Sentenza del 26/04/2017 n. 10238 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva confermato il rigetto dei loro ricorsi contro un avviso di accertamento in rettifica dell’imposta di registro. Sostenevano, con tre motivi, l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza e la violazione degli artt. 2703 e 2704 c.c., dell’art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 12 della legge n. 246/2005. In particolare, affermavano che il valore dell’immobile avrebbe dovuto essere determinato con riferimento alla data di una precedente scrittura privata autenticata, anziché alla data dell’atto pubblico successivo di ripetizione e conferma. La scrittura privata, tuttavia, era stata ritenuta inopponibile all’Amministrazione finanziaria perché non risultavano dimostrati né il potere di autentica del funzionario comunale né le modalità di identificazione dei sottoscrittori, elementi necessari per attribuire certezza alla data.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi non colpissero la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata. I ricorrenti avevano discusso in astratto l’efficacia probatoria della scrittura privata autenticata e la sua idoneità a conferire data certa, ma non avevano contestato specificamente le ragioni per cui, nel caso concreto, l’autentica era stata ritenuta priva dei requisiti necessari. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, liquidate in 4.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare l’omessa o insufficiente motivazione e la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha però ritenuto le censure inammissibili perché non rivolte contro la motivazione decisiva della sentenza impugnata.
Art. 2703 c.c.
Disciplina l’efficacia dell’autenticazione delle sottoscrizioni. Nel caso concreto, l’autentica non è stata ritenuta sufficiente perché non erano dimostrati il potere del funzionario autenticante e le modalità di identificazione dei sottoscrittori.
Art. 2704 c.c.
Riguarda la data della scrittura privata e la sua opponibilità ai terzi. La Corte ha rilevato che il problema preliminare non era la portata astratta della norma, ma l’assenza, in concreto, di un’autenticazione idonea a conferire data certa.
Art. 18 del D.P.R. n. 131/1986
È stato richiamato in relazione all’imposta di registro e all’efficacia degli atti ai fini tributari. La scrittura privata non è stata considerata opponibile all’Amministrazione, con conseguente riferimento all’atto pubblico successivo.
Art. 12 della legge 28 novembre 2005, n. 246
Prevede la possibilità di confermare o integrare determinati atti mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. La norma non ha però risolto il caso concreto, poiché mancava la prova della validità e dell’idoneità dell’autenticazione utilizzata.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile contestare specificamente la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza; argomentazioni astratte o riferite a questioni diverse rendono il ricorso inammissibile.
- Una scrittura privata può essere opponibile all’Amministrazione finanziaria solo se la sua data certa e l’autenticazione risultano adeguatamente documentate.
- Quando l’autenticazione è effettuata da un funzionario pubblico, occorre poter verificare sia la competenza o il potere del funzionario sia le modalità concrete di identificazione dei sottoscrittori.
- La semplice presenza di un’autentica non garantisce automaticamente la certezza della data: devono essere dimostrati i requisiti formali e sostanziali dell’autenticazione.
- Ai fini dell’imposta di registro, se una scrittura privata anteriore non è opponibile al Fisco, l’Amministrazione può fare riferimento all’atto successivo validamente documentato e al relativo momento fiscalmente rilevante.
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