Regolamento (UE) 2020/1578
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1578 del Consiglio del 29 ottobre 2020 che attua il regolamento (UE) 2015/1755 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2020/1578 aggiorna il regime sanzionatorio dell'Unione relativo al Burundi, modificando l'allegato I del regolamento (UE) 2015/1755. La modifica concerne due persone fisiche già incluse nell'elenco dei soggetti soggetti a misure restrittive, per le quali vengono sostituite le relative voci con informazioni identificative e motivazioni aggiornate. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2015/1755 aggiornando le voci relative a due persone fisiche soggette a misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea in quanto regolamento direttamente applicabile, e incide sulle persone fisiche elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/1755, cioè soggetti designati nell'ambito del regime sanzionatorio relativo al Burundi. L'intervento riguarda esclusivamente l'aggiornamento delle informazioni identificative e dei motivi di designazione di due persone fisiche; non disciplina direttamente operatori economici o settori specifici, né introduce nuove categorie di destinatari oltre a quelle già previste dal regolamento base.
Modifica delle misure restrittive UE relative al Burundi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1578 interviene nel quadro del regime sanzionatorio dell'Unione contro il Burundi previsto dal regolamento (UE) 2015/1755. La modifica è adottata a seguito di un riesame del Consiglio e riguarda l'aggiornamento di due schede nominative presenti nell'allegato I del regolamento base.
Contesto normativo e finalità
Il Consiglio richiama il regolamento (UE) 2015/1755, che istituisce misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi, e segnala che, dopo il riesame delle informazioni disponibili, le voci relative a due persone fisiche devono essere modificate. Ne deriva un intervento puntuale di aggiornamento dell'elenco dei soggetti designati, senza alterare l'impianto generale delle misure restrittive.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell'ordinamento dell'Unione e produce effetti diretti in tutti gli Stati membri. Sul piano sostanziale, incide esclusivamente sull'allegato I del regolamento (UE) 2015/1755, cioè sull'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive ai sensi dell'articolo 2 del regolamento base. Non introduce una nuova categoria di destinatari, ma sostituisce le voci già esistenti n. 1 e n. 2.
Modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2015/1755
L'articolo 1 dispone la sostituzione delle voci 1 e 2 dell'allegato I con le nuove informazioni contenute nell'allegato del regolamento di esecuzione. Si tratta dunque di un aggiornamento nominativo e descrittivo delle designazioni già vigenti, fondato sul riesame effettuato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1755.
Soggetti interessati dalla designazione
Le nuove voci riguardano:
- Godefroid Bizimana, cittadino burundese, indicato come "Chargé de missions de la Présidence" ed ex vicedirettore generale della polizia nazionale, successivamente promosso al grado di commissario capo della polizia il 31 dicembre 2019; la motivazione sottolinea il suo coinvolgimento in decisioni operative che avrebbero portato a uso sproporzionato della forza e repressione violenta delle manifestazioni pacifiche iniziate il 26 aprile 2015.
- Gervais Ndirakobuca, alias Ndagarika, cittadino burundese, indicato come Ministro dell'interno, dello sviluppo delle comunità e della pubblica sicurezza dal giugno 2020, già capo di Gabinetto dell'amministrazione presidenziale e poi direttore generale del servizio nazionale di intelligence; la motivazione lo collega all'ostacolo alla ricerca di una soluzione politica e a istruzioni che avrebbero determinato uso sproporzionato della forza, violenza, repressione e violazioni del diritto internazionale dei diritti umani contro i manifestanti, anche nei giorni 26, 27 e 28 aprile 2015 nei distretti Nyakabiga e Musaga di Bujumbura.
Entrata in vigore
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadita la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia immediata nell'ordinamento interno senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'elenco dei soggetti designati
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2015/1755, secondo quanto riportato nell'allegato del regolamento di esecuzione. In particolare, le voci 1 e 2 dell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2 sono sostituite integralmente.
Designazione di Godefroid Bizimana
La nuova voce 1 identifica Godefroid Bizimana, cittadino burundese, con dati anagrafici e di passaporto specifici. È indicato come "Chargé de missions de la Présidence" ed ex vicedirettore generale della polizia nazionale, poi promosso al grado di commissario capo della polizia il 31 dicembre 2019; è ritenuto responsabile di aver compromesso la democrazia e di aver contribuito a un uso sproporzionato della forza e a repressioni violente delle manifestazioni pacifiche iniziate il 26 aprile 2015.
Designazione di Gervais Ndirakobuca
La nuova voce 2 identifica Gervais Ndirakobuca, alias Ndagarika, cittadino burundese, con dati anagrafici e di passaporto specifici. È indicato come Ministro dell'interno, dello sviluppo delle comunità e della pubblica sicurezza dal giugno 2020, ex capo di Gabinetto dell'amministrazione presidenziale responsabile per la polizia nazionale e ex direttore generale del servizio nazionale di intelligence; è ritenuto responsabile di aver ostacolato una soluzione politica in Burundi e di aver emanato istruzioni che avrebbero portato a uso sproporzionato della forza, violenza, repressione e violazioni dei diritti umani internazionali nei confronti dei manifestanti dal 26 aprile 2015, inclusi gli episodi nei distretti Nyakabiga e Musaga di Bujumbura.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 29 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1579
- Regolamento · 29 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1593
- Regolamento · 29 ott 2020Regolamento (UE) 2020/2190
- Regolamento · 28 ott 2020Regolamento (UE) 2021/268
- Regolamento · 28 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1572
- Regolamento · 28 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1592
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →