Cassazione Penale, Ordinanza n. 15744/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per fatti connessi al rinvenimento, nella sua autovettura, di carcasse di cinghiali abbattuti illecitamente. Nel ricorso ha riproposto censure già esaminate e respinte nel merito: ha contestato l'irrilevanza, ai fini dell'affermazione della responsabilità a titolo concorsuale per il reato di detenzione/porto di arma da sparo e per la contravvenzione in materia di caccia, del mancato rinvenimento dell'arma utilizzata; ha sostenuto l'inattendibilità della ricostruzione secondo cui egli non avrebbe partecipato all'abbattimento degli animali ma si sarebbe limitato a raccoglierne le carcasse lasciate da un ignoto autore; ha dedotto l'insussistenza del dolo, o quantomeno della colpa, quanto alla contravvenzione contestata; ha infine lamentato il mancato rispetto del canone probatorio di cui all'art. 530 c.p.p. in relazione alla prova del concorso con soggetto rimasto non identificato. Un ulteriore motivo sul diniego della sospensione condizionale è stato ritenuto inammissibile perché la relativa richiesta non era stata formulata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze principali si limitassero a reiterare questioni già dedotte in merito e già correttamente disattese dalla Corte di appello con motivazione logicamente e giuridicamente corretta. Quanto al motivo sulla sospensione condizionale, lo ha reputato inammissibile perché diretto contro il mancato accoglimento di una richiesta che non risultava proposta nemmeno in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Norme richiamate
artt. 4 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895
Disposizioni richiamate come base della contestazione per fatti relativi all'arma utilizzata nell'abbattimento illecito di cinghiali; la Corte non ne affronta il merito, limitandosi a rilevare che le censure sulla prova erano già state disattese in appello.
art. 30 l. 11 febbraio 1992, n. 157
Norma richiamata quale fattispecie contravvenzionale in materia di caccia; il ricorrente ne contestava l'elemento soggettivo, ma la Corte reputa le doglianze meramente reiterative e quindi inammissibili.
art. 530 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla regola di giudizio e alla prova del concorso nel reato; la Corte non entra nel merito, ritenendo la censura già esaminata e respinta dal giudice di appello.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376 — 01
Richiamata per affermare che è inammissibile in cassazione la censura relativa al diniego della sospensione condizionale quando la relativa richiesta non sia stata proposta in appello.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazione congrua e immune da vizi logici o giuridici.
- La doglianza relativa al diniego della sospensione condizionale della pena è inammissibile se la relativa richiesta non risulta formulata nel giudizio di appello, poiché il motivo introduce in cassazione una questione non devoluta al giudice di merito.
- Quando il ricorso non evidenzia specifici vizi della sentenza impugnata ma insiste su una diversa lettura delle prove già valutate dal giudice di merito, la censura non supera il controllo di ammissibilità in sede di legittimità.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15698/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15713/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15730/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15732/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15733/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15734/2026 del 30/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →