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Sentenza

Sentenza del 30/10/2015 n. 22208 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

P.S. ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Centrale del Lazio, che aveva confermato la legittimità degli accertamenti relativi a maggiori redditi imponibili per gli anni 1976, 1977 e 1978, riguardanti l'ILOR della società e l'IRPEF del socio. Il motivo principale riguardava la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio: i giudizi promossi separatamente dalla società e dal socio non erano stati riuniti e la decisione era stata assunta soltanto nel giudizio della società, producendo effetti anche nei confronti del socio. Gli ulteriori motivi riguardavano la mancata comunicazione della data di trattazione e l'asserita contraddittorietà della motivazione sull'accertamento dei maggiori profitti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo violato il principio del contraddittorio poiché il processo non si era svolto fin dall'origine nei confronti della società e di tutti i soci, qualificati come litisconsorti necessari. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata e l'intero processo sono stati dichiarati nulli, con cassazione e rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma affinché celebri il giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Le spese dell'intero processo sono state compensate.

Norme richiamate

  • Articoli 24 e 111 della Costituzione

    Sono richiamati a tutela del diritto di difesa e del giusto processo, esigendo che la decisione sia assunta nel rispetto del contraddittorio tra tutte le parti necessarie.

  • Articoli 101 e 102 c.p.c.

    Impongono il rispetto del contraddittorio e la partecipazione al giudizio dei soggetti nei cui confronti la decisione deve produrre effetti; la loro violazione determina la nullità del procedimento.

  • Articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di ricorrere per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento, come avvenuto per la mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.

  • D.P.R. n. 636 del 1972, articoli 27 e 28

    Sono stati richiamati dal secondo motivo in relazione alla mancata comunicazione al contribuente della data di trattazione; la questione non è stata esaminata perché assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • Cassazione, Sezioni Unite, 4 giugno 2008, n. 14815

    È richiamata quale precedente sul litisconsorzio necessario nei giudizi tributari riguardanti società di persone e soci, quando la decisione incide unitariamente sull'accertamento del reddito sociale e sui redditi imputati ai soci.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari relativi a una società di persone e ai redditi imputati ai suoi soci, società e soci possono costituire litisconsorti necessari quando l'accertamento deriva da una pretesa fiscale unitaria e inscindibile.
  • Il giudizio deve svolgersi fin dal primo grado nei confronti di tutti i soggetti necessari; non è sufficiente decidere solo nel procedimento della società estendendo poi gli effetti della decisione al socio.
  • La mancata integrazione del contraddittorio comporta normalmente la nullità della sentenza e dell'intero processo, con rinvio al giudice di primo grado per una nuova celebrazione del giudizio.
  • Quando una censura processuale comporta la nullità dell'intero procedimento, le ulteriori questioni sostanziali o procedurali possono essere dichiarate assorbite e dovranno essere eventualmente esaminate nel nuovo giudizio.
  • La decisione riguarda principalmente la regolarità del processo e non stabilisce se l'accertamento fiscale sui maggiori redditi fosse sostanzialmente corretto.

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