Cassazione Penale, Sentenza n. 18753/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del GIP del Tribunale di Vicenza del 17/03/2022, resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento) che aveva inflitto mesi 6 e giorni 20 di reclusione per concorso nella detenzione, in un capannone, di due granate considerate armi da guerra (fatto di Sarcedo del 30/10/2020), ma aveva omesso di applicare la pena pecuniaria espressamente prevista dall'art. 2 della legge 2 ottobre 1967 n. 895. Il Procuratore generale ha denunciato violazione di legge e errata applicazione dell'art. 2 L. 2/10/1967 n. 895 per la mancata applicazione della multa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha rilevato che l'art. 2 L. 2/10/1967 n. 895 prevede la pena della reclusione da uno a otto anni e la multa da euro 3.000 a euro 20.000; l'omissione della pena pecuniaria nella sentenza di patteggiamento costituisce determinazione 'contra legem' della pena che invalida l'accordo. Sulla base di precedenti giurisprudenziali (Sez. 6 n. 44948/2019 e Sez. 3 n. 34302/2007) la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Vicenza.
Norme richiamate
Legge 2 ottobre 1967, n. 895, art. 2
reclusione da uno a otto anni e multa da euro 3.000 a euro 20.000
La multa è pena prevista dalla norma e non può essere omessa: la sua esclusione nella determinazione della pena nel patteggiamento costituisce violazione di legge e rende la pena 'contra legem'.
Codice di procedura penale, art. 444 e ss. (patteggiamento)
Il giudice che omette parti essenziali della pena previste dalla legge nell'ambito del patteggiamento non può convalidare un accordo che risulti contraddetto dalla legge; l'accordo così incorsivo è invalido.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 6, n. 44948 del 16/10/2019 (Perdicaro)
Principio secondo cui l'illegalità della pena nel patteggiamento invalida l'accordo e comporta annullamento senza rinvio della sentenza, escludendo la semplice rettificazione per errore materiale.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 3, n. 34302 del 14/06/2007 (P.G. in proc. Catuogno)
Determinazione 'contra legem' della pena implica l'esclusione della validità dell'accordo di patteggiamento e richiede l'annullamento senza rinvio, lasciando alle parti la possibilità di rinegoziare o optare per il giudizio ordinario.
Massime di principio
- Nel patteggiamento le pene concordate devono rispettare integralmente i contenuti e i limiti previsti dalla norma: omissioni di elementi obbligatori (es. multa) costituiscono vizi di diritto che possono portare all'annullamento della sentenza.
- L'omissione di una pena prevista dalla legge è un vizio di diritto non correggibile come mero errore materiale: il pubblico ministero può ricorrere in Cassazione e l'esito sarà probabilmente l'annullamento senza rinvio.
- A seguito di annullamento senza rinvio per illegittimità della pena, le parti possono rinegoziare un nuovo accordo (con pena corretta) o optare per il giudizio ordinario; gli atti vengono comunque rimessi al G.I.P. competente per gli ulteriori provvedimenti.
- Per difesa e procura è essenziale verificare in fase di patteggiamento la completezza formale e sostanziale della pena (componenti detentiva e pecuniaria, eventuali sanzioni accessorie) per evitare la nullità dell'accordo.
- È utile distinguere sempre tra errore materiale (correggibile) ed errore di diritto (invalida l'accordo): omissioni di disposizioni di legge rientrano nella seconda categoria.
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