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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1572

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1572 della Commissione del 28 ottobre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 per quanto riguarda gli elenchi di paesi terzi e loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione europea di prodotti lattiero-caseari e insetti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento corregge e aggiorna il quadro applicativo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 in materia di ingresso nell'Unione di taluni alimenti di origine animale e di insetti destinati al consumo umano. Da un lato, chiarisce che per latte crudo, colostro e derivati l'autorizzazione all'importazione opera in base agli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (UE) n. 605/2010; dall'altro, inserisce la Thailandia nell'elenco dei paesi terzi autorizzati per gli insetti. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 aggiornando l'elenco dei paesi terzi autorizzati per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari e inserendo la Thailandia nell'elenco per gli insetti destinati al consumo umano.

Ambito di applicazione

Si applica all'ingresso nell'Unione europea di partite di latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano, nonché di insetti destinati al consumo umano. Riguarda i paesi terzi e le loro regioni che possono essere inclusi negli elenchi previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/626; per i prodotti lattiero-caseari il rinvio è agli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (UE) n. 605/2010, mentre per gli insetti l'inclusione richiede adeguate prove e garanzie ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/625. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal terzo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 per lattiero-caseari e insetti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1572 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/626, che disciplina gli elenchi dei paesi terzi o delle loro regioni dai quali è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano. La modifica ha una finalità essenzialmente correttiva e di aggiornamento: da un lato ripristina il corretto rinvio normativo per i prodotti lattiero-caseari, dall'altro integra l'elenco dei paesi autorizzati per gli insetti destinati al consumo umano includendo la Thailandia.

Contesto normativo

Il testo si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, che prevede che determinate merci possano entrare nell'Unione solo se provenienti da paesi terzi o regioni inseriti in appositi elenchi predisposti dalla Commissione. Il regolamento delegato (UE) 2019/625 integra tale disciplina e rinvia, per alcune categorie di animali e merci destinati al consumo umano, agli elenchi contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/626.

Prodotti lattiero-caseari: correzione dell'articolo 10

Il primo intervento riguarda l'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/626. La nuova formulazione chiarisce che le partite di latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano sono autorizzate a entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o regioni dai quali l'importazione è autorizzata conformemente agli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (UE) n. 605/2010.

La modifica è stata resa necessaria perché nel testo originario dell'articolo 10 erano stati omessi i riferimenti agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) n. 605/2010, già rilevanti prima dell'applicazione del regolamento (UE) 2019/626. Il nuovo testo riallinea quindi la disciplina degli elenchi con il regime sanitario e veterinario applicabile all'importazione di tali prodotti.

Insetti destinati al consumo umano: inserimento della Thailandia

Il secondo intervento riguarda l'allegato III bis del regolamento (UE) 2019/626, che contiene l'elenco dei paesi terzi o delle loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di insetti destinati al consumo umano. Il regolamento inserisce la Thailandia dopo la voce relativa alla Corea del Sud.

Il considerando specifica che i paesi terzi possono essere aggiunti all'elenco solo se forniscono adeguate prove e garanzie del rispetto delle prescrizioni dell'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/625. Per la Thailandia, la Commissione ha ricevuto il questionario di valutazione il 4 dicembre 2019 e ha considerato sufficienti, il 6 aprile 2020, le prove e garanzie presentate ai fini dell'inclusione nell'elenco.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rilievi operativi per gli operatori

Per gli operatori del settore alimentare e per i consulenti, il testo ha due effetti pratici principali:

  • per i prodotti lattiero-caseari e derivati, occorre verificare che il paese terzo di origine rientri tra quelli autorizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (UE) n. 605/2010;
  • per gli insetti destinati al consumo umano, la Thailandia entra tra i paesi abilitati all'esportazione verso l'Unione, con conseguente aggiornamento delle verifiche documentali e doganali.

Il regolamento non introduce nuove sanzioni o procedure autonome, ma si limita a modificare gli elenchi e a correggere un riferimento normativo essenziale per l'importazione di prodotti lattiero-caseari.

Disposizioni principali

Correzione dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/626

L'articolo 10 è sostituito per precisare che le partite di latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'importazione conformemente agli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (UE) n. 605/2010. La modifica corregge l'omissione dei riferimenti agli articoli 3 e 4.

Aggiornamento dell'allegato III bis per gli insetti

L'allegato III bis del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 è modificato inserendo la Thailandia nell'elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di insetti destinati al consumo umano.

Presupposti per l'inclusione dei paesi terzi nell'elenco per gli insetti

Il considerando chiarisce che l'autorizzazione all'ingresso di insetti è subordinata alla presentazione di adeguate prove e garanzie del rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/625; nel caso della Thailandia, la Commissione ha ricevuto il questionario di valutazione il 4 dicembre 2019 e, il 6 aprile 2020, prove e garanzie ritenute sufficienti.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialiimportazione di alimentisanità animalecommercio di prodotti di origine animale

Testo integrale

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