Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 60/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della documentazione caratteristica n. -OMISSIS-, relativa al periodo intercorrente tra il -OMISSIS- e l’-OMISSIS-, notificata al ricorrente in data 29.7.2025.

Giustizia amministrativa202500195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: documentazione caratteristica relativa a un periodo di servizio, con declassamento del giudizio finale da "Eccellente" a "Superiore alla media"

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la carenza di motivazione della flessione repentina dei punteggi relativi, tra l'altro, a esemplarità, lealtà, preparazione professionale e rendimento; violazione della disciplina sui documenti caratteristici e delle relative istruzioni ministeriali; eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza, incongruità, erronea valutazione, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti e sviamento; nonché violazione dell'art. 97 Cost. Il militare ha evidenziato la lunga sequenza di precedenti giudizi apicali, la divergenza rispetto ai giudizi "Ottimo" formulati dalle Autorità civili presso cui prestava servizio e il possibile uso della scheda come strumento punitivo in relazione a fatti oggetto di procedimento disciplinare. Il Ministero ha sostenuto l'autonomia delle singole valutazioni, la sufficienza della motivazione incorporata nei punteggi e nei giudizi sintetici, l'assenza di una finalità punitiva e la legittimità della considerazione di aspetti comportamentali rilevanti, nonché l'ampia discrezionalità tecnica dell'Amministrazione militare.

La decisione

Il Collegio ha accolto il ricorso e annullato la documentazione caratteristica. Ha ribadito che le schede valutative periodiche sono autonome, espressione di discrezionalità tecnica, e che il mero contrasto con precedenti giudizi positivi non integra di per sé eccesso di potere. Ha altresì confermato che, in via generale, uno scostamento di un solo livello può essere sorretto dalla motivazione ordinaria incorporata nella scheda, mentre uno scostamento di almeno due livelli richiede una motivazione più esplicita. Nel caso concreto, tuttavia, la divergenza significativa tra le valutazioni delle Autorità civili direttamente a contatto con il militare e quelle delle Autorità militari, unitamente alla considerazione di fatti disciplinarmente rilevanti anteriori al periodo valutato, ha evidenziato incoerenza interna e travisamento dei presupposti fattuali. Fatti anteriori possono rilevare soltanto se si siano concretamente riflessi in comportamenti osservabili durante il periodo oggetto di valutazione, da valutare autonomamente senza richiamare il procedimento disciplinare o penale di origine. La combinazione di tali elementi rendeva necessaria una motivazione più approfondita, la cui mancanza integra eccesso di potere. L'annullamento è stato disposto salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 688 d.P.R. 90/2010

    Richiamato dal ricorrente quale disposizione violata in materia di documentazione caratteristica.

  • art. 694 d.P.R. 90/2010

    "nella documentazione caratteristica non è consentito fare alcun riferimento a procedimenti penali o disciplinari"

    La documentazione caratteristica non può richiamare procedimenti penali o disciplinari; possono tuttavia essere valutati autonomamente comportamenti osservabili nel periodo di riferimento, anche se desunti da fatti contestati, senza richiamare il procedimento da cui derivano.

  • Istruzioni sui Documenti Caratteristici del Personale delle Forze Armate, ed. 2008, par. 12, lett. g), n. 2

    "in presenza di procedimenti pendenti, possano essere valorizzati, ai fini valutativi, eventuali aspetti comportamentali di autonoma rilevanza desumibili dai fatti contestati, qualora le autorità valutatrici ritengano opportuno considerarli"

    Gli aspetti comportamentali autonomamente rilevanti possono essere considerati, ma devono riferirsi a condotte osservabili e pertinenti al periodo valutato; fatti anteriori non possono essere utilizzati direttamente come elemento negativo della scheda.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, quale fondamento dell'oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Le schede valutative periodiche del personale militare sono autonome e non sono vincolate dai giudizi precedenti; il mero scostamento rispetto a valutazioni anteriori, anche costantemente positive, non integra di per sé eccesso di potere.
  • In via generale, una riduzione di un solo livello nella qualifica può essere sorretta dalla motivazione ordinaria incorporata nei punteggi e nei giudizi sintetici, mentre una riduzione di due o più livelli richiede una motivazione più esplicita e analitica.
  • Anche una riduzione di un solo livello richiede una motivazione più approfondita quando sia accompagnata da elementi ulteriori di incoerenza interna della scheda e da un travisamento dei presupposti fattuali.
  • Nella documentazione caratteristica non possono essere richiamati procedimenti penali o disciplinari. Fatti disciplinarmente rilevanti anteriori al periodo valutato possono assumere rilievo soltanto se si siano concretamente riflessi, durante il periodo di riferimento, in comportamenti osservabili e autonomamente valutabili, senza menzionare il procedimento da cui i fatti derivano.
  • La divergenza tra le valutazioni delle Autorità civili direttamente a contatto con il militare e quelle delle Autorità militari non determina automaticamente l'illegittimità della scheda, ma può costituire indice di incoerenza interna e imporre una motivazione più approfondita quando incida sul giudizio complessivo.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.