Cassazione Penale, Sentenza n. 543/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 656, comma 5 e ss. c.p.p.; il Tribunale aveva motivato il diniego con la presunta irreperibilità del richiedente (vane ricerche presso un indirizzo indicato in verbale), mentre il ricorrente contestava la fondatezza di tale valutazione, sostenendo di avere residenza e domicilio noti (diversi indirizzi indicati), l'esistenza di carta d'identità elettronica con indirizzo anagrafico aggiornato e l'assenza di una procedura di cancellazione dall'anagrafe; inoltre il ricorrente osservava che, dopo il diniego, la polizia l'aveva prontamente rintracciato e arrestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse fondato il diniego sull'erroneo presupposto dell'irreperibilità del richiedente: la documentazione allegata (in particolare la carta d'identità elettronica rilasciata il 30/11/2020 con diverso indirizzo) dimostrava che il ricorrente figurava regolarmente in anagrafe (alla data del 18/03/2021 risultava iscritto) e che le ricerche della polizia non erano state accurate. Il fatto che il medesimo sia stato facilmente rintracciato successivamente conferma l'erroneità della valutazione dell'ufficio. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Milano per un nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 656, comma 5 e seguenti, cod. proc. pen.
art. 656, comma 5 e seguenti, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la procedura per l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale: la Corte richiama l'ambito applicativo per rilevare le condizioni procedurali e di accertamento preliminare richieste al giudice.
Giurisprudenza della Cassazione (principio di reperibilità)
Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019 (Falbo); Sez. 1, n. 18140 del 05/03/2003 (De Giorgi); Sez. 1, n. 4322 del 24/06/1996 (Messina); Sez. 1, n. 811 del 07/02/1996 (Marinkovic)
Costante orientamento secondo cui l'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la continua reperibilità del richiedente, sia in sede istruttoria che durante l'esecuzione del beneficio; la mancata reperibilità può essere valutata negativamente in ragione dell'obbligo di collaborazione con il servizio sociale.
Massime di principio
- L'affidamento in prova richiede la continua reperibilità dell'interessato: il giudice può negarlo se il richiedente si rende irreperibile, perché ciò ostacola la valutazione della meritevolezza e l'esecuzione delle prescrizioni.
- La dichiarazione di irreperibilità deve essere fondata su accertamenti accurati e documentati: ricerche superficiali o incomplete possono rendere illegittimo il diniego.
- Documenti ufficiali (es. carta d'identità elettronica, registrazioni anagrafiche) costituiscono elementi probatori rilevanti per comprovare la residenza/domicilio e vanno verificati dal giudice prima di escludere la concessione del beneficio.
- La semplice esistenza di una procedura amministrativa di cancellazione dall'anagrafe deve essere provata; l'assenza di evidenze di cancellazione invalida la presunzione di irreperibilità derivante da un solo verbale di ricerca infruttuosa.
- Se dopo il diniego il soggetto viene facilmente rintracciato, ciò può costituire indizio forte dell'erroneità della valutazione iniziale e giustificare l'annullamento del provvedimento.
- Il comportamento collaborativo del richiedente con il servizio sociale è un requisito sostanziale: scelte o comportamenti che manifestino volontà di eludere i rapporti con i servizi possono legittimare un diniego.
- In caso di accertata carenza istruttoria sul punto della reperibilità, il giudice di merito deve essere rimandato a nuovo giudizio per integrare gli accertamenti e riesaminare la concessione dell'affidamento.
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