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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2190

Regolamento delegato (UE) 2020/2190 della Commissione del 29 ottobre 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2124 per quanto riguarda i controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero in cui le merci lasciano l’Unione e determinate disposizioni in materia di transito e trasbordo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R2190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato interviene sul regime dei controlli ufficiali previsto dal regolamento (UE) 2019/2124 per adeguarlo alle esigenze operative emerse nel transito e nel trasbordo di merci, soprattutto dopo la fine del periodo di transizione connesso alla Brexit. Rafforza gli obblighi di tracciabilità, chiarisce chi è responsabile delle partite, disciplina l’uso dei certificati ufficiali e consente, per specifiche ipotesi, l’impiego di sistemi informatici alternativi all’IMSOC. Introduce inoltre precisazioni sui controlli al posto di controllo frontaliero di uscita dall’Unione e sulle modalità di conferma dell’arrivo e della conformità delle partite.

Modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2124 per aggiornare i controlli ufficiali su transito, trasbordo e uscita delle merci dall’Unione, con regole specifiche per Irlanda del Nord e Regno Unito post-periodo di transizione.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nei controlli ufficiali su partite di animali e merci in transito, trasbordo, successivo trasporto e uscita dal territorio dell’Unione, in particolare per prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia, prodotti compositi e animali. Rilevano anche le partite dirette a basi militari NATO o USA in paesi terzi e le partite che attraversano il Regno Unito, esclusa l’Irlanda del Nord; ai fini del regolamento, la nozione di "territorio dell’Unione" comprende l’Irlanda del Nord. Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2021 ed è direttamente applicabile negli Stati membri.

Regolamento delegato (UE) 2020/2190: modifiche al regime dei controlli ufficiali su transito, trasbordo e uscita delle merci dall’Unione

Il regolamento aggiorna il regolamento delegato (UE) 2019/2124 nell’ambito del regolamento (UE) 2017/625, con l’obiettivo di migliorare la tracciabilità delle partite, chiarire le responsabilità degli operatori e semplificare alcune procedure documentali e informatiche. Le modifiche tengono conto delle esigenze operative emerse nei flussi di transito e trasbordo, nonché della nuova situazione creata dal periodo successivo al recesso del Regno Unito, includendo specifiche precisazioni per l’Irlanda del Nord e per le partite che attraversano il Regno Unito, esclusa l’Irlanda del Nord.

Ambito e contesto normativo

Il regolamento si colloca nel sistema dei controlli ufficiali previsti dal regolamento (UE) 2017/625 e modifica regole già dettate dal regolamento delegato (UE) 2019/2124. Il suo ambito riguarda partite di animali e di diverse categorie di merci sensibili dal punto di vista sanitario: prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia, prodotti compositi. Le disposizioni toccano sia il transito attraverso l’Unione sia il trasbordo, sia le partite in uscita verso paesi terzi o basi militari NATO/USA, sia i casi di reintroduzione nell’Unione dopo il passaggio nel Regno Unito o in un paese terzo.

Responsabilità dell’operatore e tracciabilità delle partite

Il regolamento rafforza il principio per cui l’operatore responsabile della partita deve assicurare il rispetto delle condizioni previste e la corretta gestione documentale. In particolare:

  • per il trasbordo, le partite devono essere immagazzinate solo in contenitori sigillati nella zona doganale o franca dello stesso porto/aeroporto, oppure in strutture commerciali sotto il controllo dello stesso posto di controllo frontaliero, alle condizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014;
  • le partite devono essere accompagnate dal certificato ufficiale conforme al modello del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 fino al luogo di destinazione o al posto di controllo frontaliero di uscita.

Per le merci destinate a navi in uscita dal territorio dell’Unione, il testo consente lo scarico nel porto di destinazione prima della consegna alla nave, purché l’operazione sia autorizzata dall’autorità doganale, svolta sotto la sua supervisione e conforme alle condizioni di consegna notificate. Il certificato controfirmato deve poi essere restituito entro 15 giorni dalla data di autorizzazione del transito al posto di controllo frontaliero di introduzione o al deposito.

Controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero di uscita

Per le partite che lasciano l’Unione, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di uscita effettuano un controllo di identità, verificando che la partita corrisponda a quella indicata nel DSCE o nel certificato ufficiale e che i sigilli applicati sui mezzi o contenitori siano integri. L’esito dei controlli deve essere registrato nella parte III del DSCE o del certificato ufficiale.

Le autorità devono inoltre confermare l’arrivo e la conformità della partita entro 15 giorni dalla data in cui il transito è stato autorizzato al posto di controllo frontaliero di introduzione o al deposito. La conferma può avvenire:

  • inserendo le informazioni nell’IMSOC; oppure
  • controfirmando il certificato ufficiale e restituendo l’originale o una copia alle autorità competenti del deposito.

Una disciplina analoga è prevista per le partite destinate a basi militari NATO o USA in paesi terzi: anche in questo caso è richiesto il controllo di identità e la conferma entro 15 giorni con le stesse modalità documentali o informatiche.

Regole per le merci respinte da un paese terzo

Il regolamento interviene anche sulle partite rifiutate da un paese terzo, precisando che l’operatore responsabile deve trasportarle direttamente al posto di controllo frontaliero che aveva autorizzato il transito attraverso l’Unione oppure al deposito in cui erano state immagazzinate prima del rifiuto.

Regime speciale per il transito attraverso il Regno Unito

Una delle innovazioni principali riguarda le partite che, dopo il periodo di transizione dell’accordo di recesso, sono spostate da una parte del territorio dell’Unione a un’altra attraversando il Regno Unito, esclusa l’Irlanda del Nord. Per talune merci non soggette alle prescrizioni in materia di salute animale per l’entrata nell’Unione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625, il regolamento consente una notifica preventiva mediante un sistema informatico o una combinazione di sistemi diversi dall’IMSOC, purché designati dalle autorità competenti.

Tale sistema alternativo deve consentire agli operatori di comunicare almeno:

  • descrizione delle merci in transito;
  • identificazione del mezzo di trasporto;
  • ora stimata di arrivo;
  • origine e destinazione della partita.

Deve inoltre permettere alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di reintroduzione nell’Unione di valutare le informazioni e indicare se la partita debba essere sottoposta a controlli supplementari.

Partite di animali che attraversano un paese terzo

Per le partite di animali che si spostano da una parte del territorio dell’Unione a un’altra attraverso il territorio di un paese terzo, viene confermato l’obbligo di presentazione per i controlli ufficiali al punto di uscita dal territorio dell’Unione.

Entrata in vigore e applicazione territoriale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2021. Ai fini della sua applicazione, il territorio dell’Unione include l’Irlanda del Nord; il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizione di posto di controllo frontaliero di introduzione

Riformula l’articolo 2, punto 7, del regolamento delegato (UE) 2019/2124, chiarendo che il posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione è quello in cui animali e merci sono presentati per i controlli ufficiali ed entrano nell’Unione per la successiva immissione sul mercato o per il transito, potendo coincidere con il primo posto di arrivo; ai fini del regolamento, il territorio dell’Unione comprende l’Irlanda del Nord.

Magazzinaggio durante il trasbordo

Sostituisce l’articolo 14 imponendo all’operatore responsabile delle partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi di immagazzinare le merci, durante il trasbordo, solo in contenitori sigillati nella zona doganale o franca dello stesso porto o aeroporto, oppure in strutture di magazzinaggio commerciali sotto il controllo dello stesso posto di controllo frontaliero, nel rispetto delle condizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014.

Certificato ufficiale che accompagna le partite

Modifica l’articolo 29 stabilendo che l’operatore responsabile deve assicurare che il certificato ufficiale conforme al modello dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 accompagni la partita fino al luogo di destinazione oppure al posto di controllo frontaliero in cui le merci lasciano il territorio dell’Unione.

Consegna e restituzione del certificato per merci destinate a navi in uscita

Riformula l’articolo 31: l’operatore può scaricare le merci nel porto di destinazione prima della consegna alla nave in uscita, se l’operazione è autorizzata dall’autorità doganale, avviene sotto la sua supervisione e sono rispettate le condizioni di consegna indicate nella notifica. Il rappresentante o l’operatore incaricato della consegna deve restituire il certificato ufficiale controfirmato entro 15 giorni dalla data in cui il transito è stato autorizzato al posto di controllo frontaliero di introduzione o al deposito.

Obbligo di presentazione per i controlli ufficiali all’uscita dall’Unione

Sostituisce l’articolo 32: le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi destinate a un paese terzo devono essere presentate per i controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero indicato nel DSCE, nel luogo designato dall’autorità competente. Per le partite destinate a una base militare NATO o USA in un paese terzo, la presentazione avviene al posto di controllo frontaliero indicato nel certificato ufficiale rilasciato ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128.

Controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero di uscita

Sostituisce l’articolo 33 prevedendo un controllo di identità per verificare la corrispondenza tra la partita presentata e quella indicata nel DSCE o nel certificato ufficiale, con verifica dell’integrità dei sigilli. L’esito dei controlli è registrato nella parte III del DSCE o del certificato ufficiale. Le autorità competenti confermano entro 15 giorni l’arrivo e la conformità della partita tramite IMSOC oppure controfirmando il certificato ufficiale e restituendo l’originale o una copia.

Controlli per partite destinate a basi NATO o USA

Modifica l’articolo 35: le autorità competenti presso la base militare di destinazione effettuano un controllo di identità e verificano l’integrità dei sigilli. Devono inoltre confermare entro 15 giorni l’arrivo e la conformità della partita alle autorità del posto di controllo frontaliero di introduzione o del deposito, tramite IMSOC oppure mediante controfirma e restituzione del certificato ufficiale.

Riconsegna delle merci respinte da un paese terzo

Riformula l’articolo 36 stabilendo che l’operatore responsabile delle partite respinte da un paese terzo deve trasportarle direttamente al posto di controllo frontaliero che ne aveva autorizzato il transito attraverso l’Unione oppure al deposito in cui erano immagazzinate prima del rifiuto.

Notifica preventiva alternativa all’IMSOC per il transito via Regno Unito

Introduce nell’articolo 37, paragrafo 4 bis, una deroga per talune partite non soggette alle prescrizioni in materia di salute animale per l’entrata nell’Unione, spostate da una parte del territorio dell’Unione a un’altra attraverso il Regno Unito, esclusa l’Irlanda del Nord. In questi casi la notifica preventiva può essere effettuata mediante un sistema informatico o una combinazione di sistemi diversi dall’IMSOC, se designati dalle autorità competenti e idonei a fornire dati sul carico, il mezzo di trasporto, l’orario stimato di arrivo, origine e destinazione, e a consentire alle autorità di valutare le informazioni e indicare se siano necessari controlli supplementari.

Partite di animali che attraversano un paese terzo

Modifica l’articolo 37, paragrafo 5, precisando che gli operatori responsabili delle partite di animali spostate da una parte del territorio dell’Unione a un’altra passando per il territorio di un paese terzo devono presentarle per i controlli ufficiali al punto di uscita dal territorio dell’Unione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2021.

Come è indicizzato

Materiecontrolli ufficialisanità animaletransito e trasbordo di mercicommercio esterodogane

Testo integrale

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