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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1593

Regolamento (UE) 2020/1593 della Commissione del 29 ottobre 2020 che modifica l’allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’ulteriore esame di casi positivi di encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1593

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le regole tecniche dell’allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 per rendere più mirato e flessibile l’ulteriore esame dei casi positivi di TSE negli ovini e nei caprini. Alla luce dell’assenza di casi sospetti o positivi di BSE in tali specie dal 2005, la Commissione limita i test discriminatori al solo caso indice e rivede la procedura di analisi molecolare secondaria. Viene inoltre attribuito maggiore rilievo al laboratorio UE di riferimento, che approva caso per caso la struttura delle analisi e interpreta i risultati con l’assistenza di esperti.

Modifica dell’allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 sulla verifica e l’ulteriore esame dei casi positivi di encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli ovini e nei caprini, con particolare riguardo all’esclusione della BSE.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, in quanto regolamento direttamente applicabile, e riguarda i controlli di laboratorio sui campioni di ovini e caprini risultati positivi alle TSE nell’ambito della sorveglianza e della diagnosi. Incide sui laboratori ufficiali designati dalle autorità competenti e sul laboratorio UE di riferimento, nonché sulle procedure di analisi discriminatoria e di analisi molecolare secondaria per escludere la presenza di BSE. La modifica opera nel quadro del regolamento (CE) n. 999/2001 e si applica dalla sua entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Ulteriore esame dei casi positivi di TSE negli ovini e nei caprini

Il regolamento (UE) 2020/1593 della Commissione modifica l’allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001, che disciplina la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di talune encefalopatie spongiformi trasmissibili. La revisione è motivata dall’assenza, dal 2005, di ulteriori casi positivi o sospetti di BSE in ovini e caprini e mira a rendere più proporzionate e aggiornate le procedure di conferma laboratoristica.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (CE) n. 999/2001 si applica alla produzione e all’immissione sul mercato di animali vivi e prodotti di origine animale e, in alcuni casi, anche all’esportazione. L’allegato X contiene i metodi di campionamento e di laboratorio per l’individuazione delle TSE; il presente atto interviene sul capitolo C, punto 3.2, per adeguare le verifiche sui campioni positivi e rafforzare la flessibilità scientifica delle analisi secondarie.

Ambito della revisione: casi positivi di TSE e esclusione della BSE

La nuova disciplina restringe l’ulteriore esame finalizzato a escludere la BSE ai soli campioni provenienti da un caso indice, purché non si tratti di casi atipici. Resta tuttavia possibile sottoporre ad analisi anche altri casi, se il laboratorio che effettua i test ritiene che le caratteristiche del campione richiedano ulteriori approfondimenti.

Esame discriminatorio iniziale

La lettera a) del punto 3.2 è riscritta chiarendo che, se uno degli esami di verifica previsti dai punti da i) a iv) dà esito positivo, gli animali sono considerati casi positivi di TSE. La lettera b) viene allineata alla medesima logica: se il risultato di uno degli esami di verifica è positivo, gli animali sono considerati casi positivi di TSE.

Per l’esclusione della BSE, i campioni devono essere esaminati con un metodo discriminatorio Western blotting indicato negli orientamenti del laboratorio UE di riferimento. L’esame deve essere svolto da un laboratorio ufficiale designato dall’autorità competente che abbia partecipato con successo alle più recenti prove valutative organizzate dal laboratorio UE di riferimento per quel metodo.

Analisi molecolare secondaria

Quando la presenza della BSE non possa essere esclusa in base all’analisi molecolare iniziale, i casi devono essere trasmessi immediatamente al laboratorio UE di riferimento insieme a tutte le informazioni pertinenti disponibili. I campioni sono quindi sottoposti a ulteriori analisi e verifiche mediante almeno un metodo alternativo, diverso sotto il profilo immunochimico rispetto al metodo iniziale.

La struttura della seconda analisi molecolare non è più rigidamente fissata da un elenco statico di laboratori, ma viene approvata caso per caso dal laboratorio UE di riferimento, tenendo conto delle più recenti conoscenze scientifiche e competenze di laboratorio. Il regolamento introduce inoltre il supporto dello Strain Typing Expert Group (STEG) e di un rappresentante del laboratorio nazionale di riferimento competente.

Interpretazione dei risultati e informazione alla Commissione

L’interpretazione dei risultati spetta al laboratorio UE di riferimento, assistito dallo STEG e dal rappresentante del laboratorio nazionale di riferimento competente. La Commissione deve essere informata immediatamente dell’esito dell’interpretazione, assicurando così un presidio centrale del processo di valutazione dei casi sospetti.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 conformemente all’allegato del regolamento (UE) 2020/1593.

Limitazione dell’ulteriore esame ai casi indice

Per i campioni considerati casi positivi di TSE, ma non atipici, l’esclusione della BSE è prevista solo se i campioni provengono da un caso indice, ai sensi dell’allegato I, punto 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001. Possono comunque essere esaminati anche altri casi qualora, secondo il laboratorio esecutore, le caratteristiche del campione richiedano ulteriori accertamenti.

Esame discriminatorio iniziale

Se uno degli esami di verifica di cui ai punti da i) a iv) della lettera a) o degli esami di verifica della lettera b) è positivo, gli animali sono considerati casi positivi di TSE. Per escludere la BSE, i campioni sono sottoposti a un metodo discriminatorio Western blotting elencato negli orientamenti del laboratorio UE di riferimento, eseguito da un laboratorio ufficiale designato dall’autorità competente e che abbia superato con successo le più recenti prove valutative del laboratorio UE di riferimento.

Analisi molecolare secondaria e ruolo del laboratorio UE di riferimento

Se la presenza della BSE non può essere esclusa secondo gli orientamenti del laboratorio UE di riferimento mediante l’analisi molecolare iniziale, i casi sono immediatamente inoltrati al laboratorio UE di riferimento con tutte le informazioni pertinenti. I campioni devono essere sottoposti ad ulteriori analisi mediante almeno un metodo alternativo, immunochimicamente diverso dal metodo iniziale. La struttura dell’analisi molecolare secondaria è approvata caso per caso dal laboratorio UE di riferimento, in funzione delle conoscenze scientifiche e delle competenze più recenti.

Interpretazione dei risultati e assistenza tecnica

Il laboratorio UE di riferimento interpreta i risultati con l’assistenza dello Strain Typing Expert Group (STEG) e di un rappresentante del competente laboratorio nazionale di riferimento. La Commissione deve essere informata immediatamente dei risultati dell’interpretazione.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, ai sensi dell’articolo 2.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentarecontrolli ufficialidiagnostica veterinariamercato interno

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