Sentenza n. 2613/2026 - Catania, Sezione 2
per l'ottemperanza, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro n. 544/2024 del 19/03/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, n. 544/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023 e condannato il Ministero ad accreditarvi complessivamente € 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, n. 544/2024 del 19 marzo 2024, notificata il 26 luglio 2024 e passata in giudicato, che le aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, condannando il Ministero all’accredito di € 2.500,00. Ha dedotto il persistente mancato adempimento dell’Amministrazione e l’avvenuto decorso del termine dilatorio di 120 giorni per agire in executivis nei confronti della pubblica amministrazione. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato l’11 giugno 2026. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha verificato preliminarmente che il ricorso era stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e che il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario risultava dall’attestazione di segreteria del 23 marzo 2025. Nel merito ha accolto il ricorso, rilevando che la pretesa era fondata sul titolo giudiziale rimasto ineseguito, e ha ordinato al Ministero di accreditare € 2.500,00 sulla Carta del docente entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla scadenza del primo termine. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in € 552,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Con sentenza del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro n. 544/2024 del 19/03/2024, notificata il 26/07/2024, è stato riconosciuto il diritto della Sig.ra Carmela Barbera a beneficiare della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all’art. 1, c. 121, legge n. 107/2015 gli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; e per l’effetto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, è stato condannato a costituire detta Carta in favore di quella, con accredito sulla medesima delle somme spettanti per l’anno scolastico indicato per l’importo complessivo di € 2.500,00.
La disposizione è indicata quale fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dal titolo giudiziale, che nel caso concreto ha riguardato gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023 e un accredito complessivo di € 2.500,00.
art. 14 d.l. 669/1996
Preliminarmente, il Collegio ritiene esser stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 26/07/2024) previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, in quanto la notifica dell’atto introduttivo del giudizio è avvenuta il giorno 11 giugno 2026, dopo (molto) più di un anno dalla notifica della sentenza del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro n. 544/2024 del 19/03/2024.
L’azione di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione è stata ritenuta proponibile una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 112 c.p.a.
Nel merito, la pretesa esercitata dai ricorrenti trova fondamento nella sentenza sopra indicata. Il collegio pertanto accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla ricorrente – mediante accredito sulla carta docente - della somma di euro 2.500,00, entro il termine di giorni 60 dalla data di comunicazione o notificazione della presente sentenza.
La tutela di ottemperanza è accordata per assicurare l’esecuzione del titolo giudiziale rimasto inadempiuto, con ordine all’Amministrazione di adempiere entro il termine fissato dal giudice.
art. 114 c.p.a.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato al paragrafo precedente, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà per lo stesso di delega in favore di funzionario di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio, affinchè assicuri la ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro n. 544/2024 del 19/03/2024 entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
In previsione dell’eventuale persistente inadempimento, il giudice può predisporre l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta, individuandolo e fissando il termine per l’esecuzione del giudicato.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo quanto esposto all’interno del dispositivo, con loro distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente – i quali dichiarano in gravame di avere anticipato le spese e non ancora riscosso le competenze della presente procedura -, così come consente il combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
Le spese del giudizio sono poste a carico della parte soccombente; la distrazione in favore dei difensori antistatari è ammessa secondo il richiamo congiunto alle disposizioni processuali indicate.
art. 93, comma 1, c.p.c.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo quanto esposto all’interno del dispositivo, con loro distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente – i quali dichiarano in gravame di avere anticipato le spese e non ancora riscosso le competenze della presente procedura -, così come consente il combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
La norma è richiamata quale fondamento della distrazione delle spese liquidate in favore dei difensori che hanno dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza a un titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
- Per l’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario occorre che ne sia comprovato il passaggio in giudicato; tale requisito non è richiesto, secondo la decisione, per l’ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo.
- Accertato l’inadempimento di un obbligo puntualmente stabilito da un titolo giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, assegnandogli un termine per l’esecuzione sostitutiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 168/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 7297/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 7309/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 7310/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 7311/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 15553/2026 - Roma, Sezione 1T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →