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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31536/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna per il furto di una ruota d'auto; unico motivo di ricorso: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'offensività della condotta, avendo la difesa dedotto che il veicolo era stato abbandonato o ceduto a un rivenditore irreperibile, con conseguente mancato interesse del presunto offeso. Inoltre la difesa e il Procuratore generale hanno sostenuto la mancanza della querela (condizione di procedibilità) a seguito delle modifiche normative intervenute (d.lgs. n.150/2022) che hanno reso il reato procedibile a querela di parte.

La decisione

La Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela. Ha richiamato la modifica dell'art. 624, comma 3, c.p. ad opera del d.lgs. n.150/2022 e la disposizione transitoria (art. 85, come modificata dalla legge di conversione) che disciplina il termine per la presentazione della querela per reati commessi prima dell'entrata in vigore del decreto. Nel caso esaminato non è risultata alcuna querela da parte della persona offesa (neanche del formale intestatario, che aveva manifestato disinteresse e dichiarato di aver venduto il mezzo), né è stato individuato il cessionario; pertanto è intervenuta la declaratoria di improcedibilità e l'annullamento senza rinvio.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.150/2022 (modifica dell'art. 624 c.p.)

    Ha modificato il regime di procedibilità del reato di furto previsto dall'art. 624 c.p., rendendolo procedibile a querela di parte; nel caso concreto ciò ha reso necessaria la querela per la prosecuzione dell'azione penale.

  • art. 85 del d.lgs. n.150/2022 (disposizioni transitorie), come modificato dalla legge 30/12/2022 n.199

    "Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato"

    Disposizione transitoria che ha previsto il decorso del termine per la presentazione della querela a partire dall'entrata in vigore del decreto per i reati commessi anteriormente, a condizione che la persona offesa fosse già a conoscenza del fatto; applicata per stabilire l'attuale condizione di procedibilità nel caso in esame.

  • art. 624 c.p. (testo vigente dopo la modifica)

    Norma sostanziale che disciplina il furto e, nella versione modificata, ne subordina la procedibilità alla querela della persona offesa per i casi previsti; la Corte ha ritenuto applicabile il nuovo regime al fatto esaminato e, non riscontrando querela, ha dichiarato l'improcedibilità.

Massime di principio

  • Dopo la modifica normativa (d.lgs. n.150/2022) alcuni furti sono procedibili solo a querela della persona offesa: l'assenza di querela determina l'improcedibilità dell'azione penale e l'annullamento senza rinvio della sentenza.
  • Per i reati commessi prima dell'entrata in vigore del decreto, l'art. 85 stabilisce che il termine per la presentazione della querela decorre dalla data di entrata in vigore se la persona offesa era già a conoscenza del fatto; è quindi necessario verificare tempi e conoscenza del fatto da parte del presunto offeso.
  • La mera intestazione formale del veicolo (esistenza della targa) non costituisce automaticamente prova dell'interesse o della volontà di perseguire l'offesa: la manifestazione di disinteresse o la cessione del bene possono incidere sulla qualificazione della persona offesa, rilevante ai fini della querela.
  • In presenza di contestazioni sull'abbandono o sulla cessione del bene, la difesa può sollevare rilievi sull'offensività e sull'identificazione del soggetto offeso, ma tali questioni non suppliscono alla mancanza della querela quando questa sia condizione di procedibilità.
  • In casi simili è fondamentale: 1) verificare se e quando la persona offesa ha avuto notizia del fatto; 2) accertare l'esistenza o meno di una querela nei termini previsti; 3) raccogliere documentazione sul trasferimento di proprietà o sulla manifestata volontà di abbandono/cessione del bene per valutare l'identificabilità e l'interesse dell'offeso.

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