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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/268

Regolamento delegato (UE) 2021/268 della Commissione del 28 ottobre 2020 che modifica l’allegato IV del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli di riferimento per le foreste che gli Stati membri devono applicare per il periodo 2021-2025 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna l’allegato IV del regolamento (UE) 2018/841 introducendo i livelli di riferimento per le foreste che ciascuno Stato membro deve applicare nel periodo 2021-2025. Tali valori servono come base tecnica per la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti nel settore LULUCF, in coerenza con i principi e le prescrizioni del regolamento di base. L’atto si fonda sulla valutazione tecnica dei piani nazionali di contabilizzazione forestale e sulle raccomandazioni tecniche della Commissione. È direttamente applicabile e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica l’allegato IV del regolamento (UE) 2018/841 fissando i livelli di riferimento forestali che gli Stati membri devono applicare per il periodo 2021-2025.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea soggetti al regolamento (UE) 2018/841 in materia di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura (LULUCF), con effetto sul calcolo e sulla contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti del settore forestale per il periodo 2021-2025. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il testo è indicato come rilevante ai fini del SEE. Nell’allegato sono riportati i valori per Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

Livelli di riferimento forestali per il periodo 2021-2025

Il regolamento delegato (UE) 2021/268 interviene sul quadro LULUCF aggiornando l’allegato IV del regolamento (UE) 2018/841. La finalità è fissare, per ciascuno Stato membro, i livelli di riferimento per le foreste da utilizzare nel periodo 2021-2025 ai fini della contabilizzazione di emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra derivanti dal settore forestale.

Contesto normativo e procedura seguita

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2018/841, in particolare l’articolo 8, paragrafo 8, quale base giuridica dell’atto delegato. I considerando ricostruiscono la procedura: gli Stati membri hanno trasmesso piani nazionali di contabilizzazione forestale con i livelli di riferimento proposti; la Commissione ha svolto una valutazione tecnica ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6; è stato istituito un gruppo di esperti il 30 ottobre 2018 per assistere tale valutazione; sulla base dei relativi pareri sono state formulate raccomandazioni tecniche pubblicate il 18 giugno 2019; successivamente gli Stati membri hanno rivisto, se necessario, i piani e i livelli proposti, pubblicati dalla Commissione il 25 febbraio 2020.

Contenuto normativo

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV del regolamento (UE) 2018/841 mediante l’inserimento di una nuova sezione C dedicata ai livelli di riferimento forestali 2021-2025. La Commissione afferma che i livelli inseriti sono conformi ai principi e alle prescrizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 4 e 5, e all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di base, e che il gruppo di esperti ha concordato sulla loro determinazione.

Livelli di riferimento per le foreste

L’allegato contiene una tabella con i valori nazionali espressi in tonnellate di CO2 equivalente all’anno. Tra i valori riportati figurano, tra gli altri:

  • Italia: -19 656 100
  • Francia: -55 399 290
  • Germania: -34 366 906
  • Spagna: -32 833 000
  • Finlandia: -29 386 695
  • Svezia: -38 721 000
  • Danimarca: +354 000
  • Irlanda: +112 670 I valori sono stabiliti anche per gli altri Stati membri elencati nell’allegato, inclusi Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Croazia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e, nel testo pubblicato, Regno Unito.

Entrata in vigore e effetti

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi, con effetti immediati sulla contabilizzazione forestale per il periodo di riferimento previsto.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato IV del regolamento (UE) 2018/841

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV del regolamento (UE) 2018/841, con l’aggiunta della sezione C contenente i livelli di riferimento per le foreste da applicare nel periodo 2021-2025. I valori sono espressi in tonnellate di CO2 equivalente all’anno e sono differenziati per Stato membro.

Base tecnica e procedurale della determinazione dei livelli di riferimento

I considerando chiariscono che gli Stati membri hanno presentato piani nazionali di contabilizzazione forestale con i livelli di riferimento proposti; la Commissione ha svolto una valutazione tecnica ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/841, assistita da un gruppo di esperti istituito il 30 ottobre 2018. Sulla base dei pareri del gruppo e della valutazione tecnica, la Commissione ha formulato raccomandazioni tecniche pubblicate il 18 giugno 2019; gli Stati membri hanno poi rivisto i propri piani e, se del caso, i livelli proposti.

Criteri di conformità ai principi del regolamento di base

La Commissione indica che i livelli di riferimento inseriti nell’allegato IV sono stati determinati conformemente ai principi e alle prescrizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 4 e 5, e all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/841, e che il gruppo di esperti ha concordato sulla correttezza di tali livelli.

Livelli di riferimento forestali per il periodo 2021-2025

L’allegato riporta, per ciascuno Stato membro, il livello di riferimento forestale da applicare nel periodo 2021-2025. Tra i valori indicati figurano, a titolo esemplificativo, Italia: -19 656 100; Francia: -55 399 290; Germania: -34 366 906; Spagna: -32 833 000; Finlandia: -29 386 695; Svezia: -38 721 000; Danimarca: +354 000; Irlanda: +112 670, sempre espressi in tonnellate di CO2 equivalente all’anno.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambienteclimauso del suolosilvicolturacontabilità delle emissioni

Testo integrale

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