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Sentenza

Sentenza n. 7746/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602858

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro stagionale e di rigetto della correlata domanda di autorizzazione all’ingresso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)

Prevale il privato

La controversia

La Prefettura aveva revocato, con decreto del 12 maggio 2025, il nulla osta al lavoro stagionale già rilasciato al cittadino straniero e respinto la correlata domanda di autorizzazione all’ingresso, assumendo che il lavoratore non si fosse presentato allo Sportello Unico per l’Immigrazione entro otto giorni dall’ingresso e che il datore non avesse comunicato l’ingresso ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nel ricorso al TAR erano stati dedotti incompetenza, violazione delle garanzie partecipative, erronea applicazione della disciplina di settore e sproporzione della misura. In appello l’interessato ha contestato che la fattispecie fosse regolata dall’art. 5, comma 2, d.lgs. 286/1998 anziché dalle disposizioni speciali sul lavoro stagionale; ha sostenuto che, alla luce delle modifiche introdotte dal d.l. 20/2023 e del nuovo art. 22, comma 6-bis, il termine di otto giorni non fosse più perentorio; ha inoltre riproposto le doglianze sulla mancata partecipazione, sull’abnormità e sulla sproporzione del provvedimento, richiamando l’effettivo svolgimento del rapporto di lavoro. Il TAR Puglia, con sentenza semplificata n. 236 del 21 febbraio 2026, aveva respinto il ricorso ritenendo decisivo il mancato rispetto del termine.

La decisione

L’appello è accolto e la sentenza del TAR è riformata; è accolto il ricorso di primo grado e annullato il provvedimento prefettizio. Il Consiglio di Stato ha ritenuto assorbente la censura relativa all’automatica revoca per mancata presentazione entro otto giorni: l’art. 22, comma 6-bis, d.lgs. 286/1998, consentendo lo svolgimento dell’attività lavorativa nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, non è compatibile con una lettura rigidamente decadenziale del termine. Nel caso concreto risultavano incontestati il regolare ingresso in Italia in forza del visto rilasciato dopo il nulla osta e l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, comprovata dalle comunicazioni obbligatorie e dalla documentazione contributiva; l’Amministrazione non aveva contestato la genuinità del rapporto né la permanenza dei requisiti sostanziali, ma aveva fondato la revoca esclusivamente sul ritardo nella presentazione. Tale automatismo, senza valutazione della concreta situazione e del progetto lavorativo già realizzato, contrasta con ragionevolezza e proporzionalità. Le ulteriori doglianze sono assorbite. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate per la peculiarità della controversia e la non univoca interpretazione della disciplina, oggetto di recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali. È dato atto dell’ammissione provvisoria dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 6-bis, d.lgs. 286/1998

    La previsione non appare invero compatibile con una lettura rigidamente decadenziale del termine di otto giorni, poiché il legislatore ha espressamente riconosciuto la possibilità che il rapporto di lavoro trovi concreta attuazione prima del completamento dell’intero iter amministrativo.

    La possibilità di lavorare nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno esclude che il termine di otto giorni per la presentazione allo Sportello Unico possa essere interpretato rigidamente come termine decadenziale.

  • art. 22, d.lgs. 286/1998

    Alla luce delle considerazioni svolte, deve pertanto affermarsi che, nel vigente quadro normativo, il mancato rispetto del termine di otto giorni previsto per la presentazione allo Sportello Unico non costituisce, in assenza di ulteriori elementi ostativi, ragione sufficiente per disporre la revoca del nulla osta al lavoro stagionale quando risultino accertati il regolare ingresso dello straniero e l’effettiva instaurazione del rapporto lavorativo autorizzato.

    La revoca del nulla osta non può fondarsi sul solo mancato rispetto del termine di otto giorni se sono accertati il regolare ingresso e l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro autorizzato, in assenza di ulteriori elementi ostativi.

Massime di principio

  • Nel regime del lavoro stagionale, il mancato rispetto del termine di otto giorni per presentarsi allo Sportello Unico per l’Immigrazione non è, da solo, sufficiente a giustificare la revoca del nulla osta quando risultino accertati il regolare ingresso dello straniero e l’effettiva instaurazione del rapporto lavorativo autorizzato, e non emergano ulteriori elementi ostativi.
  • La possibilità, prevista dall’art. 22, comma 6-bis, d.lgs. 286/1998, di svolgere attività lavorativa nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno impedisce di attribuire automaticamente al termine di otto giorni un effetto decadenziale.
  • La revoca del nulla osta per inosservanza di un adempimento temporale deve fondarsi su una valutazione concreta della situazione sostanziale e delle conseguenze della misura; non è legittimo un automatismo che ignori la realizzazione del progetto lavorativo autorizzato e la permanenza dei relativi presupposti.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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