informazioni richieste per prodotti biologici/in conversione e per mangimi composti possono figurare solo in un documento di accompagnamento, purché sia inequivocabilmente collegato all’imballaggio, contenitore o mezzo di trasporto. Il documento deve contenere anche le informazioni sul fornitore o sul trasportatore.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieagricoltura biologicaetichettaturamangimisementi e materiale di propagazionemercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.