Sentenza del 13/04/2018 n. 2360 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Accertamento - Iscrizione a ruolo a titolo provvisorio - Motivazione - Non necessita - Sottoscrizione della cartella da parte del responsabile del procedimento - Non necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento eccependo l'omesso preventivo invio dell'avviso bonario, l'omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento, la violazione delle formalità di notificazione e l'omessa indicazione delle aliquote. La cartella riguardava l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 602/1973, effettuata in pendenza di ricorso contro un avviso di accertamento. La CTP aveva accolto il ricorso limitatamente alla mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento; Equitalia ha impugnato tale decisione.
La decisione
La CTR del Lazio ha accolto l'appello di Equitalia e ha riformato la sentenza della CTP. Ha ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo provvisorio, poiché la sua giustificazione deriva dalla precedente notifica dell'avviso di accertamento e dalla pendenza del relativo ricorso. La cartella, conforme al modello normativamente predeterminato, non necessitava di una motivazione ulteriore né della sottoscrizione del responsabile del procedimento, essendo sufficiente che dal documento fosse individuabile con certezza l'autorità emittente. La cartella è stata quindi confermata e il contribuente è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per le spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 15 d.P.R. 602/1973
Consente l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte in pendenza di impugnazione dell'avviso di accertamento. La cartella trova la propria giustificazione nella precedente notifica dell'accertamento e nella causale indicata.
Art. 6, comma 5, legge 212/2000
L'avviso bonario non è necessario quando la riscossione deriva da un'iscrizione a ruolo provvisoria effettuata in pendenza di ricorso contro un avviso di accertamento.
Art. 21-octies legge 241/1990
Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione delle norme sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Il regime delle invalidità formali si applica anche agli atti del concessionario della riscossione. Un vizio formale non comporta l'annullamento quando la cartella ha contenuto vincolato e predeterminato dalla legge.
Art. 148 c.p.c.
È stato invocato dal contribuente in relazione alle formalità della notificazione, ma la contestazione non ha determinato l'annullamento della cartella.
Art. 18 d.lgs. 546/1992
È stato richiamato da Equitalia per eccepire l'inammissibilità del ricorso, ma la decisione finale si è fondata principalmente sulla legittimità sostanziale e formale della cartella.
Massime di principio
- Quando la riscossione è provvisoria e deriva da un avviso di accertamento già notificato e impugnato, la cartella può essere motivata mediante il richiamo all'accertamento e alla pendenza del ricorso, senza una motivazione autonoma particolarmente estesa.
- L'avviso bonario non è necessariamente dovuto per le iscrizioni a ruolo provvisorie effettuate ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 602/1973.
- La mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento non determina automaticamente la nullità o l'annullabilità della cartella, soprattutto quando il modello è legalmente predeterminato e l'autorità emittente è comunque identificabile.
- I vizi meramente formali non comportano l'annullamento di un atto vincolato se il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
- Per contestare efficacemente una cartella è generalmente necessario dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa oppure un vizio sostanziale, come l'inesistenza del titolo, l'errata quantificazione, l'omessa notifica dell'atto presupposto o l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo.
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