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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1579

Regolamento (UE) 2020/1579 del Consiglio del 29 ottobre 2020 che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque

Normativa europea32020R1579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento fissa per il 2021 i totali ammissibili di catture e i contingenti per diversi stock nel Mar Baltico, sulla base dei pareri scientifici e del quadro della politica comune della pesca. Introduce o conferma anche chiusure stagionali, limitazioni alla pesca ricreativa e misure per le catture accessorie, soprattutto per il merluzzo bianco e per la tutela delle zone di riproduzione. Inoltre modifica il regolamento (UE) 2020/123 per aggiornare le possibilità di pesca della busbana norvegese in altre acque per un periodo che copre l’intera campagna di pesca. Il testo coordina infine l’applicazione delle regole sulla flessibilità e sulla trasmissione dei dati di controllo.

Stabilisce per il 2021 le possibilità di pesca, i TAC e alcune misure tecniche per determinati stock del Mar Baltico, e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per la busbana norvegese in altre acque.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Baltico e, solo ove espressamente previsto, anche alla pesca ricreativa. Disciplina gli stock e i gruppi di stock ittici indicati nell’allegato, con particolare riferimento ad aringa, merluzzo bianco, passera di mare, salmone atlantico e spratto, nonché alla busbana norvegese nelle divisioni CIEM 3a e nelle acque dell’Unione della divisione 2a e della sottozona 4. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica, in via generale, dal 1o gennaio 2021; l’articolo 12 sulla busbana norvegese si applica dal 1o novembre 2020 al 31 ottobre 2021. Restano salve eventuali misure nazionali più rigorose.

Possibilità di pesca per alcuni stock nel Mar Baltico per il 2021

Il regolamento attua, per il 2021, la fissazione dei TAC e dei contingenti per vari stock del Mar Baltico, nel quadro della politica comune della pesca e dei piani pluriennali applicabili, in particolare il regolamento (UE) 2016/1139 per merluzzo bianco, aringa e spratto. Il testo è costruito sulla base dei pareri scientifici del CIEM e mira a coniugare conservazione delle risorse, stabilità relativa tra Stati membri, tutela socioeconomica e rispetto dell’obiettivo MSY.

Ambito di applicazione e definizioni

Il regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Baltico e, solo nei casi espressamente previsti, anche alla pesca ricreativa. Le definizioni rilevanti richiamano il regolamento (UE) n. 1380/2013 e chiariscono nozioni operative come sottodivisione CIEM, TAC, contingente e pesca ricreativa, così da assicurare uniformità interpretativa nella gestione delle possibilità di pesca.

Logica di fondo: conservazione, MSY e piani pluriennali

I considerando evidenziano che i TAC devono essere fissati sulla base di pareri scientifici, tecnici ed economici, tenendo conto anche di aspetti biologici e socioeconomici. Il regolamento insiste sul raggiungimento e mantenimento dell’MSY e richiama i vincoli del piano pluriennale per il Baltico, adottando in alcuni casi misure più restrittive rispetto agli intervalli ordinari di mortalità per pesca quando lo stato degli stock lo richiede.

Merluzzo bianco: misure particolarmente restrittive

Per il merluzzo bianco del Baltico occidentale e orientale il testo adotta un approccio particolarmente prudente, alla luce del deterioramento della biomassa e delle raccomandazioni del CIEM. Per lo stock orientale, il parere scientifico sconsiglia qualsiasi cattura; tuttavia, per evitare effetti di specie a contingente limitante nelle attività multispecifiche, viene fissato un TAC specifico per catture accessorie. Per il merluzzo occidentale si confermano misure di accompagnamento e limitazioni alle catture accessorie, anche nella sottodivisione 24, in ragione della commistione tra i due stock in tale area.

Chiusure stagionali e zone di riproduzione

L’articolo 7 introduce chiusure della pesca con qualsiasi attrezzo nelle sottodivisioni 25 e 26 dal 1o maggio al 31 agosto, nelle sottodivisioni 22 e 23 dal 1o febbraio al 31 marzo e nella sottodivisione 24 dal 15 maggio al 15 agosto. Le deroghe sono limitate: ricerca scientifica, alcune unità di piccola taglia con attrezzi fissi in acque basse e, per talune attività pelagiche, ulteriori condizioni di profondità e distanza dalla costa. La ratio è proteggere la riproduzione del merluzzo bianco e favorire il reclutamento.

Pesca ricreativa del merluzzo bianco

Il regolamento incide anche sulla pesca ricreativa: nelle sottodivisioni 22 e 23 e nella sottodivisione 24 entro sei miglia nautiche è ammessa la detenzione di massimo cinque esemplari al giorno per pescatore, ridotti a due nel periodo 1o febbraio - 31 marzo 2021. È inoltre vietata la pesca ricreativa oltre le sei miglia nautiche nella sottodivisione 24 e nelle sottodivisioni 25 e 26. La disciplina lascia ferma la possibilità per gli Stati membri di adottare misure più rigorose.

Aringa, spratto e passera di mare

Per l’aringa sono previste diverse zone di gestione: alcune con TAC precauzionali, altre con TAC analitici e con richiamo alle deroghe di cui all’articolo 6. Il regolamento tiene conto anche delle interazioni interspecie, in particolare del fatto che il merluzzo bianco è cattura accessoria della pesca della passera di mare e che lo spratto è sia catturato in pesca multispecifica con l’aringa sia preda del merluzzo bianco. La passera di mare e lo spratto sono quindi disciplinati in coerenza con tali relazioni biologiche.

Salmone e trota di mare

Per il salmone atlantico è prevista una flessibilità limitata tra aree, introdotta per valorizzare le possibilità di pesca costiera. Il regolamento mantiene inoltre il divieto di pesca della trota di mare oltre le quattro miglia nautiche nelle sottodivisioni 22-32 e il limite del 3 % per le catture accessorie di trota di mare nella pesca del salmone, misura volta a ridurre le dichiarazioni inesatte e le distorsioni nella contabilizzazione delle catture.

Flessibilità, controllo e codici di stock

Il testo coordina il proprio regime con il regolamento (CE) n. 847/96 e con la flessibilità interannuale del regolamento (UE) n. 1380/2013, limitando le ipotesi di cumulo per evitare eccessiva elasticità dei prelievi. Per il merluzzo bianco del Baltico orientale gli Stati membri si impegnano a non usare la flessibilità interannuale sui trasferimenti 2020-2021, così da non superare il TAC 2021. Inoltre, gli Stati membri devono usare i codici di stock dell’allegato per la trasmissione dei dati alla Commissione ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Modifica del regolamento (UE) 2020/123: busbana norvegese

Il regolamento modifica l’allegato IA del regolamento (UE) 2020/123 per la busbana norvegese nella divisione CIEM 3a e nelle acque dell’Unione della divisione 2a e della sottozona 4. La modifica copre il periodo 1o novembre 2020 - 31 dicembre 2020, così da consentire l’avvio della campagna di pesca e allinearla alle successive consultazioni con il Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione. Sono fissati contingenti specifici per Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Unione, con ulteriori condizioni tecniche e richiamo a codici e attrezzi.

Applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica, in via generale, dal 1o gennaio 2021. La sola disciplina della busbana norvegese di cui all’articolo 12 ha un’applicazione anticipata e specifica dal 1o novembre 2020 al 31 ottobre 2021, per coprire l’intera stagione di pesca.

Disposizioni principali

Oggetto, ambito e definizioni

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento disciplina le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2021 e modifica determinate possibilità di pesca in altre acque fissate dal regolamento (UE) 2020/123. L’articolo 2 limita l’ambito ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Baltico e, se espressamente richiamata, alla pesca ricreativa. L’articolo 3 rinvia alle definizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013 e definisce, tra l’altro, sottodivisione CIEM, TAC, contingente e pesca ricreativa.

TAC, contingenti e ripartizione

L’articolo 4 dispone che TAC, contingenti e le condizioni funzionalmente collegate sono stabiliti nell’allegato. L’articolo 5 precisa che la ripartizione tra Stati membri non pregiudica scambi, detrazioni, riassegnazioni, sbarchi supplementari o quantitativi riportati/trasferiti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1380/2013, (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 847/96.

Condizioni di sbarco e deroghe all’obbligo di imputazione

L’articolo 6 individua gli stock di specie non bersaglio che, rientrando nei limiti biologici di sicurezza di cui all’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono beneficiare della deroga dall’obbligo di imputazione al contingente pertinente. Le specifiche sono contenute nell’allegato.

Chiusure per la protezione delle zone di riproduzione del merluzzo bianco

L’articolo 7 introduce chiusure stagionali della pesca con qualsiasi attrezzo nelle sottodivisioni 25 e 26 dal 1o maggio al 31 agosto, nelle sottodivisioni 22 e 23 dal 1o febbraio al 31 marzo e nella sottodivisione 24 dal 15 maggio al 15 agosto. Sono previste deroghe per la ricerca scientifica conforme all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241, per alcune unità di lunghezza inferiore a 12 metri con attrezzi fissi e per alcune attività costiere su piccola scala e pelagiche in aree e profondità definite.

Pesca ricreativa del merluzzo bianco

L’articolo 8 limita la pesca ricreativa del merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22 e 23 e nella sottodivisione 24 entro sei miglia nautiche: massimo cinque esemplari per pescatore al giorno, ridotti a due tra il 1o febbraio e il 31 marzo 2021. È vietata la pesca ricreativa oltre le sei miglia nautiche nella sottodivisione 24 e nelle sottodivisioni 25 e 26. Restano impregiudicate misure nazionali più rigorose.

Misure per trota di mare e salmone

L’articolo 9 vieta dal 1o gennaio al 31 dicembre 2021 la pesca della trota di mare oltre le quattro miglia nautiche nelle sottodivisioni 22-32 e impone che, nella pesca del salmone in tali acque, le catture accessorie di trota di mare non superino il 3 % delle catture totali di salmone e trota di mare detenute a bordo o sbarcate a fine bordata. Anche qui sono fatte salve misure nazionali più rigorose.

Flessibilità annuale e interazione con il regolamento 847/96

L’articolo 10 stabilisce che, salvo diversa indicazione nell’allegato, per gli stock soggetti a TAC precauzionali si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96, mentre per gli stock soggetti a TAC analitici si applicano l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di tale regolamento. Tali disposizioni non si applicano se lo Stato membro utilizza la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Trasmissione dei dati di controllo

L’articolo 11 impone agli Stati membri, ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi ai quantitativi catturati o sbarcati, l’uso dei codici degli stock indicati nell’allegato, in conformità agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Modifica del regolamento (UE) 2020/123 sulla busbana norvegese

L’articolo 12 sostituisce la tabella dell’allegato IA relativa alla busbana norvegese e alle catture accessorie connesse nella divisione CIEM 3a e nelle acque dell’Unione delle divisioni 2a e sottozona 4. Per il periodo 1o novembre 2020 - 31 dicembre 2020 sono fissati, tra gli altri, TAC dell’Unione pari a 30 000 tonnellate, con contingenti nazionali ripartiti tra Danimarca, Germania e Paesi Bassi; restano richiamate condizioni speciali sui codici e sugli attrezzi.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 13 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. L’applicazione generale decorre dal 1o gennaio 2021, mentre l’articolo 12 si applica dal 1o novembre 2020 al 31 ottobre 2021.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescaconservazione delle risorse biologiche marinecontrollo della pescapesca ricreativa

Testo integrale

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