Cassazione Penale, Sentenza n. 9389/2022 del 18/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza della Corte di Appello di Caltanisetta che aveva respinto l'istanza di revisione proposta da Lorefice avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Palermo (15/02/2012). Il fulcro del gravame era la violazione dell'art. 6 CEDU già accertata dalla Corte EDU (sentenza 29/06/2017), per non aver proceduto alla rinnovazione dell'audizione di testimoni ritenuti decisivi ai fini dell'assoluzione in primo grado. Altri motivi denunciavano vizi processuali relativi al deposito tardivo di una memoria del Procuratore Generale e vizi di valutazione delle prove (attendibilità delle dichiarazioni di Giuseppe Di Giovanna e Vito Annunziata, utilizzazione della sentenza di condanna di coimputato tramite art. 238-bis, mancato esame del perito e omissione di rinnovazione di prove dichiarative ritenute decisive). La difesa indicò anche specificamente quali dichiarazioni e prove non erano state rinnovate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi (relativi al deposito tardivo della memoria del Procuratore Generale) perché la difesa non aveva tempestivamente sollevato eccezione e aveva comunque prodotto memorie. Ha invece accolto i motivi relativi alla mancata rinnovazione delle prove dichiarative decisive, richiamando la pronuncia della Corte EDU e la giurisprudenza consolidata di legittimità (Sezioni Unite Dasgupta e altro). La Corte ha affermato che, a seguito della decisione della Corte EDU che ha accertato la violazione dell'art. 6, nel giudizio di revisione (ex art. 630 c.p.p. come interpretato dalla Corte costituzionale n.113/2011) occorreva rinnovare l'istruttoria sulle prove dichiarative considerate decisive e non limitarsi a una parziale rinnovazione o a mera lettura delle dichiarazioni. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata alla Corte di Appello di Catania per un nuovo giudizio conformemente ai principi enunciati.
Norme richiamate
Art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), par. 1
Garantisce il diritto a un giusto processo e in particolare il diritto dell'imputato ad esaminare i testimoni a carico e a ottenere l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni. La Corte ha ritenuto che la mancata rinnovazione dell'audizione dei testimoni ritenuti decisivi integri violazione di tale diritto.
Art. 46, par. 1 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Impegna gli Stati a conformarsi alle sentenze definitive della Corte EDU. Qui ha fondato l'esigenza di un rimedio interno (revisione o riapertura) per adeguarsi alla sentenza europea.
Art. 630 cod. proc. pen. (revisione)
La Corte costituzionale n.113/2011 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui l'art. 630 non prevedeva la revisione quando necessario per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte EDU; pertanto la revisione è stata ammessa per conformare il giudizio interno alla pronuncia europea.
Art. 603 cod. proc. pen. (comma 3-bis/terzo richiamati)
Secondo la giurisprudenza della Cassazione (Sezioni Unite Dasgupta) il giudice d'appello che riformi una sentenza di assoluzione in base a diversa valutazione di prove dichiarative deve rinnovare l'istruttoria mediante esame dei soggetti le cui dichiarazioni erano decisive per l'assoluzione, anche d'ufficio.
Art. 670 e art. 637 cod. proc. pen.
Art. 670 citato in rapporto all'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena; art. 637 indicato come norma collegata alla procedura con cui è stata resa la sentenza impugnata. Utilizzate nel quadro procedurale del riesame e del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 113/2011
Ha introdotto, per conformarsi agli obblighi derivanti dalle sentenze della Corte EDU, un caso aggiuntivo di revisione quando necessario ai sensi dell'art. 46 CEDU; costituisce base per la riapertura del processo nel caso di sentenza europea favorevole al ricorrente.
Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite Dasgupta e pronunce successive)
Ha consolidato il principio secondo cui, in caso di impugnazione dell'assoluzione per errata valutazione di prove dichiarative, il giudice di appello non può condannare senza aver rinnovato l'istruttoria sulle dichiarazioni decisive per l'assoluzione.
Massime di principio
- Quando la Corte EDU accerta una violazione dell'art. 6 CEDU per mancata audizione o rinnovazione di testimoni, il giudice interno che deve riesaminare il caso è tenuto a rinnovare l'istruttoria sulle prove dichiarative ritenute decisive per l'assoluzione, non potendosi limitare alla mera lettura delle deposizioni.
- La decisione della Corte EDU, se definitiva, impone allo Stato di adottare rimedi interni efficaci; la Corte costituzionale ha reso possibile la revisione del giudicato penale quando necessario per conformarsi alla sentenza europea.
- Se la difesa non solleva tempestivamente eccezioni su atti processuali (es. deposito tardivo di memorie), tali censure possono essere dichiarate manifestamente infondate, soprattutto se la difesa stessa ha partecipato al contraddittorio con proprie memorie.
- La mera utilizzazione di una sentenza di condanna di un coimputato (es. acquisizione ai sensi di art. 238-bis) non esonera il giudice dall'obbligo di rinnovare le testimonianze decisive nel caso in cui la riforma dell'assoluzione si fondi sulla diversa valutazione delle stesse dichiarazioni.
- Per ottenere esito favorevole in un procedimento di revisione invocato sulla scorta di una sentenza CEDU, è utile che la difesa indichi in modo preciso quali prove dichiarative devono essere rinnovate e perché sono decisive per l'assoluzione originaria.
- In caso di violazione procedurale grave constatata dalla Corte EDU, la Corte di Cassazione può annullare la decisione interna e rinviare per nuovo giudizio ordinando la piena rinnovazione dell'istruttoria conformemente ai principi europei e alla giurisprudenza di legittimità.
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