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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35311/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una delibera condominiale che aveva autorizzato un'altra condomina a installare un impianto fotovoltaico sul lastrico solare. Il tribunale aveva rigettato la domanda di nullità della delibera; la corte d'appello aveva poi confermato il rigetto dichiarando inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ritenendo che l'atto di gravame non contenesse censure idonee a confutare le ragioni della sentenza di primo grado. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione di varie norme del codice civile e del regolamento condominiale, oltre a vizi motivazionali, sostenendo che l'inammissibilità dell'appello fosse stata dichiarata erroneamente; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, lamentando la mancata considerazione della consulenza tecnica d'ufficio richiamata nell'appello e dell'asserito eccesso di potere dell'assemblea condominiale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che entrambi i motivi non colpivano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la corte territoriale non aveva deciso il merito della lite ma aveva pronunciato in rito, reputando generici i motivi di appello per difetto di specifiche argomentazioni di confutazione della sentenza di primo grado. Poiché i motivi di ricorso non erano calibrati sulla statuizione processuale di inammissibilità dell'appello e non dimostravano l'insussistenza del difetto di specificità, il ricorso è stato respinto in rito. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge è stato ritenuto non pertinente, perché diretto contro una decisione processuale e non contro il merito della controversia.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è stato reputato inammissibile perché non investiva la ratio della pronuncia impugnata.

  • art. 342 c.p.c.

    La corte d'appello ha correttamente dichiarato inammissibile l'appello quando i motivi erano generici e privi di specifiche censure confutative della sentenza di primo grado.

  • art. 1102 c.c.

    Norma richiamata nel ricorso, ma non esaminata nel merito dalla Corte di cassazione per la inammissibilità dei motivi.

  • art. 1120, comma 2, c.c.

    Norma richiamata nel ricorso, ma non scrutinata nel merito.

  • art. 1130, comma 1, c.c.

    Norma richiamata nel ricorso, ma non scrutinata nel merito.

  • art. 1131 c.c.

    Norma richiamata nel ricorso, ma non scrutinata nel merito.

  • art. 1139 c.c.

    Norma richiamata nel ricorso, ma non scrutinata nel merito.

  • art. 96 c.p.c.

    Norma richiamata nel ricorso, ma non esaminata nel merito dalla Corte.

  • art. 3 del regolamento condominiale

    Richiamato nel ricorso come parametro violato, senza esame di merito.

  • L. n. 10 del 1991

    Richiamata nel ricorso in relazione all'installazione dell'impianto fotovoltaico, senza esame di merito.

  • art. 7 L. n. 220 del 2012

    Richiamato nel ricorso, senza esame di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, i motivi di ricorso devono confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione di merito è stata in realtà una pronuncia processuale, le censure devono investire specificamente quella statuizione.
  • La deduzione di violazione di legge o di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando viene formulata contro una sentenza che ha deciso esclusivamente sull'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi.
  • Ai fini dell'art. 342 c.p.c., l'atto di appello deve contenere argomentazioni e richiami idonei a confutare in modo specifico le ragioni della sentenza di primo grado; la mera riproposizione di doglianze generiche non è sufficiente.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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