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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19871/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di appello che aveva parzialmente confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale (sottrazione e irregolare tenuta delle scritture contabili) per i fatti relativi ad Atsnet Nord s.r.l.; il ricorrente deduceva (1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe in realtà ritenuto una diversa fattispecie (bancarotta per falso in bilancio) non contestata, e (2) manifesta illogicità della motivazione e mancato dolo in ragione del breve periodo di carica e della circostanza che alcune poste anomale non dovessero comparire in bilancio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la doglianza sulla violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. fosse generica e non corrispondesse al contenuto reale della motivazione di merito: la Corte d'appello aveva esaminato anomalie (voci di credito per fatture da emettere ritenute fittizie e restituzioni su finanziamenti soci) ma aveva comunque riscontrato gravi carenze documentali che hanno impedito di determinare la consistenza delle poste, circostanza coerente con l'imputazione di bancarotta documentale per sottrazione e per irregolare tenuta. Quanto al dolo, la Cassazione ha condiviso i principi consolidati secondo i quali il dolo specifico della sottrazione e il dolo generico dell'irregolare tenuta possono essere desunti dalle omissioni e dalle reiterate carenze contabili verificatesi nel periodo di gestione dell'imputato, nonché dall'approvazione dei bilanci senza le necessarie scritture. È stata respinta anche la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'avvocato, ritenendo valido il rito cartolare; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella doglianza sulla correlazione tra accusa e sentenza; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata perché la motivazione di merito risponde all'imputazione e le critiche difensive erano generiche.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Evocata insieme all'art. 521 in relazione alla nullità per difetto di correlazione; la Cassazione ha escluso la nullità rilevando congruenza tra imputazione e motivazione.

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Richiamato per giustificare il procedimento con modalità 'cartolari' in assenza di trattazione orale, che rende inammissibile la richiesta di rinvio per legittimo impedimento se non era stata chiesta l'udienza orale.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Criterio di riferimento per l'udienza camerale non partecipata; la Corte ha ritenuto che il contraddittorio sia stato garantito anche senza la presenza del difensore.

  • art. 83, comma 12-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con legge 24 aprile 2020, n. 27)

    Norma citata per la requisitoria scritta del Pubblico Ministero generale presso la Cassazione; rileva come si siano svolte conclusioni scritte.

  • art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare

    Norma sostanziale sulla bancarotta documentale; la Corte distingue tra sottrazione/occultamento delle scritture (dolo specifico) e irregolare tenuta (dolo generico), ammettendo la possibilità di ricostruire il dolo anche con argomentazioni logico-presuntive dalle omissioni contabili e dall'approvazione dei bilanci senza documentazione.

Massime di principio

  • La critica generica alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (artt. 521-522 c.p.p.) è destinata a fallire se la motivazione di merito offre un percorso logico che collega i fatti all'imputazione: va esaminata la sostanza della motivazione, non solo formule testuali.
  • L'emersione in motivazione di anomalie di bilancio non equivale automaticamente a un mutamento dell'imputazione: tali riferimenti possono servire a spiegare e a dimostrare la bancarotta documentale (sottrazione o irregolare tenuta) quando la documentazione è carente o mancante.
  • La distinzione tra sottrazione/occultamento delle scritture (dolo specifico) e irregolare tenuta (dolo generico) è rilevante: il dolo può essere ricostruito con argomentazioni logico-presuntive, ad es. dall'approvazione di bilanci privi delle scritture necessarie o dalla reiterazione di omissioni durante la gestione.
  • Il breve periodo di esercizio delle funzioni di amministratore non esclude di per sé la responsabilità se le omissioni o le carenze contabili si sono manifestate o reiterate durante il suo periodo di gestione e se ha approvato bilanci senza le scritture necessarie.
  • Sul piano processuale, se il difensore non richiede esplicitamente la trattazione orale, il giudice può procedere con il rito cartolare e non è automaticamente accolto un rinvio per legittimo impedimento documentato; è quindi cruciale formulare e tempestivamente chiedere l'udienza orale quando si intende partecipare all'istruttoria.

Testo integrale

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