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Sentenza

Sentenza n. 12365/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento a) della decisione n. 69/2022 del Collegio di Garanzia dello Sport del -OMISSIS-, Prima Sezione, avente n. prot. 01167/2022, resa in data 21.10.2022 e depositata in data 14.11.2022 (All. A); b) della decisione/0014/CFA-2022-2023 registro procedimenti n. 0003/CFA/2022-2023 reda dalla Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite notificata in data 10.08.2022 (All. 37); c) della decisione/0002/TFNSD-2022-2023 Registro procedimenti n. 0167/TFNSD/2021-2022 resa dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – in data 30.06.2022 depositata in data 7.07.2022 (All. 34); d) del provvedimento del Consiglio di Presidenza della Divisione Calcio a Cinque – -OMISSIS- – LND, emesso in data 22.06.2022 e comunicato a mezzo pec il 23.06.2022, di diniego e/o di rigetto dell'istanza di equiparazione inoltrata dal ricorrente alla Divisione medesima il 17.05.2022, tendente ad ottenere la equiparazione del proprio status e/o posizione di calciatore, in seno alla -OMISSIS- – LND – Divisione Calcio a Cinque, alla categoria degli atleti “formati” in Italia (All. 31), come da Comunicato Ufficiale n. 1 della -OMISSIS- _ Lega Nazionale Dilettanti -OMISSIS- stagione sportiva 2021/2022 pubblicato il 1.07.2021 (All. 25) e Comunicato Ufficiale n. 772 della -OMISSIS- – Lega Nazionale Dilettanti -OMISSIS- – stagione sportiva 2021/2022 pubblicato il 15.02.2022 (All. 26); e) della determinazione del Consiglio Direttivo della Divisione, assunta nella riunione dell'11.07.2022, con cui si riduceva da otto a sette il numero di calciatori “formati” da impiegare obbligatoriamente nelle gare del solo Campionato Nazionale di Serie A Maschile per la stagione sportiva 2022/2023 (All. 27); nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o in altro modo connesso agli atti e provvedimenti sopra gravati comunque lesivi per il ricorrente, ancorché dal medesimo non conosciuto.

Giustizia amministrativa202300933

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di equiparazione allo status di atleta "formato in Italia", decisioni degli organi di giustizia sportiva e determinazione di riduzione del numero minimo di calciatori formati da impiegare nel campionato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (organismo sportivo)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del diniego con cui la Divisione Calcio a Cinque aveva respinto la domanda di equiparazione del suo status a quello di atleta "formato in Italia", nonché delle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, della Corte Federale d'Appello e del Collegio di Garanzia dello Sport che avevano respinto o dichiarato inammissibili le sue doglianze, e della successiva determinazione con cui era stato ridotto da otto a sette il numero di calciatori formati da impiegare obbligatoriamente in Serie A maschile. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 1 Cost., dell'art. 165 TFUE, dell'art. 2 della legge n. 91/1981 e degli artt. 29 e 94 ter delle N.O.I.F., sostenendo che l'accordo economico del ricorrente avesse natura sostanzialmente professionistica. Il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 50 delle N.O.I.F., del d.lgs. n. 206/2007 e degli artt. 45 e 49 TFUE, prospettando una discriminazione "a rovescio" dell'atleta italiano formatosi all'estero rispetto agli atleti stranieri formatisi in Italia. Il terzo motivo deduceva eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e violazione dei Comunicati Ufficiali nn. 1/2021 e 772/2022, sostenendo che la Divisione avrebbe dovuto esercitare un potere derogatorio individuale in ragione della cittadinanza, delle origini, della carriera sportiva e dei meriti conseguiti dal ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile, per violazione della pregiudiziale sportiva, la domanda relativa alla determinazione dell'11 luglio 2022, poiché tale atto non era stato autonomamente impugnato davanti agli organi della giustizia sportiva e la generica riserva di impugnare gli atti connessi non poteva estendere il devoluto a un provvedimento distinto, conosciuto dal ricorrente. Nel resto il ricorso è stato respinto. Quanto al primo motivo, il giudice ha ritenuto che la qualificazione del settore come professionistico o dilettantistico sia rimessa alle Federazioni secondo la normativa vigente e che il ricorrente non avesse impugnato la disciplina regolamentare che riserva alla Lega Nazionale Dilettanti la qualificazione non professionistica dei relativi campionati. La natura economicamente remunerata dell'attività, rilevante ai fini della libera circolazione dei lavoratori, non impone l'automatica riqualificazione del rapporto come professionistico nell'ordinamento sportivo interno né consente di accedere allo status di atleta formato. Il giudice ha distinto la qualificazione professionistica dalla categoria degli atleti formati, che persegue la diversa finalità di tutela dei vivai giovanili. Quanto al secondo motivo, i Comunicati Ufficiali che disciplinavano lo status di formato non erano stati autonomamente impugnati; le censure si risolvevano quindi nella richiesta di applicare criteri alternativi più favorevoli. I criteri fondati sul luogo e sull'età della formazione tecnica non sono manifestamente irragionevoli né discriminatori per nazionalità, poiché possono escludere il cittadino italiano formatosi all'estero e includere lo straniero formatosi in Italia. La disciplina non impedisce di lavorare o giocare in Italia, ma stabilisce soltanto quote organizzative interne al campionato. Il precedente del Consiglio di Stato relativo all'atleta Campanaro è stato ritenuto non pertinente, perché in quel caso la disciplina regolamentare era stata specificamente impugnata e riguardava un settore professionistico. Quanto al terzo motivo, il potere di deroga previsto dall'art. 50 delle N.O.I.F. riguarda modifiche generali e astratte dell'ordinamento dei campionati, non deroghe individuali ad personam. I requisiti per lo status di formato sono tassativi e i meriti sportivi, pur non contestati, non sono parametri rilevanti secondo la disciplina non impugnata. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 280/2003

    La giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti del CONI e delle Federazioni Sportive può essere adita solo dopo l'esaurimento dei gradi della giustizia sportiva.

    La previa impugnazione dell'atto davanti agli organi della giustizia sportiva costituisce condizione di procedibilità del ricorso statale; non basta che questioni analoghe siano state esaminate con riferimento ad atti diversi.

  • art. 1 Cost.

    Invocato dal ricorrente, ma non ritenuto idoneo a fondare l'equiparazione individuale allo status professionistico.

  • art. 165 TFUE

    Il richiamo alla disciplina europea dello sport non impone la riqualificazione interna del rapporto sportivo come professionistico.

  • art. 2 l. 91/1981

    La qualificazione dell'attività sportiva come professionistica o dilettantistica è rimessa alle Federazioni Sportive Nazionali secondo le direttive del CONI.

  • art. 38 d.lgs. 36/2021

    Conferma che l'area del professionismo comprende le società qualificate come tali dalle Federazioni secondo le norme federali e le direttive del CONI.

  • art. 29 N.O.I.F.

    Costituisce la base regolamentare della qualificazione del settore e della distinzione tra attività professionistica e non professionistica; la relativa disciplina non era stata impugnata.

  • art. 94 ter N.O.I.F.

    La stipula di un accordo economico nell'ambito dilettantistico non determina automaticamente la qualificazione professionistica del rapporto.

  • art. 50 N.O.I.F.

    Attribuisce il potere di modificare in via generale e astratta l'ordinamento dei campionati, ma non fonda un obbligo di introdurre deroghe individuali allo status di atleta formato.

  • art. 16 e ss. d.lgs. 206/2007

    Invocati in relazione alla libertà di circolazione e al riconoscimento delle qualifiche, ma non ritenuti violati dalla disciplina sulle quote di atleti formati.

  • artt. 45 e ss. TFUE

    La disciplina sulle quote di atleti formati non costituisce una restrizione della libera circolazione dei lavoratori, poiché non impedisce al calciatore di soggiornare, lavorare o giocare in Italia.

  • artt. 49 e ss. TFUE

    La disciplina contestata è una misura organizzativa interna al campionato e non una restrizione della libertà di stabilimento.

  • art. 59 Codice della giustizia sportiva

    Costituisce la base del ricorso proposto al Collegio di Garanzia dello Sport, il cui esaurimento ha consentito l'accesso al giudice amministrativo per gli atti specificamente devoluti.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa.

Massime di principio

  • La previa impugnazione dell'atto davanti a tutti i gradi della giustizia sportiva costituisce condizione di procedibilità del ricorso davanti al giudice amministrativo; la contestazione di atti diversi, anche connessi o fondati su questioni analoghe, non soddisfa tale requisito per un provvedimento autonomo e specificamente conosciuto dall'interessato.
  • La natura economicamente remunerata dell'attività sportiva, rilevante ai fini della nozione europea di lavoratore e della libera circolazione, non impone automaticamente la qualificazione del rapporto come professionistico nell'ordinamento sportivo nazionale, quando la normativa federale rimetta alle Federazioni la qualificazione del settore e tale disciplina non sia stata ritualmente impugnata.
  • La categoria degli atleti "formati in Italia" può essere individuata mediante criteri riferiti al luogo e all'età della formazione tecnica giovanile, anziché alla cittadinanza; l'esclusione del cittadino italiano formatosi all'estero e l'inclusione dello straniero formatosi in Italia non costituiscono, di per sé, discriminazione basata sulla nazionalità né violazione della libera circolazione.
  • Quando i requisiti regolamentari per l'accesso allo status di atleta formato sono tassativi, l'amministrazione sportiva non può riconoscere deroghe individuali fondate sui meriti sportivi, sulle origini familiari o sulle peculiarità personali dell'atleta, poiché una deroga ad personam violerebbe la par condicio e la finalità generale di tutela dei vivai.
  • Il potere di modificare l'ordinamento dei campionati previsto dalla normativa federale riguarda la disciplina generale e astratta della competizione e non attribuisce, in assenza di una specifica base normativa, il potere di introdurre eccezioni individuali ai requisiti regolamentari.

Come è indicizzato

MaterieGiustizia sportiva e giurisdizioneAffiliazione, tesseramento e ammissione ai campionatiGiurisdizione e riparto
RamiSportProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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