Cassazione Penale, Sentenza n. 9240/2022 del 18/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per traffico di eroina (art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990). Le censure principali sono: 1) invalidità delle condanne fondate su riconoscimenti fotografici privi di ricognizione dibattimentale; 2) mancato riconoscimento della fattispecie di "fatto di lieve entità" (art. 73, comma 5, DPR 309/1990) nonostante ripetute cessioni di modiche quantità; 3) diniego delle circostanze attenuanti generiche, con richiesta di valutazione della condizione soggettiva (es. status di straniero, permesso di soggiorno, attività lavorativa); 4) per Ogiemwonyi, vizio di identità per mancato riconoscimento in aula e presunta prevalenza di un individuazione fotografica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto utilizzabile il riconoscimento fotografico effettuato in fase di indagini se il teste conferma di averlo effettuato e spiega l'impossibilità di reiterarlo in aula per il tempo trascorso; perciò le condanne fondate anche su tali riconoscimenti sono state confermate. Il diniego del riconoscimento del fatto di lieve entità è stato ritenuto correttamente motivato: per Ogiemwonyi l'attività era inserita in una "piazza di spaccio" organizzata, per Oyamilen la reiterazione e il ruolo stabile nell'approvvigionamento escludevano la minima offensività. Le attenuanti generiche sono state negate perché le allegazioni difensive erano generiche e prive di elementi positivi idonei a modificare il giudizio (assenza di occupazione, modalità reiterate della condotta indicavano radicamento nel traffico). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 1
Norma che punisce le cessioni di sostanze stupefacenti; qui applicata per qualificare i comportamenti di spaccio e riportare le relative pene.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5
Prevede la fattispecie del "fatto di lieve entità" per le condotte con minima offensività. La Corte richiama il principio che il riconoscimento è possibile solo dopo valutazione unitaria di qualità e quantità della droga, modalità, mezzi e circostanze; va escluso se la condotta manifesta significativa potenzialità offensiva (es. organizzazione, reiterazione, ruolo stabile nella piazza di spaccio).
Codice di procedura penale - artt. 192, 194, 213
Norme relative alle modalità di identificazione e prime attività investigative/indizi. La censura sull'identità è stata esaminata alla luce della ricostruzione che valorizza il riconoscimento fotografico confermato dal teste.
Codice di procedura penale - art. 500
Richiamato come parametro per valutare l'efficacia probatoria di individuazioni precedenti in presenza di successive divergenze; la Corte afferma che la ricognizione fotografica può avere efficacia se il teste conferma di averla effettuata e spiega l'impossibilità di ripeterla.
Disposizioni di attuazione cod. proc. pen. - art. 173, comma 1
Richiama il limite alla motivazione dei ricorsi (necessità di enunciazione nei limiti strettamente necessari). La Corte ha valutato i motivi entro tali limiti.
Massime di principio
- Il riconoscimento fotografico effettuato nelle indagini preliminari può fondare una condanna anche se non seguito da ricognizione in aula, purché il teste confermi di aver effettuato il riconoscimento e chiarisca l'impossibilità di ripeterlo per il tempo trascorso; la valutazione resta di merito e richiede motivazione sull'attendibilità del teste.
- Il "fatto di lieve entità" ex art. 73(5) DPR 309/1990 va valutato unitariamente: non è sufficiente la scarsa quantità o il modesto profitto se la condotta è reiterata, organizzata o dimostra un ruolo stabile nella commercializzazione della droga.
- La mera condizione soggettiva (es. status di straniero) non è di per sé causa di riconoscimento di attenuanti generiche; occorrono elementi positivi e specifici che giustifichino una valutazione attenuante.
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti o del fatto lieve in sede di gravame/cassazione è necessario allegare e documentare elementi concreti e non solo affermazioni generiche; la mancanza di elementi probatori concreti rende le censure inammissibili o infondate.
- In assenza di prove tipiche, il giudice può liberamente apprezzare mezzi di prova non tassativi (compresa l'individuazione fotografica) purché la motivazione sull'affidabilità sia congrua e non manifestamente illogica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9219/2022 del 18/03/2022
- Sentenza penale · 18 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9220/2022 del 18/03/2022
- Sentenza penale · 18 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9221/2022 del 18/03/2022
- Sentenza penale · 18 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9222/2022 del 18/03/2022
- Sentenza penale · 18 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9223/2022 del 18/03/2022
- Sentenza penale · 18 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9224/2022 del 18/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →